XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3429
Onorevoli Colleghi! - Il mercato dell'installazione e
della manutenzione degli impianti tecnologici al servizio di
unità abitative, del terziario e dedicato ad altri usi, in cui
operano oltre 100.000 piccole imprese artigiane con oltre
300.000 addetti, è attualmente interessato dall'ingresso di
nuovi soggetti economici, diretta emanazione delle cosiddette
società multiservizi derivanti dalla trasformazione delle
tradizionali imprese che gestiscono i servizi di pubblica
utilità.
Pur condividendo il fatto che queste imprese implementino
nuove attività e si diversifichino, è opportuno che ciò venga
fatto senza ledere i princìpi della libera concorrenza ed
evitando che le posizioni dominanti naturali, derivanti dalla
funzione che queste aziende hanno, possano tramutarsi in
indebite e illegittime posizioni di vantaggio nei confronti
degli altri operatori del mercato.
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", all'articolo 16,
introduce due questioni che si ritiene siano limitative della
concorrenza tra le imprese.
La prima è riferita al comma 4 del citato decreto
legislativo n. 164 del 2000, che prevede per le imprese di
distribuzione l'obbligo di perseguire il risparmio energetico
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
In effetti, appare illogico e velleitario assegnare alle
imprese distributrici di gas anche il compito di sviluppare le
fonti rinnovabili, oltre che mettere in campo meccanismi di
risparmio energetico. Infatti, queste imprese vendono gas,
cioè combustibile tradizionale e, essendosi trasformate in
aziende con finalità imprenditoriali, non è credibile che
operino per far risparmiare gas ai propri utenti, rischiando
in tal modo di vedere diminuiti i propri fatturati. Inoltre,
l'assegnazione a queste imprese di un ruolo di controllo e di
coordinamento delle politiche energetiche sul loro territorio
finisce per rafforzare indebitamente la loro posizione e
quella delle imprese collegate a danno delle altre imprese che
operano sullo stesso mercato dell'impiantistica.
La seconda questione è relativa al comma 5 del citato
articolo 16 del decreto legislativo n. 164 del 2000, che
assegna alle imprese di distribuzione del gas naturale, in
occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di impianti
di utenza, un ruolo di controllo allo scopo di verificare che
gli stessi siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di
sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
Tale attività dovrebbe essere svolta secondo un regolamento
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEG), che non
è stato ancora adottato proprio a causa della diatriba in atto
tra le associazioni di rappresentanza degli installatori da
una parte, e quelle dei distributori dall'altra.
Inoltre, la prassi esistente attualmente nel Paese vede la
maggioranza di questi distributori richiedere all'utente,
prima di allacciarlo alla rete, una copia della dichiarazione
di conformità rilasciata dall'installatore ai fini della legge
5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli
impianti".
Tale documento non può essere rilasciato perché
l'installatore, senza il gas nell'impianto, non può eseguire
le prove previste dalla regola tecnica tese a verificarne la
rispondenza all'arte e la corretta funzionalità. Tanto è che
la stessa AEG su protesta di alcune imprese ha costretto
l'azienda distributrice di Varese a fare una fornitura
provvisoria, al fine di consentire all'installatore di
eseguire tutte le verifiche al fine di rilasciare la relativa
dichiarazione di conformità.
Appare, poi, ridondante che l'azienda distributrice debba
controllare tutti gli impianti prima di erogare gas, non solo
perché anch'essa non può controllare tutti gli impianti se
prima non procede alla erogazione del gas, ma anche perché,
sulla base della legge n. 46 del 1990, il cliente è tenuto a
rivolgersi ad imprese abilitate (articolo 2) e queste sono
tenute a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità (articolo 9) degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 7. E' inoltre inutile che
debba essere controllata la manutenzione di quelli esistenti
quando sulla base della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, modificato
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, questi impianti
dovrebbero essere controllati da comuni o province.
Pertanto, per i motivi sopra citati, la presente proposta
di legge intende abrogare i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
L'articolo 2 della proposta detta disposizioni relative ai
servizi degli impianti cosiddetti post-contatore.
Le imprese che hanno in gestione per concessione o
affidamento reti o servizi pubblici locali, per il periodo
della concessione o dell'affidamento, in quel territorio,
godono di un monopolio direttamente commisurato alla durata
della concessione o dell'affidamento e, quindi, di
un'oggettiva posizione di privilegio, nel rapporto con i
consumatori, rispetto alle altre imprese che operano nel
mercato posto a valle del servizio pubblico.
Appare, pertanto, evidente che il gestore del servizio,
qualora decidesse di erogare servizi, ad esempio sugli
impianti di proprietà del cittadino che è già cliente-utente
del gestore, si troverebbe a godere di una situazione di
innegabile ed ingiustificato vantaggio dovuto essenzialmente
al fatto di svolgere nel contempo, in condizione di monopolio,
per il periodo della concessione, un'attività indispensabile
per il cittadino, svolta a tariffa definita e non sottoposta a
libera concorrenza. La società di scopo quindi potrebbe
utilizzare le conoscenze sugli impianti, sulla qualità degli
stessi, i nominativi dei potenziali clienti, avvalersi
dell'effetto immagine del distributore, con pesanti
ripercussioni sulla libera concorrenza.
Con la disposizione contenuta nell'articolo 2 si vuole
quindi porre un freno a queste situazioni, limitando almeno
tale possibilità ove l'ambito territoriale sia lo stesso.