XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3580




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il compenso al curatore nelle procedure fallimentari di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, unitamente al rimborso delle spese sostenute e liquidate dal tribunale è a carico della procedura fallimentare o, nelle procedure fallimentari senza fondi, è posto a carico dello Stato. Qualora nelle procedure fallimentari l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente il compenso e le spese di cui al precedente periodo, è posta a carico dello Stato la relativa differenza.
        2. Per ogni procedura fallimentare è riconosciuto al curatore un compenso non inferiore a duemila euro.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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