XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3525
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Centro di coordinamento delle politiche
di promozione del libro e della lettura).
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali il Centro di coordinamento delle politiche
di promozione del libro e della lettura, di seguito denominato
"Centro".
Art. 2.
(Composizione, durata e criteri
di nomina del Centro).
1. Il Centro è composto da tredici membri, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dura in
carica quattro anni.
2. Il presidente del Centro è scelto fra illustri
personalità della cultura nazionale di eminente profilo
curricolare. Il coordinatore del Centro, al quale sono
attribuite le funzioni amministrative e manageriali, è
individuato sulla base di conclamate capacità professionali.
Il mandato del presidente e del coordinatore può essere
rinnovato per una sola volta.
3. Del Centro fanno parte inoltre:
a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante designato dal Ministro per i
beni e le attività culturali;
c) un rappresentante designato dal Ministro degli
affari esteri;
d) un rappresentante designato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) un rappresentante designato dal Ministro delle
attività produttive;
f) un rappresentante dell'Associazione librai
italiani;
g) un rappresentante dell'Associazione italiana
degli editori;
h) tre rappresentanti del mondo della produzione,
della distribuzione e della promozione editoriale, designati
dal presidente del Centro;
i) un rappresentante della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
4. Il mandato dei componenti di cui al comma 3, lettere
b), c), d), e), h) e i), non è rinnovabile.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro si
avvale delle strutture e delle risorse strumentali ed umane
individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali. I compensi da corrispondere ai componenti del
Centro non appartenenti alla pubblica amministrazione e le
risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti
istituzionali sono definiti con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel limite di 250.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2003.
Art. 3.
(Compiti del Centro).
1. Il Centro coordina le attività connesse alla Festa
nazionale del libro e della lettura, di cui all'articolo 4, e
adotta tutte le iniziative utili ai fini della promozione del
libro e della lettura, provvedendo in particolare a:
a) incentivare e promuovere, in collaborazione con
i competenti uffici statali, regionali e locali, con enti ed
organismi aventi finalità culturale nonché con le associazioni
di categoria degli editori e dei librai:
1) eventi tesi a incrementare la lettura e la vendita
di libri;
2) convegni e mostre mercato;
3) campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e
periodica nonché sulle reti televisive e radiofoniche;
4) accordi commerciali tra le imprese editrici e le
aziende operanti nel settore del trasporto ferroviario ed
aereo, finalizzati a favorire la diffusione dei libri;
b) favorire la realizzazione e lo sviluppo di
biblioteche scolastiche, in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
l'obiettivo di garantire che ne sia allestita una per ogni
istituzione scolastica;
c) incentivare la diffusione dei prodotti
editoriali italiani all'estero, in collaborazione con il
Ministero degli affari esteri e attraverso gli Istituti
italiani di cultura all'estero di cui alla legge 22 dicembre
1990, n. 401, e successive modificazioni;
d) promuovere studi sul mercato editoriale e sulla
diffusione della lettura in Italia e monitorarne l'evoluzione
e l'andamento, riferendo periodicamente al Ministro per i beni
e le attività culturali.
Art. 4.
(Istituzione della Festa nazionale del libro
e della lettura).
1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge è istituita la Festa nazionale del
libro e della lettura. La Festa ha luogo l'11 aprile,
ricorrenza del giorno di pubblicazione della prima edizione a
stampa della Divina Commedia.
2. Nel corso della settimana in cui cade la Festa
nazionale del libro e della lettura il Centro, in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, organizza o
promuove in tutto il territorio nazionale, assicurandone il
coordinamento, iniziative e manifestazioni per la promozione
della lettura, tra cui:
a) convegni e mostre mercato, da realizzare in
collaborazione con regioni, comuni, associazioni
imprenditoriali e culturali e biblioteche;
b) campagne promozionali e pubblicitarie su tutti
i canali di comunicazione e di informazione, promosse di
concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) presentazioni di libri, con la presenza
dell'autore, presso scuole, biblioteche, pubbliche e private,
sedi di associazioni culturali e di altri enti ed organismi
operanti nell'ambito editoriale;
d) convegni, mostre, presentazioni di libri e di
eventi speciali, promossi in collaborazione con gli Istituti
italiani di cultura all'estero, per promuovere la conoscenza e
la diffusione dei libri e degli altri prodotti editoriali
italiani all'estero, anche in relazione alle attività di
traduzione in lingua straniera di opere italiane di
letteratura e di saggistica.
