XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3549




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nelle scuole di ogni ordine e grado sono compilate graduatorie, ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni di cui alla presente legge.
        2. L'assunzione dei docenti per le scuole di ogni ordine e grado avviene per il 50 per cento attraverso concorsi a cattedre banditi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti.


Art. 2.

        1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il personale già in possesso, alla predetta data, di abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) è inserito in una apposita graduatoria, i cui termini sono predisposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il decreto di cui al comma 1 determina i punteggi da attribuire al servizio, ai titoli posseduti, nonché la valutazione delle precedenze e delle preferenze.
        3. Alla graduatoria di cui al comma 1 si attinge solo ed esclusivamente per le classi di concorso per le quali sono esaurite le rispettive graduatorie degli insegnanti abilitati compilate sulla base della normativa vigente.


Art. 3.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'assunzione del personale docente a tempo indeterminato sono valide, fino ad esaurimento, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, e le graduatorie regionali di merito del concorso ordinario per la scuola secondaria di 1^ e 2^ grado, di cui al decreto dirigenziale 1^ aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale- 4^ serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, da cui attingere nella misura del 50 per cento ciascuna, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 399, 400 e 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
        2. Per le assunzioni a tempo determinato sono aperte annualmente, con apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le graduatorie permanenti.
        3. Gli abilitati presso le SSIS conseguono incarichi a tempo indeterminato solo ed esclusivamente ad esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1.


Art. 4.

        1. Gli insegnanti non abilitati che hanno prestato servizio di sostegno per almeno trecentosessanta giorni possono conseguire il titolo attraverso una sessione riservata di esami disciplinata da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. I docenti di cui al comma 1 hanno, rispetto agli abilitati presso le SSIS, la precedenza nelle assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato.


Art. 5.

        1. Il centro servizi amministrativi di ciascuna provincia provvede a modificare le graduatorie permanenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per effetto della presente legge prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
        2. Le nomine in ruolo e le supplenze annuali eventualmente assegnate in difformità alle disposizioni di cui alla presente legge sono revocate con decorrenza giuridica dal mese di luglio dell'anno di entrata in vigore della medesima legge.



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