XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3576
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. In esecuzione delle intese intervenute con le
competenti Autorità della Federazione russa, il Ministero
degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003, 2004
e 2005, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in
collaborazione con le Autorità russe, una mostra a Roma ed a
Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel corso dei
secoli.
2. In esecuzione delle intese intervenute con le
competenti Autorità della Repubblica araba d'Egitto, il
Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni
2003 e 2004, d'intesa con il Ministero per i beni e le
attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e
in collaborazione con le Autorità egiziane, una serie di
manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto, dedicate alla
presentazione delle rispettive culture ed alle relazioni
culturali e scientifiche tra i due Paesi.
3. La realizzazione delle attività previste nei commi 1 e
2 può avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui
all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari
a 3.800.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro
per l'anno 2003, di 1.900.000 euro per l'anno 2004 e di
800.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 1, pari
a 2.200.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro
per l'anno 2003 e di 1.100.000 euro per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.