XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3489




        Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo che si prefigge la presente proposta di legge costituzionale è di rendere più rispondente alla realtà il rapporto che intercorre tra numero di seggi da attribuire a ciascun collegio elettorale senatoriale e consistenza numerica della popolazione residente in ciascuna Regione.
        Conseguentemente, reputo necessario intervenire sull'articolo 57 della Costituzione, modificando il numero minimo di senatori da attribuire ad ogni collegio, ovvero portandoli da sette a quattro, lasciando comunque immutata la situazione per il Molise e la Valle d'Aosta.
        Un successivo intervento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, recante "Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale", che esula ovviamente dagli interventi normativi previsti dalla presente proposta di legge costituzionale, provvederà, attraverso la ridistribuzione dei seggi, a realizzare una maggiore aderenza a quel rapporto di proporzione, obiettivo del dettato costituzionale, che deve intercorrere tra popolazione residente in ciascuna Regione ed i seggi senatoriali ad essa spettanti.
        Con riferimento ai contenuti della presente proposta di legge costituzionale, ricordo che il sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica è regolato dall'articolo 57 della Costituzione e dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, recante "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica", le cui disposizioni sono contenute nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
        Si tratta di un sistema maggioritario con correzione proporzionale. I 315 seggi del Senato della Repubblica, le cui circoscrizioni elettorali coincidono con le Regioni, vengono assegnati alle medesime in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse.
        I seggi sono divisi in due quote, 75 per cento e 25 per cento; 232 seggi vengono assegnati con un sistema elettorale maggioritario in collegi uninominali ed è eletto senatore chi ottiene il maggior numero di voti nell'ambito di ogni singolo collegio; 82 seggi vengono assegnati con metodo proporzionale, sulla base dei voti riportati dai partiti nei collegi uninominali di ciascuna Regione.
        Sono eletti senatori quei candidati che, non risultati vincenti nei collegi uninominali, hanno riportato le percentuali di voto più alte.
        Ricordo infine che, come disposto dall'articolo 57 della Costituzione, nessuna Regione può avere meno di sette senatori, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno.
        Di seguito si allega una tabella esplicativa della situazione attuale.


... (omissis) ...




Frontespizio Testo articoli