XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3443
Onorevoli Colleghi! - La prima modifica all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
proposta di legge ha la finalità di permettere la effettiva
applicazione dell'articolo 197-bis del codice di
procedura penale introdotto dall'articolo 6 della legge 1^
marzo 2001, n. 63, che disciplina l'esame in qualità di
testimoni di imputati in procedimenti connessi o per reati
collegati.
In tale modo prima di procedere alla valutazione delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di chi
si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato
o del suo difensore, e acquisite al fascicolo per il
dibattimento prima del 25 febbraio 2000, sarà possibile
chiedere nuovamente la citazione per l'esame testimoniale dei
coimputati dichiaranti.
La modifica trova origine nell'applicazione del regime
"spartiacque" previsto in via transitoria dal comma 4
dell'articolo 26 della citata legge n. 63 del 2001 e permette
all'imputato di richiedere ancora una volta, ove il
procedimento sia in fase di appello e anche in caso di
giudizio di rinvio ai sensi dell'articolo 627 del codice di
procedura penale, l'esame dei suoi accusatori che si sono
sempre volontariamente sottratti allo stesso.
L'integrazione, pur lasciando immutato il regime
processuale di "passaggio" previsto a seguito dell'entrata in
vigore della legge n. 63 del 2001 sul giusto processo,
consente l'applicazione del principio di cui all'articolo 111
della Costituzione per il quale il processo penale è regolato
dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. Viene così delineata una maggiore conformità della
predetta legge n. 63 del 2001 ai commi terzo e quarto
dell'articolo 111 anche ai procedimenti anteriori le modifiche
processuali introdotte dal comma 6 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 35 del 2000, per l'attuazione della modifica
dell'articolo 111.
La modifica proposta riguarda l'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge, al fine di consentire un'interpretazione
della norma già esistente per l'applicazione del principio del
"giusto processo" ai processi in corso alla data di entrata in
vigore della nuova normativa. Il principio, ora inserito nella
Costituzione, della formazione della prova nel contraddittorio
processuale tra le parti, in condizioni di parità, impone
comunque la necessità della rinnovazione del dibattimento
anche a seguito del mutamento del quadro normativo per
l'entrata in vigore del nuovo principio costituzionale del
"giusto processo".
Tale interpretazione è stata fornita anche dalla Corte di
cassazione, sezione prima penale, con la sentenza 22-28 marzo
2002, n. 12277, che ha chiarito che l'articolo 26 della legge
n. 63 del 2001 - attuativa del "giusto processo" - prevede che
quando le dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari e già acquisite al fascicolo del dibattimento sono
state rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del
difensore, esse siano valutate, come recita il comma 2
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 2000, solo
se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di
prova, sempreché esse siano state acquisite al fascicolo per
il dibattimento anteriormente al 25 febbraio 2000. Tale
riferimento però, ha definito la Suprema corte, vale per le
dichiarazioni che siano state acquisite legittimamente secondo
la normativa vigente all'atto della loro acquisizione. Questo
per la semplice (e sicuramente ovvia) ragione che gli atti
illegalmente acquisiti non hanno diritto di ingresso nel
processo, come previsto dall'articolo 526 del codice di
procedura penale.
Quindi, anche in costanza del cosiddetto "regime
transitorio", permane l'obbligo di riconvocare i testi e di
verificare se persista ancora la volontà di evitare il
contraddittorio. Infatti solo e soltanto in questo ultimo caso
è possibile, in applicazione della vigente norma oggetto della
presente proposta di modifica, decidere di fare entrare
comunque nel processo le dichiarazioni predibattimentali se
supportate da altri elementi di prova.
La modifica di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 1 della proposta di legge consente
l'applicazione con maggiore e dovuta certezza del procedimento
di valutazione e di formazione della prova di cui all'articolo
192 del codice di procedura penale relativamente alle
dichiarazioni dei coimputati acquisite al fascicolo del
dibattimento, sempre prima del 25 febbraio 2000. La modifica
non costituisce un criterio innovativo ma solamente
l'applicazione, anche al cosiddetto "regime transitorio", dei
criteri di valutazione della prova adottati con il nuovo
codice di procedura penale in vigore dal 1989. L'articolo 192
del codice prevede, infatti, al comma 2 che "L'esistenza di un
fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano
gravi, precisi e concordanti" ed è evidente come questa norma
originariamente inserita nel nuovo codice di rito, tuttora
vigente e preesistente alla norma transitoria oggetto della
modifica, debba essere necessariamente e naturalmente
applicata anche ai processi per i quali le dichiarazioni dei
coimputati siano state acquisite prima del 25 febbraio 2000.
La vigente formulazione del comma 2 del citato decreto-legge
n. 2 del 2000 è invece attualmente suscettibile di
applicazioni che potrebbero restringere il citato criterio di
valutazione, ed a tale rischio, peraltro già concretizzatosi
in numerosi processi penali, vuole porre rimedio la modifica
apportata.
Tra l'altro, il testo attualmente in discussione presso la
Commissione giustizia della Camera dei deputati (atto Camera
n. 1225, d'iniziativa degli onorevoli Anedda ed altri
b), prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 192 del
codice di procedura penale in senso ancora più garantista in
merito alla valutazione delle prove.
Ora, con la presente proposta di legge non si vuole
applicare tale ultima modifica dei criteri di valutazione
dell'articolo 192 del codice di procedura penale ai processi
del "regime transitorio" ma applicare almeno i criteri che
erano già vigenti con l'entrata in vigore del rito del 1989 e
che un'errata applicazione delle norme relative alla
disciplina di tale regime potrebbe comprimere a causa di una
imprecisa formulazione della norma di cui si propone la
modifica.