XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3533




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Tutte le specie cacciabili sono legalmente detenibili, purché se ne dimostri la legittima provenienza.


Art. 2.

        1. Gli uccelli feriti ospitati nei centri di recupero delle associazioni di protezione ambientale e risultati inabili al volo possano essere dati in affidamento, previa richiesta, con specifiche finalità psicologico-educative, psichiatriche e mediche, a singoli cittadini, ad associazioni ornitologiche ed a strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza o finalizzati all'assistenza di anziani e di bambini.


Art. 3.

        1. Chiunque recuperi un uccello ferito può detenerlo purché ne denunzi all'autorità competente il ritrovamento.


Art. 4.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono incentivi economici per gli allevatori iscritti alle associazioni ornitologiche nazionali che effettuano ricerche in materia di riproduzione degli uccelli selvatici stanziali e migratori.


Art. 5.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano prelievi avifaunistici mirati per gli allevatori di cui all'articolo 4.



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