XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3549
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado sono compilate
graduatorie, ai sensi della normativa vigente in materia e
delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'assunzione dei docenti per le scuole di ogni ordine e
grado avviene per il 50 per cento attraverso concorsi a
cattedre banditi con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per il
restante 50 per cento attingendo alle graduatorie
permanenti.
Art. 2.
1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge il
personale già in possesso, alla predetta data, di abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) è inserito in una apposita
graduatoria, i cui termini sono predisposti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina i punteggi da
attribuire al servizio, ai titoli posseduti, nonché la
valutazione delle precedenze e delle preferenze.
3. Alla graduatoria di cui al comma 1 si attinge solo ed
esclusivamente per le classi di concorso per le quali sono
esaurite le rispettive graduatorie degli insegnanti abilitati
compilate sulla base della normativa vigente.
Art. 3.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, per
l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato sono
valide, fino ad esaurimento, le graduatorie permanenti di cui
alla legge 3 maggio 1999, n. 124, e le graduatorie regionali
di merito del concorso ordinario per la scuola secondaria di
1^ e 2^ grado, di cui al decreto dirigenziale 1^ aprile 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale- 4^ serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999,
da cui attingere nella misura del 50 per cento ciascuna, ai
sensi di quanto stabilito dagli articoli 399, 400 e 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni.
2. Per le assunzioni a tempo determinato sono aperte
annualmente, con apposito decreto emanato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le
graduatorie permanenti.
3. Gli abilitati presso le SSIS conseguono incarichi a
tempo indeterminato solo ed esclusivamente ad esaurimento
delle graduatorie di cui al comma 1.
Art. 4.
1. Gli insegnanti non abilitati che hanno prestato
servizio di sostegno per almeno trecentosessanta giorni
possono conseguire il titolo attraverso una sessione riservata
di esami disciplinata da apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I docenti di cui al comma 1 hanno, rispetto agli
abilitati presso le SSIS, la precedenza nelle assunzioni a
tempo determinato e a tempo indeterminato.
Art. 5.
1. Il centro servizi amministrativi di ciascuna provincia
provvede a modificare le graduatorie permanenti vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per
effetto della presente legge prima dell'inizio dell'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della medesima legge.
2. Le nomine in ruolo e le supplenze annuali eventualmente
assegnate in difformità alle disposizioni di cui alla presente
legge sono revocate con decorrenza giuridica dal mese di
luglio dell'anno di entrata in vigore della medesima legge.