1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
19.970 euro annui a decorrere
dal 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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1. Per l'attuazione
della presente legge č
autorizzata la spesa di
19.970 euro annui a
decorrere dal 2003. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri.
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