XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3489
Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo che si prefigge la
presente proposta di legge costituzionale è di rendere più
rispondente alla realtà il rapporto che intercorre tra numero
di seggi da attribuire a ciascun collegio elettorale
senatoriale e consistenza numerica della popolazione residente
in ciascuna Regione.
Conseguentemente, reputo necessario intervenire
sull'articolo 57 della Costituzione, modificando il numero
minimo di senatori da attribuire ad ogni collegio, ovvero
portandoli da sette a quattro, lasciando comunque immutata la
situazione per il Molise e la Valle d'Aosta.
Un successivo intervento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, recante
"Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la
elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra
seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale", che esula
ovviamente dagli interventi normativi previsti dalla presente
proposta di legge costituzionale, provvederà, attraverso la
ridistribuzione dei seggi, a realizzare una maggiore aderenza
a quel rapporto di proporzione, obiettivo del dettato
costituzionale, che deve intercorrere tra popolazione
residente in ciascuna Regione ed i seggi senatoriali ad essa
spettanti.
Con riferimento ai contenuti della presente proposta di
legge costituzionale, ricordo che il sistema elettorale per
l'elezione del Senato della Repubblica è regolato
dall'articolo 57 della Costituzione e dalla legge 4 agosto
1993, n. 276, recante "Norme per l'elezione del Senato della
Repubblica", le cui disposizioni sono contenute nel testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533.
Si tratta di un sistema maggioritario con correzione
proporzionale. I 315 seggi del Senato della Repubblica, le cui
circoscrizioni elettorali coincidono con le Regioni, vengono
assegnati alle medesime in proporzione alla popolazione
residente in ciascuna di esse.
I seggi sono divisi in due quote, 75 per cento e 25 per
cento; 232 seggi vengono assegnati con un sistema elettorale
maggioritario in collegi uninominali ed è eletto senatore chi
ottiene il maggior numero di voti nell'ambito di ogni singolo
collegio; 82 seggi vengono assegnati con metodo proporzionale,
sulla base dei voti riportati dai partiti nei collegi
uninominali di ciascuna Regione.
Sono eletti senatori quei candidati che, non risultati
vincenti nei collegi uninominali, hanno riportato le
percentuali di voto più alte.
Ricordo infine che, come disposto dall'articolo 57 della
Costituzione, nessuna Regione può avere meno di sette
senatori, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta
che ne ha uno.
Di seguito si allega una tabella esplicativa della
situazione attuale.
... (omissis) ...