XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3584




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.


        1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Art. 58-bis.- La legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati stabilisce condizioni e modalità per il collegamento dei candidati e delle candidate nei collegi uninominali maggioritari con i candidati e le candidate alla carica di Primo Ministro e per favorire la formazione di una stabile maggioranza. A tale fine la legge elettorale prevede l'eventuale attribuzione di una quota di seggi in sovrannumero, nel limite massimo del cinque per cento dei seggi complessivamente assegnati.
        La legge regola lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Camera dei deputati e alla carica di Primo Ministro.
        La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa.
        La legge determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La legge prevede la istituzione di un'apposita autorità indipendente che assicuri l'effettivo rispetto di tali divieti.
        Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione, da parte dei deputati non collegati al Primo Ministro, del capo dell'opposizione.
        Il capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I Regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal capo dell'opposizione.
        Il capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati.
        Il capo dell'opposizione è consultato dal Presidente della Repubblica, di intesa con il Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale.
        La legge assegna al capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie".


Art. 2.

        1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

        "Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dall'approvazione.
        Entro quindici giorni dall'approvazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire la legge all'esame della Corte costituzionale per violazione della Costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione".


Art. 3.

        1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La commissione d'inchiesta è comunque istituita, se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera".


Art. 4.

        1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 88. - Su richiesta del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente della Camera dei deputati, indice le elezioni per la Camera dei deputati, anche anticipate rispetto al termine della legislatura.
        Lo scioglimento anticipato non può essere decretato quando è stata presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia".


Art. 5.

        1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.
        Il Primo Ministro nomina i ministri e può successivamente revocarli".


Art. 6.

        1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 94. - Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma e la composizione del Governo.
        Il Primo Ministro può richiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento all'esame della stessa.
        La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia nei confronti del Primo Ministro mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
        Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate.
        Il Primo Ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di governo per la legislatura in corso e per quella immediatamente successiva".

Art. 7.

        1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

        "sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".


Art. 8.

        1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma le parole: "maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "maggioranza dei tre quinti";

                b) il terzo comma è abrogato.


Art. 9.

        1. Alle elezioni della Camera dei deputati che si svolgeranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si applicano le disposizioni di legge ordinaria vigenti, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

                a) l'elettore dispone di un unico voto su un'unica scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante a sinistra il cognome e il nome di ciascun candidato, al centro il relativo contrassegno e a destra l'eventuale nome del candidato alla carica di Primo Ministro a cui il candidato nel collegio può essersi collegato. Il voto si esprime apponendo un segno sul contrassegno o sul nominativo del candidato nel collegio o sull'eventuale nominativo del candidato alla carica di Primo Ministro o, comunque, nel rettangolo che li contiene;

                b) dieci giorni prima del termine per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali possono essere presentate le candidature per l'indicazione alla carica di Primo Ministro, indicando cognome, nome, luogo, data di nascita e contrassegno. Per tali candidature non occorrono sottoscrizioni. I candidati nei collegi uninominali hanno facoltà di dichiarare il collegamento con uno dei candidati alla carica di Primo Ministro. Se la dichiarazione di collegamento è accettata dal candidato alla carica di Primo Ministro, i candidati nei collegi ne assumono il contrassegno. Può essere accettata una sola dichiarazione di collegamento per ogni candidato nel collegio. I candidati alla carica di Primo Ministro non sono candidabili nei collegi uninominali;

                c) in ogni circoscrizione il 10 per cento del totale dei seggi è attribuito ai candidati con la maggiore cifra individuale non risultati eletti seguendo la graduatoria delle cifre elettorali; in ogni circoscrizione un numero di seggi pari al 15 per cento del totale dei seggi, detratti i due seggi da assegnare ai sensi della lettera d), è provvisoriamente assegnato ad ulteriori candidati con la maggiore cifra individuale non risultati eletti. Qualora un gruppo di candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno e collegati a un medesimo candidato Primo Ministro, ottenga un numero di deputati pari almeno al 55 per cento dei componenti la Camera dei deputati, l'elezione è definitiva. Nel caso in cui il gruppo di candidati che sia risultato vincitore nel maggior numero di collegi della Camera dei deputati non abbia conseguito almeno il 55 per cento dei componenti la Camera dei deputati, a tale gruppo di candidati è assegnato un numero di seggi tra quelli da attribuire per il 15 per cento del totale dei seggi, detratti i due seggi da assegnare ai sensi della lettera d), tale che il numero complessivo di seggi assegnato al gruppo sia pari al 55 per cento dei componenti la Camera dei deputati. Tali seggi ulteriori sono assegnati ai candidati appartenenti a tale gruppo non risultati eletti e con la maggiore cifra individuale che subentrano ai candidati provvisoriamente proclamati eletti con le cifre individuali inferiori secondo la graduatoria delle cifre elettorali degli altri gruppi di candidati. A tale fine, si procede a proclamare definitivamente tali eletti uno per circoscrizione a partire dalla circoscrizione con maggiore dimensione geografica. Qualora dopo la proclamazione definitiva del 15 per cento del totale dei seggi, detratti i due seggi da assegnare ai sensi della lettera d), tale gruppo di candidati non abbia raggiunto il 55 per cento dei componenti la Camera dei deputati, si procede all'ulteriore proclamazione di candidati appartenenti a tale gruppo non risultati eletti secondo la graduatoria delle cifre individuali, uno per circoscrizione a partire dalla circoscrizione con maggiore dimensione geografica fino a raggiungere il 55 per cento e comunque il numero massimo di seggi previsto dalla Costituzione;

                d) sono proclamati eletti il candidato Primo Ministro collegato al gruppo di candidati che ha visto proclamato il maggior numero di eletti e il candidato Primo Ministro collegato al gruppo di candidati che è risultato secondo nel numero di eletti proclamati.



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