XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3580
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il compenso al curatore nelle procedure fallimentari di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, unitamente al rimborso delle spese sostenute e
liquidate dal tribunale è a carico della procedura
fallimentare o, nelle procedure fallimentari senza fondi, è
posto a carico dello Stato. Qualora nelle procedure
fallimentari l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire
integralmente il compenso e le spese di cui al precedente
periodo, è posta a carico dello Stato la relativa
differenza.
2. Per ogni procedura fallimentare è riconosciuto al
curatore un compenso non inferiore a duemila euro.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.