XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3496
Onorevoli Colleghi! - La disciplina di riferimento per
l'espletamento delle procedure selettive contenuta nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, non fornisce ai candidati adeguate garanzie.
Nel corso degli anni, diverse problematiche legate alle
modalità e allo svolgimento dei concorsi pubblici in generale
hanno provocato fra i candidati critiche, rilievi e ricorsi ai
tribunali amministrativi regionali.
La presente proposta di legge intende pertanto introdurre
una nuova figura all'interno dell'ordinamento concorsuale,
quella del difensore civico del candidato, la cui finalità è
proprio quella di porsi come terzo fra la commissione
esaminatrice e il candidato stesso con una presenza che
garantisca equità di trattamento e di giudizio nei confronti
di coloro che partecipano al concorso.
L'articolo 1 istituisce la figura del difensore civico del
candidato, che si pone fra la commissione esaminatrice e gli
stessi candidati.
L'articolo 2 stabilisce le funzioni e le finalità del
difensore civico del candidato, che sono quelle di garantire
equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione
esaminatrice nei confronti di coloro che partecipano al
concorso.
L'articolo 3 stabilisce che il difensore civico sia organo
monocratico per i concorsi fino a 10 posti e sia composto da
un collegio di tre membri per i concorsi superiori a 10
posti.
L'articolo 4 stabilisce che il presidente del tribunale
competente per territorio provvede alla nomina del difensore
civico del candidato in base al luogo di emissione del bando
di concorso. Nel caso di concorsi nazionali è competente il
presidente del tribunale di Roma.
L'articolo 5 prevede che possono essere nominati difensori
civici del candidato i dirigenti e i funzionari direttivi
dello Stato in pensione a condizione che dichiarino la propria
disponibilità ad operare gratuitamente e sulla base di un
semplice rimborso spese.
L'articolo 6 prevede l'emanazione di un regolamento
attuativo.
L'articolo 7 prevede un finanziamento di 200.000 euro
l'anno a decorrere dal 2003.