XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3584
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 58-bis.- La legge elettorale per l'elezione
della Camera dei deputati stabilisce condizioni e modalità per
il collegamento dei candidati e delle candidate nei collegi
uninominali maggioritari con i candidati e le candidate alla
carica di Primo Ministro e per favorire la formazione di una
stabile maggioranza. A tale fine la legge elettorale prevede
l'eventuale attribuzione di una quota di seggi in
sovrannumero, nel limite massimo del cinque per cento dei
seggi complessivamente assegnati.
La legge regola lo svolgimento di elezioni primarie per la
scelta dei candidati alla Camera dei deputati e alla carica di
Primo Ministro.
La legge assicura la parità di accesso ai sistemi
informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo
e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei
mezzi di comunicazione di massa.
La legge determina la incompatibilità tra cariche di
governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le
disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi
privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La
legge prevede la istituzione di un'apposita autorità
indipendente che assicuri l'effettivo rispetto di tali
divieti.
Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina le
modalità di elezione, da parte dei deputati non collegati al
Primo Ministro, del capo dell'opposizione.
Il capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo
equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la
parola il Primo Ministro. I Regolamenti delle Camere
disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del
Governo ombra, ove questo sia costituito dal capo
dell'opposizione.
Il capo dell'opposizione può richiedere la convocazione
straordinaria della Camera dei deputati.
Il capo dell'opposizione è consultato dal Presidente della
Repubblica, di intesa con il Primo Ministro, in caso di
emergenza interna e internazionale.
La legge assegna al capo dell'opposizione specifiche
dotazioni materiali e finanziarie".
Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni
dall'approvazione.
Entro quindici giorni dall'approvazione, un quarto dei
membri di una Camera può deferire la legge all'esame della
Corte costituzionale per violazione della Costituzione. La
Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni.
Il ricorso non sospende la promulgazione".
Art. 3.
1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La commissione d'inchiesta è comunque istituita, se la
richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna
Camera".
Art. 4.
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Su richiesta del Primo Ministro, il Presidente
della Repubblica, sentito il Presidente della Camera dei
deputati, indice le elezioni per la Camera dei deputati, anche
anticipate rispetto al termine della legislatura.
Lo scioglimento anticipato non può essere decretato quando
è stata presentata e non ancora votata una mozione di
sfiducia".
Art. 5.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo
Ministro sulla base dei risultati delle elezioni della Camera
dei deputati.
Il Primo Ministro nomina i ministri e può successivamente
revocarli".
Art. 6.
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla
nomina, illustra alle Camere il programma e la composizione
del Governo.
Il Primo Ministro può richiedere alla Camera dei deputati
il voto di fiducia su un provvedimento all'esame della
stessa.
La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia nei
confronti del Primo Ministro mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di
sfiducia è approvata, entro sette giorni il Primo Ministro
presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero
la richiesta di elezioni anticipate.
Il Primo Ministro che si sia dimesso non può assumere
alcun incarico di governo per la legislatura in corso e per
quella immediatamente successiva".
Art. 7.
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente capoverso:
"sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine
ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".
Art. 8.
1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "maggioranza
assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "maggioranza dei tre
quinti";
b) il terzo comma è abrogato.
Art. 9.
1. Alle elezioni della Camera dei deputati che si
svolgeranno successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale si applicano le
disposizioni di legge ordinaria vigenti, fatte salve le
seguenti disposizioni particolari:
a) l'elettore dispone di un unico voto su un'unica
scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale,
da esprimere su apposita scheda recante a sinistra il cognome
e il nome di ciascun candidato, al centro il relativo
contrassegno e a destra l'eventuale nome del candidato alla
carica di Primo Ministro a cui il candidato nel collegio può
essersi collegato. Il voto si esprime apponendo un segno sul
contrassegno o sul nominativo del candidato nel collegio o
sull'eventuale nominativo del candidato alla carica di Primo
Ministro o, comunque, nel rettangolo che li contiene;
b) dieci giorni prima del termine per la
presentazione delle candidature nei collegi uninominali
possono essere presentate le candidature per l'indicazione
alla carica di Primo Ministro, indicando cognome, nome, luogo,
data di nascita e contrassegno. Per tali candidature non
occorrono sottoscrizioni. I candidati nei collegi uninominali
hanno facoltà di dichiarare il collegamento con uno dei
candidati alla carica di Primo Ministro. Se la dichiarazione
di collegamento è accettata dal candidato alla carica di Primo
Ministro, i candidati nei collegi ne assumono il contrassegno.
Può essere accettata una sola dichiarazione di collegamento
per ogni candidato nel collegio. I candidati alla carica di
Primo Ministro non sono candidabili nei collegi
uninominali;
c) in ogni circoscrizione il 10 per cento del
totale dei seggi è attribuito ai candidati con la maggiore
cifra individuale non risultati eletti seguendo la graduatoria
delle cifre elettorali; in ogni circoscrizione un numero di
seggi pari al 15 per cento del totale dei seggi, detratti i
due seggi da assegnare ai sensi della lettera d), è
provvisoriamente assegnato ad ulteriori candidati con la
maggiore cifra individuale non risultati eletti. Qualora un
gruppo di candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno
e collegati a un medesimo candidato Primo Ministro, ottenga un
numero di deputati pari almeno al 55 per cento dei componenti
la Camera dei deputati, l'elezione è definitiva. Nel caso in
cui il gruppo di candidati che sia risultato vincitore nel
maggior numero di collegi della Camera dei deputati non abbia
conseguito almeno il 55 per cento dei componenti la Camera dei
deputati, a tale gruppo di candidati è assegnato un numero di
seggi tra quelli da attribuire per il 15 per cento del totale
dei seggi, detratti i due seggi da assegnare ai sensi della
lettera d), tale che il numero complessivo di seggi
assegnato al gruppo sia pari al 55 per cento dei componenti la
Camera dei deputati. Tali seggi ulteriori sono assegnati ai
candidati appartenenti a tale gruppo non risultati eletti e
con la maggiore cifra individuale che subentrano ai candidati
provvisoriamente proclamati eletti con le cifre individuali
inferiori secondo la graduatoria delle cifre elettorali degli
altri gruppi di candidati. A tale fine, si procede a
proclamare definitivamente tali eletti uno per circoscrizione
a partire dalla circoscrizione con maggiore dimensione
geografica. Qualora dopo la proclamazione definitiva del 15
per cento del totale dei seggi, detratti i due seggi da
assegnare ai sensi della lettera d), tale gruppo di
candidati non abbia raggiunto il 55 per cento dei componenti
la Camera dei deputati, si procede all'ulteriore proclamazione
di candidati appartenenti a tale gruppo non risultati eletti
secondo la graduatoria delle cifre individuali, uno per
circoscrizione a partire dalla circoscrizione con maggiore
dimensione geografica fino a raggiungere il 55 per cento e
comunque il numero massimo di seggi previsto dalla
Costituzione;
d) sono proclamati eletti il candidato Primo
Ministro collegato al gruppo di candidati che ha visto
proclamato il maggior numero di eletti e il candidato Primo
Ministro collegato al gruppo di candidati che è risultato
secondo nel numero di eletti proclamati.