XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3533
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Tutte le specie cacciabili sono legalmente detenibili,
purché se ne dimostri la legittima provenienza.
Art. 2.
1. Gli uccelli feriti ospitati nei centri di recupero
delle associazioni di protezione ambientale e risultati
inabili al volo possano essere dati in affidamento, previa
richiesta, con specifiche finalità psicologico-educative,
psichiatriche e mediche, a singoli cittadini, ad associazioni
ornitologiche ed a strutture e servizi destinati al recupero e
alla riabilitazione della tossicodipendenza o finalizzati
all'assistenza di anziani e di bambini.
Art. 3.
1. Chiunque recuperi un uccello ferito può detenerlo
purché ne denunzi all'autorità competente il ritrovamento.
Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano prevedono incentivi economici per gli allevatori
iscritti alle associazioni ornitologiche nazionali che
effettuano ricerche in materia di riproduzione degli uccelli
selvatici stanziali e migratori.
Art. 5.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano autorizzano prelievi avifaunistici mirati per gli
allevatori di cui all'articolo 4.