XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3502-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunitā europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 109 dell'Accordo stesso.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 19.970 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.


Art. 4.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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