XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3568




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge reca disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di interventi di recupero e di risanamento urbano nel territorio della città di Reggio Calabria mediante l'erogazione di appositi contributi da parte dello Stato.


Art. 2.

(Interventi di ristrutturazione del patrimonio di
interesse artistico e culturale).

        1. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare di preminente interesse artistico e culturale è autorizzato un contributo di 4.000.000 di euro per l'anno 2003 in favore del comune di Reggio Calabria.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. A decorrere dall'anno 2004, il contributo di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Interventi di riqualificazione urbana).

        1. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 2.500.000 euro a decorrere, rispettivamente, dall'anno 2004 e dall'anno 2005 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana della città.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2004 e a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Contabilità speciale).

        1. Le risorse di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono versate su apposita contabilità speciale da istituire ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le relative somme sono accreditate al sindaco del comune di Reggio Calabria in qualità di funzionario delegato.


Art. 5.

(Coordinamento con la normativa
vigente).

        1. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1959, n. 246, e successive modificazioni.



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