XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3534




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Aree sciabili specifiche).

        1. Ai fini della presente legge le aree sciabili sono superfici innevate, aperte al pubblico, comprendenti piste di sci ed impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica non agonistica degli sport sulla neve quali: lo sci, la tavola da neve, denominata "snowboard", lo sci di fondo e lo slittino.
        2. Per ciascuna pratica sportiva di cui al comma 1 sono tassativamente riservate aree specifiche nelle quali non è consentito l'esercizio delle altre.
        3. Le aree di cui al comma 2 sono individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro.


Art. 2.

(Comportamento dello sciatore).

        1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, e osservando scrupolosamente le prescrizioni segnalate localmente.


Art. 3.

(Obbligo di assicurazione
contro gli infortuni).

        1. I gestori delle aree sciabili individuate ai sensi dell'articolo 1 devono essere assicurati ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto e ai terzi in relazione all'uso degli impianti.
        2. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive da emanare, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

(Adozione di segnaletica uniforme
sulle aree sciabili).

        1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le regioni interessate e con le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la federazione sportiva nazionale competente in materia di sci riconosciuta dal CONI, stabilisce classificazioni uniformi dei gradi di difficoltà delle piste e cura l'adozione, da parte dei gestori, di un'apposita segnaletica uniforme sul territorio nazionale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1.



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