3. In occasione della settimana di cui al comma 1, il
Centro, in collaborazione con le regioni, che ne gestiscono
l'attuazione in accordo con i competenti uffici scolastici
regionali, bandisce e coordina concorsi per gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, nei quali sono premiate le
migliori recensioni di una lettura svolta.
Art. 5.
(Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di
crediti di imposta per investimenti e messaggi pubblicitari di
promozione del libro e della lettura).
1. Alla legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005";
b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Messaggi pubblicitari di promozione del
libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari volti
a promuovere l'acquisto di libri e la diffusione della
lettura, promossi da istituzioni, enti, associazioni di
categoria e produttori editoriali, trasmessi da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, nel limite di
quindici messaggi a settimana per ciascun canale radiofonico e
televisivo, non sono considerati ai fini del calcolo dei
limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni. Ad essi si applicano
inoltre facilitazioni tariffarie nella misura stabilita con
regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali".
Art. 6.
(Incentivi per l'apertura di nuovi esercizi per la vendita
di libri).
1. Per i fini di cui all'articolo 9, comma 4, lettera
a), della legge 7 marzo 2001, n. 62, il Centro può proporre
al Ministro per i beni e le attività culturali l'adozione di
misure correttive del regolamento di funzionamento del fondo
per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di
elevato valore culturale, di cui al medesimo articolo 9.
Art. 7.
(Misure per facilitare l'accesso al credito della piccola
editoria indipendente).
1. Presso il Centro, sotto la responsabilità del
componente designato dal Ministro per i beni e le attività
culturali, è istituito un fondo di garanzia per le
agevolazioni al credito delle piccole case editrici librarie e
multimediali indipendenti, di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo concede contributi in conto interessi su
finanziamenti di durata massima di dieci anni, erogati da
soggetti autorizzati all'attività bancaria a favore dei
soggetti di cui al comma 1, e fornisce garanzie fidejussorie
sui medesimi finanziamenti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono concessi a fronte
di progetti caratterizzati da originalità e innovatività
editoriale nonché da sostenibilità economica nel medio
periodo. I progetti devono contenere una chiara descrizione
degli obiettivi di breve e medio periodo, in modo da
facilitarne la valutazione e il monitoraggio nel tempo.
4. Le agevolazioni a valere sul fondo possono essere
concesse, nel limite massimo di 100.000 euro annui per
impresa, solo per spese strettamente connesse alla
realizzazione del progetto editoriale, con particolare
riferimento a:
a) acquisto di diritti patrimoniali d'autore su
qualsiasi tipologia di opera, ivi compreso l'acquisto dei
diritti di sfruttamento di cataloghi editoriali esistenti da
integrare nei piani editoriali dell'impresa;
b) direzione, progettazione e curatela editoriale
delle opere facenti parte del piano editoriale presentato;
c) traduzione, localizzazione e adattamento di
contenuti sia verso l'italiano sia dall'italiano verso altre
lingue e culture;
d) digitalizzazione di contenuti e di
informazioni;
e) acquisizione di servizi editoriali.
5. Le modalità di istituzione e funzionamento del fondo
nonché le condizioni e le procedure per accedere ai suoi
interventi sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del Centro e
delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente
articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003.
Art. 8.
(Defiscalizzazione per l'acquisto di libri).
1. Sono deducibili dal reddito imponibile, ai fini del
pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le
spese per l'acquisto dei libri, anche scolastici, per un
importo annuale compreso tra i 350 e i 750 euro, salvo quanto
previsto al comma 2.
2. La deducibilità di cui al comma 1 è totale per le spese
per l'acquisto di libri per ragazzi. Per i fini di cui al
presente comma, si considerano libri per ragazzi quelli aventi
i requisiti stabiliti con regolamento, adottato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
regolamento di cui al periodo precedente disciplina altresì le
modalità attraverso le quali i libri sono resi
riconoscibili.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 154.250.000 euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004 e in 160.250.000 a decorrere dall'anno 2005, si
provvede, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, tramite
parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.