XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3568
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge reca disposizioni dirette a
promuovere la realizzazione di interventi di recupero e di
risanamento urbano nel territorio della città di Reggio
Calabria mediante l'erogazione di appositi contributi da parte
dello Stato.
Art. 2.
(Interventi di ristrutturazione del patrimonio di
interesse artistico e culturale).
1. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione
del patrimonio immobiliare di preminente interesse artistico e
culturale è autorizzato un contributo di 4.000.000 di euro per
l'anno 2003 in favore del comune di Reggio Calabria.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
4.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. A decorrere dall'anno 2004, il contributo di cui al
comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Art. 3.
(Interventi di riqualificazione urbana).
1. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
2.500.000 euro a decorrere, rispettivamente, dall'anno 2004 e
dall'anno 2005 in favore del comune di Reggio Calabria per la
realizzazione di interventi di riqualificazione urbana della
città.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
2.500.000 euro per l'anno 2004 e a 5.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Contabilità speciale).
1. Le risorse di cui agli articoli 2 e 3 della presente
legge sono versate su apposita contabilità speciale da
istituire ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le relative somme sono
accreditate al sindaco del comune di Reggio Calabria in
qualità di funzionario delegato.
Art. 5.
(Coordinamento con la normativa
vigente).
1. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 8 maggio
1989, n. 166, convertito, con modificazioni dalla legge 5
luglio 1959, n. 246, e successive modificazioni.