XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3480




        Onorevoli Colleghi! - La produzione di generi destinati ad una alimentazione particolare ha subito negli ultimi tempi un grande sviluppo, sia per la crescente attenzione della popolazione sugli aspetti concernenti l'alimentazione, sia per la maggiore diffusione di alcune patologie che producono intolleranza nei confronti di determinati tipi di alimenti. La sempre più intensa domanda da parte dei consumatori di siffatti prodotti ha incentivato l'apertura di nuovi centri produttivi non solo a livello industriale, ma, soprattutto, a livello artigianale. A questo aumento di produzione a livello artigianale non ha tuttavia fatto seguito un adeguamento della normativa di autorizzazione alla produzione vigente nel nostro ordinamento.
        In materia di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, infatti, la norma di riferimento è il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che, recependo la direttiva 89/398/CEE, fornisce una definizione dell'espressione "prodotti destinati ad una alimentazione particolare", dettando alcune disposizioni di massima in materia di etichettatura, commercializzazione ed autorizzazione alla produzione dei suddetti prodotti. Nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 111 del 1992, rientrano alcuni prodotti che presentano caratteristiche peculiari, tra cui alimenti per lattanti e per bambini, alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, alimenti destinati a diete ipocaloriche, alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), per i quali la lettera a) dell'allegato I prevede che siano emanati specifici decreti ministeriali.
        Per tali prodotti dell'allegato I, l'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 111 del 1992, prevede che la produzione e l'importazione a scopo di vendita siano subordinate ad autorizzazione del Ministero della salute. All'articolo 18, inoltre, si rinvia ad un regolamento di attuazione la disciplina di integrazione e di esecuzione del decreto legislativo medesimo. In attuazione del citato articolo 18, è stato pertanto emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, che, all'articolo 2, si sofferma a specificare il contenuto della domanda di autorizzazione alla produzione per i prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 111 del 1992, ed i documenti da corredare alla medesima. Al successivo articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1998, si specifica invece il contenuto della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Sia l'articolo 2 che l'articolo 3 citati, tuttavia, prevedono procedure burocratiche di autorizzazione estremamente complesse, che sembrano riferirsi più che altro ad attività di produzione di stampo industriale. Si osserva, infatti, che i meccanismi autorizzativi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1998 finiscono con il rappresentare un ingiustificato ostacolo all'apertura di nuove attività artigianali di produzione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, per cui è invece importante prevedere opportune agevolazioni burocratiche nel conseguimento delle autorizzazioni prescritte per legge. Tali semplificazioni sono giustificate dal fatto che la produzione artigianale si limita ad un volume di produzione mediamente inferiore a quello industriale, che il numero di occupati è solitamente più contenuto e che anche l'impatto della produzione sull'ambiente è generalmente limitato.
        Il problema dell'impatto di tali procedure burocratiche sull'attività artigianale volta alla produzione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare non è ancora stato sufficientemente ponderato nel nostro ordinamento. Si ricorda, infatti, che la semplificazione prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ha lasciato la disciplina della autorizzazioni in questione in larga misura invariata, dal momento che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si è limitato a sottoporre le autorizzazioni alla produzione e al commercio degli alimenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 111 del 1992 al meccanismo del silenzio-assenso, escludendo quindi per le autorizzazioni in questione la possibilità di ricorrere all'autocertificazione.
        E' tuttavia importante sottolineare come tali complessi meccanismi burocratici potrebbero finire con il disicentivare l'apertura di nuove attività artigianali di produzione di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, con grande detrimento non solo per il tessuto produttivo del Paese, ma anche per quei consumatori che presentano esigenze alimentari del tutto peculiari, spesso talmente specifiche e personali da richiedere una produzione ad hoc di stampo artigianale.
        Per ovviare a tale problema, la presente proposta di legge prevede che le attività artigianali di cui all'articolo 3 della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, e successive modificazioni, siano sottoposte a procedure semplificate di autorizzazione per la produzione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992. La previsione in questione si pone come norma di principio volta a favorire l'attività artigianale nel settore, che il Governo e le regioni, per i loro reciproci ambiti di competenze, saranno tenuti ad attuare con specifici provvedimenti di esecuzione.
        Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia adottato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, per apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, quelle modifiche necessarie a snellire le procedure autorizzative per le piccole attività di produzione artigianale di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.




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