XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3534
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Aree sciabili specifiche).
1. Ai fini della presente legge le aree sciabili sono
superfici innevate, aperte al pubblico, comprendenti piste di
sci ed impianti di risalita, abitualmente riservate alla
pratica non agonistica degli sport sulla neve quali: lo sci,
la tavola da neve, denominata "snowboard", lo sci di
fondo e lo slittino.
2. Per ciascuna pratica sportiva di cui al comma 1 sono
tassativamente riservate aree specifiche nelle quali non è
consentito l'esercizio delle altre.
3. Le aree di cui al comma 2 sono individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma
2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
300 euro.
Art. 2.
(Comportamento dello sciatore).
1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non
costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno
a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie
capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista
affrontata, e osservando scrupolosamente le prescrizioni
segnalate localmente.
Art. 3.
(Obbligo di assicurazione
contro gli infortuni).
1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi
dell'articolo 1 devono essere assicurati ai fini della
responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al
personale addetto e ai terzi in relazione all'uso degli
impianti.
2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di
assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle
attività produttive da emanare, sentita la federazione
sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Adozione di segnaletica uniforme
sulle aree sciabili).
1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le
regioni interessate e con le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente
in materia di sci riconosciuta dal CONI, stabilisce
classificazioni uniformi dei gradi di difficoltà delle piste e
cura l'adozione, da parte dei gestori, di un'apposita
segnaletica uniforme sul territorio nazionale nelle aree
individuate ai sensi dell'articolo 1.