XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3550




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo lungotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il terzo comma č sostituito dai seguenti:

        "I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili per un altro biennio.
        I componenti del Consiglio eletti per due volte consecutive non sono rieleggibili".

        2. I componenti ed i presidenti dei Consigli dell'ordine o collegio eletti per pių di due volte consecutive, alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente dalla carica e si procede alla elezione di un nuovo Consiglio.



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