XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3480
Onorevoli Colleghi! - La produzione di generi destinati
ad una alimentazione particolare ha subito negli ultimi tempi
un grande sviluppo, sia per la crescente attenzione della
popolazione sugli aspetti concernenti l'alimentazione, sia per
la maggiore diffusione di alcune patologie che producono
intolleranza nei confronti di determinati tipi di alimenti. La
sempre più intensa domanda da parte dei consumatori di
siffatti prodotti ha incentivato l'apertura di nuovi centri
produttivi non solo a livello industriale, ma, soprattutto, a
livello artigianale. A questo aumento di produzione a livello
artigianale non ha tuttavia fatto seguito un adeguamento della
normativa di autorizzazione alla produzione vigente nel nostro
ordinamento.
In materia di prodotti destinati ad una alimentazione
particolare, infatti, la norma di riferimento è il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che, recependo la
direttiva 89/398/CEE, fornisce una definizione
dell'espressione "prodotti destinati ad una alimentazione
particolare", dettando alcune disposizioni di massima in
materia di etichettatura, commercializzazione ed
autorizzazione alla produzione dei suddetti prodotti. Nel
campo di applicazione del decreto legislativo n. 111 del 1992,
rientrano alcuni prodotti che presentano caratteristiche
peculiari, tra cui alimenti per lattanti e per bambini,
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, alimenti
destinati a diete ipocaloriche, alimenti destinati a persone
che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete),
per i quali la lettera a) dell'allegato I prevede che
siano emanati specifici decreti ministeriali.
Per tali prodotti dell'allegato I, l'articolo 8, comma 1,
dello stesso decreto legislativo n. 111 del 1992, prevede che
la produzione e l'importazione a scopo di vendita siano
subordinate ad autorizzazione del Ministero della salute.
All'articolo 18, inoltre, si rinvia ad un regolamento di
attuazione la disciplina di integrazione e di esecuzione del
decreto legislativo medesimo. In attuazione del citato
articolo 18, è stato pertanto emanato il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n.
131, che, all'articolo 2, si sofferma a specificare il
contenuto della domanda di autorizzazione alla produzione per
i prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo n.
111 del 1992, ed i documenti da corredare alla medesima. Al
successivo articolo 3 del medesimo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1998, si
specifica invece il contenuto della domanda diretta ad
ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di
stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti
destinati ad una alimentazione particolare. Sia l'articolo 2
che l'articolo 3 citati, tuttavia, prevedono procedure
burocratiche di autorizzazione estremamente complesse, che
sembrano riferirsi più che altro ad attività di produzione di
stampo industriale. Si osserva, infatti, che i meccanismi
autorizzativi previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1998 finiscono con il
rappresentare un ingiustificato ostacolo all'apertura di nuove
attività artigianali di produzione di prodotti destinati ad
una alimentazione particolare, per cui è invece importante
prevedere opportune agevolazioni burocratiche nel
conseguimento delle autorizzazioni prescritte per legge. Tali
semplificazioni sono giustificate dal fatto che la produzione
artigianale si limita ad un volume di produzione mediamente
inferiore a quello industriale, che il numero di occupati è
solitamente più contenuto e che anche l'impatto della
produzione sull'ambiente è generalmente limitato.
Il problema dell'impatto di tali procedure burocratiche
sull'attività artigianale volta alla produzione di prodotti
destinati ad una alimentazione particolare non è ancora stato
sufficientemente ponderato nel nostro ordinamento. Si ricorda,
infatti, che la semplificazione prevista dall'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
ha lasciato la disciplina della autorizzazioni in questione in
larga misura invariata, dal momento che il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
407, recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività
private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, si è limitato a sottoporre
le autorizzazioni alla produzione e al commercio degli
alimenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 111
del 1992 al meccanismo del silenzio-assenso, escludendo quindi
per le autorizzazioni in questione la possibilità di ricorrere
all'autocertificazione.
E' tuttavia importante sottolineare come tali complessi
meccanismi burocratici potrebbero finire con il disicentivare
l'apertura di nuove attività artigianali di produzione di
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare, con grande detrimento non solo per il tessuto
produttivo del Paese, ma anche per quei consumatori che
presentano esigenze alimentari del tutto peculiari, spesso
talmente specifiche e personali da richiedere una produzione
ad hoc di stampo artigianale.
Per ovviare a tale problema, la presente proposta di legge
prevede che le attività artigianali di cui all'articolo 3
della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, e
successive modificazioni, siano sottoposte a procedure
semplificate di autorizzazione per la produzione dei prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui
al decreto legislativo n. 111 del 1992. La previsione in
questione si pone come norma di principio volta a favorire
l'attività artigianale nel settore, che il Governo e le
regioni, per i loro reciproci ambiti di competenze, saranno
tenuti ad attuare con specifici provvedimenti di
esecuzione.
Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto,
che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, sia adottato un decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, per apportare al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 gennaio 1998, n. 131, quelle modifiche necessarie a
snellire le procedure autorizzative per le piccole attività di
produzione artigianale di prodotti destinati ad una
alimentazione particolare.