1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
euro 133.720 per ciascuno
degli anni 2003 e 2004 ed in
euro 146.125 annui a
decorrere dal 2005, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge,
determinato nel limite
massimo di euro 133.720
per ciascuno degli anni 2003
e 2004 e di in euro
146.125 annui a decorrere dal
2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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