XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3455
Onorevoli Colleghi! - Le imprese italiane sostengono
dal 1979 un onere di imposta sul valore aggiunto (IVA)
eccessivo, illogico e illegittimo in relazione
all'indetraibilità dell'imposta sull'acquisto, la gestione e
la custodia delle autovetture che sono utilizzate in funzione
dell'espletamento dell' attività aziendale.
Tale situazione, che avrebbe dovuto verificarsi in
conformità a motivazioni congiunturali temporanee, perdura in
maniera ininterrotta da oltre venti anni.
L'Italia, a differenza di altri Stati europei (Germania,
Lussemburgo ed Olanda) ha previsto, in forza della facoltà
concessa dall'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, di seguito
denominata "sesta direttiva IVA", una concreta limitazione del
diritto di detrazione connessa ad autoveicoli, autovetture,
motocicli e motorini.
Il decreto legislativo n. 313 del 1997, dando attuazione
alla delega conferita al Governo dalla legge n. 662 del 1996,
ha introdotto una serie di correttivi, lasciando però
pressoché inalterato l'insieme delle limitazioni già in
precedenza presenti.
Solo la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il
2001) ha sostanzialmente modificato il regime precedente,
introducendo la possibilità di detrarre una minima percentuale
di imposta con riferimento all'acquisizione di mezzi di
trasporto. In particolare, l'articolo 30, comma 4, della
citata legge finanziaria per il 2001 ha provveduto, da un
lato, a prorogare fino al 31 dicembre 2001 l'indetraibilità
relativa ad operazioni aventi oggetto ciclomotori, motocicli,
nonché autovetture e autoveicoli, dall'altro lato, ha
introdotto la possibilità per tutti i contribuenti di detrarre
il 10 per cento dell'IVA pagata per l'acquisto, l'importazione
e l'acquisizione con contratto di leasing di veicoli
generalmente intesi e il 50 per cento per i veicoli con
propulsori a combustione interna. Questa agevolazione riguarda
solo l'acquisto o l'acquisizione dei mezzi e non anche le
spese di manutenzione o di riparazione che restano, per lo
più, indetraibili.
La limitazione prevista dalla legge finanziaria per il
2001 è stata poi estesa al 31 dicembre 2002 dall'articolo 9,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002).
Il regime esistente in Italia in materia di indetraibilità
dell'IVA per gli automezzi aziendali è in palese contrasto con
i princìpi stabiliti in ambito comunitario, in particolare con
le regole imposte dall'attuale formulazione della sesta
direttiva IVA.
Nel quadro della loro attività gli imprenditori sono
assoggettati all'IVA, il che significa che essi sono tenuti a
pagare questa imposta allo Stato in relazione alle cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate, previa detrazione
dell'imposta che viene loro addebitata a titolo di rivalsa dai
fornitori.
La detrazione costituisce un diritto fondamentale
nell'ambito di applicazione dell'IVA come hanno sancito la
prima direttiva IVA (direttiva 67/227/CEE del Consiglio,
dell'11 aprile 1967) e la sesta direttiva IVA del Consiglio,
risalenti rispettivamente al 1967 e al 1977, che costituiscono
i testi di riferimento per la legislazione nazionale in
materia, come ha più volte ribadito la Corte di giustizia
delle Comunità europee.
Precisamente, la Corte comunitaria (sentenza 11 luglio
1991, in causa C-97/90, Lennartz; sentenza 5 ottobre 1999, in
causa C-305/97, Royscot e altri; sentenza 14 giugno 2001, in
cause C-345/99 e C-40/00, Commissione/Francia) ha
espressamente stabilito che la detrazione è un diritto pieno
ed immediato e che eventuali deroghe possono essere introdotte
a livello nazionale solo ed esclusivamente nei casi e nei
limiti previsti dalla sesta direttiva IVA.
Tra questi casi è prevista dall'articolo 17, paragrafo 7,
della sesta direttiva la possibilità che gli Stati membri
introducano deroghe al diritto alla detrazione, previa
consultazione di un apposito Comitato, il Comitato IVA,
qualora sussistano ragioni congiunturali che lo giustificano.
