XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3550
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo lungotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, il terzo comma č sostituito dai
seguenti:
"I componenti del Consiglio restano in carica due anni e
sono rieleggibili per un altro biennio.
I componenti del Consiglio eletti per due volte
consecutive non sono rieleggibili".
2. I componenti ed i presidenti dei Consigli dell'ordine o
collegio eletti per pių di due volte consecutive, alla data di
entrata in vigore della presente legge, decadono
automaticamente dalla carica e si procede alla elezione di un
nuovo Consiglio.