XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3443




        Onorevoli Colleghi! - La prima modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge ha la finalità di permettere la effettiva applicazione dell'articolo 197-bis del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 6 della legge 1^ marzo 2001, n. 63, che disciplina l'esame in qualità di testimoni di imputati in procedimenti connessi o per reati collegati.
        In tale modo prima di procedere alla valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, e acquisite al fascicolo per il dibattimento prima del 25 febbraio 2000, sarà possibile chiedere nuovamente la citazione per l'esame testimoniale dei coimputati dichiaranti.
        La modifica trova origine nell'applicazione del regime "spartiacque" previsto in via transitoria dal comma 4 dell'articolo 26 della citata legge n. 63 del 2001 e permette all'imputato di richiedere ancora una volta, ove il procedimento sia in fase di appello e anche in caso di giudizio di rinvio ai sensi dell'articolo 627 del codice di procedura penale, l'esame dei suoi accusatori che si sono sempre volontariamente sottratti allo stesso.
        L'integrazione, pur lasciando immutato il regime processuale di "passaggio" previsto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 sul giusto processo, consente l'applicazione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione per il quale il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Viene così delineata una maggiore conformità della predetta legge n. 63 del 2001 ai commi terzo e quarto dell'articolo 111 anche ai procedimenti anteriori le modifiche processuali introdotte dal comma 6 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2000, per l'attuazione della modifica dell'articolo 111.
        La modifica proposta riguarda l'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge, al fine di consentire un'interpretazione della norma già esistente per l'applicazione del principio del "giusto processo" ai processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Il principio, ora inserito nella Costituzione, della formazione della prova nel contraddittorio processuale tra le parti, in condizioni di parità, impone comunque la necessità della rinnovazione del dibattimento anche a seguito del mutamento del quadro normativo per l'entrata in vigore del nuovo principio costituzionale del "giusto processo".
        Tale interpretazione è stata fornita anche dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con la sentenza 22-28 marzo 2002, n. 12277, che ha chiarito che l'articolo 26 della legge n. 63 del 2001 - attuativa del "giusto processo" - prevede che quando le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e già acquisite al fascicolo del dibattimento sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, esse siano valutate, come recita il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 2000, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, sempreché esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente al 25 febbraio 2000. Tale riferimento però, ha definito la Suprema corte, vale per le dichiarazioni che siano state acquisite legittimamente secondo la normativa vigente all'atto della loro acquisizione. Questo per la semplice (e sicuramente ovvia) ragione che gli atti illegalmente acquisiti non hanno diritto di ingresso nel processo, come previsto dall'articolo 526 del codice di procedura penale.
        Quindi, anche in costanza del cosiddetto "regime transitorio", permane l'obbligo di riconvocare i testi e di verificare se persista ancora la volontà di evitare il contraddittorio. Infatti solo e soltanto in questo ultimo caso è possibile, in applicazione della vigente norma oggetto della presente proposta di modifica, decidere di fare entrare comunque nel processo le dichiarazioni predibattimentali se supportate da altri elementi di prova.
        La modifica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge consente l'applicazione con maggiore e dovuta certezza del procedimento di valutazione e di formazione della prova di cui all'articolo 192 del codice di procedura penale relativamente alle dichiarazioni dei coimputati acquisite al fascicolo del dibattimento, sempre prima del 25 febbraio 2000. La modifica non costituisce un criterio innovativo ma solamente l'applicazione, anche al cosiddetto "regime transitorio", dei criteri di valutazione della prova adottati con il nuovo codice di procedura penale in vigore dal 1989. L'articolo 192 del codice prevede, infatti, al comma 2 che "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti" ed è evidente come questa norma originariamente inserita nel nuovo codice di rito, tuttora vigente e preesistente alla norma transitoria oggetto della modifica, debba essere necessariamente e naturalmente applicata anche ai processi per i quali le dichiarazioni dei coimputati siano state acquisite prima del 25 febbraio 2000. La vigente formulazione del comma 2 del citato decreto-legge n. 2 del 2000 è invece attualmente suscettibile di applicazioni che potrebbero restringere il citato criterio di valutazione, ed a tale rischio, peraltro già concretizzatosi in numerosi processi penali, vuole porre rimedio la modifica apportata.
        Tra l'altro, il testo attualmente in discussione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati (atto Camera n. 1225, d'iniziativa degli onorevoli Anedda ed altri b), prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale in senso ancora più garantista in merito alla valutazione delle prove.
        Ora, con la presente proposta di legge non si vuole applicare tale ultima modifica dei criteri di valutazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale ai processi del "regime transitorio" ma applicare almeno i criteri che erano già vigenti con l'entrata in vigore del rito del 1989 e che un'errata applicazione delle norme relative alla disciplina di tale regime potrebbe comprimere a causa di una imprecisa formulazione della norma di cui si propone la modifica.




Frontespizio Testo articoli