Al riguardo, la Corte di giustizia delle Comunità europee
(sentenza 8 gennaio 2002, in causa C-409/99, Metropol e
Stadler) ha recentemente precisato che tale possibilità non
può essere utilizzata dagli Stati membri salvo che: a)
sia preventivamente e formalmente richiesta la consultazione
del Comitato IVA; b) sussistano motivi congiunturali;
c) la deroga sia temporanea.
Lo Stato italiano sostiene che rientri in una di queste
ipotesi di deroghe consentite dalla sesta direttiva IVA
l'indetraibilità oggettiva introdotta nel 1979 ed ora
contenuta nell'articolo 19-bis.1, lettere c) e
d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, con riguardo all'imposta pagata su: 1)
acquisto o importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture
e autoveicoli non adibiti ad uso pubblico, che non formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi
componenti e ricambi; 2) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto
la produzione di tali beni e da contratti di locazione
finanziaria, di noleggio e simili; 3) prestazioni di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai suddetti
beni; 4) acquisto o importazione di carburanti e di
lubrificanti destinati ad autovetture, veicoli, aeromobili,
navi e imbarcazioni da diporto per il cui acquisto,
importazione, acquisto mediante contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili non è ammessa la detrazione
dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa.
In considerazione, però, della citata recente sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee è evidente che
non può ritenersi temporanea una deroga al diritto alla
detrazione introdotta nel 1979 e tuttora in vigore. E' altresì
evidente che non possono ritenersi congiunturali le ragioni
che sostengono per lo Stato italiano il mantenimento di tale
deroga, dal momento che, come precisa la stessa Corte, i
motivi congiunturali sono per definizione legati a tempi
limitati.
Inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha
già avuto modo di pronunciarsi sull'invalidità di un atto
comunitario (sentenza 19 settembre 2000, cause riunite
C-177/99 e C-181/99, Ampafrance e Sanofi) che consentiva ad
uno Stato membro di adottare una legislazione interna con cui
veniva limitato il diritto a detrazione dell'IVA in violazione
dei princìpi in materia affermati dalla Corte e prima
ricordati.
Per tutti questi motivi l'indetraibilità oggettiva
prevista dall'articolo 19-bis.1, comma 1, lettere
c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 risulta illegittima, in quanto
mantenuta in violazione delle pertinenti norme comunitarie e
della chiara interpretazione di esse già fornita dalla Corte
di giustizia delle Comunità europee.
Come insegna il precedente della cosiddetta "tassa
società", che ha visto lo Stato italiano obbligato a
rimborsare le società del diritto di registrazione richiesto
in violazione della direttiva comunitaria sulla raccolta di
capitali (direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio
1969), questa situazione comporta il diritto dei soggetti
passivi dell'IVA di pretendere il ripristino della legalità
con la richiesta, in tutte le sedi opportune e necessarie, del
rimborso dell'IVA pagata in via di rivalsa sui beni e servizi
indicati alle citate lettere c) e d) del comma 1,
dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento al periodo
considerabile in funzione dei termini di decadenza
legislativamente previsti.
Alla luce delle considerazioni svolte sarebbe opportuno
ripristinare, in base alla sesta direttiva IVA, il diritto a
detrazione dell'IVA sull'autovettura utilizzata per motivi
professionali ed aziendali.
Poiché tale soluzione potrebbe risultare eccessivamente
onerosa, anche in relazione all'attuale congiuntura economica
interna e internazionale, si ritiene corretto proporre un
incremento dall'attuale 10 per cento ad una percentuale del 50
per cento del diritto a detrazione dell'IVA sugli acquisti e
sulle importazioni di ciclomotori, motocicli, autovetture e
autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), dei relativi componenti e
ricambi, nonché sulle prestazioni di servizi connesse ai beni
stessi.
L'aumento di tale percentuale compenserebbe in parte la
limitazione imposta per così lungo tempo, in contrasto con le
disposizioni comunitarie, alle imprese italiane, sostenendo il
rinnovamento del parco automobilistico aziendale e,
conseguentemente, alimentando il mercato delle autovetture al
fine di fornire un sostanziale aiuto ad un settore in
difficoltà e ritenuto strategico per l'economia italiana.