1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
euro 350.960 per anno 2003,
in euro 336.440 per l'anno
2004 ed in euro 350.960 annui
a decorrere dal 2005, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento scritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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1. Per l'attuazione
della presente legge, č
autorizzata la spesa di
euro 350.960 per anno
2003, di euro 336.440
per l'anno 2004 e di
euro 350.960 annui a
decorrere dal 2005. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
scritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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