XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3429




        Onorevoli Colleghi! - Il mercato dell'installazione e della manutenzione degli impianti tecnologici al servizio di unità abitative, del terziario e dedicato ad altri usi, in cui operano oltre 100.000 piccole imprese artigiane con oltre 300.000 addetti, è attualmente interessato dall'ingresso di nuovi soggetti economici, diretta emanazione delle cosiddette società multiservizi derivanti dalla trasformazione delle tradizionali imprese che gestiscono i servizi di pubblica utilità.
        Pur condividendo il fatto che queste imprese implementino nuove attività e si diversifichino, è opportuno che ciò venga fatto senza ledere i princìpi della libera concorrenza ed evitando che le posizioni dominanti naturali, derivanti dalla funzione che queste aziende hanno, possano tramutarsi in indebite e illegittime posizioni di vantaggio nei confronti degli altri operatori del mercato.
        Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", all'articolo 16, introduce due questioni che si ritiene siano limitative della concorrenza tra le imprese.
        La prima è riferita al comma 4 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, che prevede per le imprese di distribuzione l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
        In effetti, appare illogico e velleitario assegnare alle imprese distributrici di gas anche il compito di sviluppare le fonti rinnovabili, oltre che mettere in campo meccanismi di risparmio energetico. Infatti, queste imprese vendono gas, cioè combustibile tradizionale e, essendosi trasformate in aziende con finalità imprenditoriali, non è credibile che operino per far risparmiare gas ai propri utenti, rischiando in tal modo di vedere diminuiti i propri fatturati. Inoltre, l'assegnazione a queste imprese di un ruolo di controllo e di coordinamento delle politiche energetiche sul loro territorio finisce per rafforzare indebitamente la loro posizione e quella delle imprese collegate a danno delle altre imprese che operano sullo stesso mercato dell'impiantistica.
        La seconda questione è relativa al comma 5 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 164 del 2000, che assegna alle imprese di distribuzione del gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di impianti di utenza, un ruolo di controllo allo scopo di verificare che gli stessi siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. Tale attività dovrebbe essere svolta secondo un regolamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEG), che non è stato ancora adottato proprio a causa della diatriba in atto tra le associazioni di rappresentanza degli installatori da una parte, e quelle dei distributori dall'altra.
        Inoltre, la prassi esistente attualmente nel Paese vede la maggioranza di questi distributori richiedere all'utente, prima di allacciarlo alla rete, una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai fini della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli impianti".
        Tale documento non può essere rilasciato perché l'installatore, senza il gas nell'impianto, non può eseguire le prove previste dalla regola tecnica tese a verificarne la rispondenza all'arte e la corretta funzionalità. Tanto è che la stessa AEG su protesta di alcune imprese ha costretto l'azienda distributrice di Varese a fare una fornitura provvisoria, al fine di consentire all'installatore di eseguire tutte le verifiche al fine di rilasciare la relativa dichiarazione di conformità.
        Appare, poi, ridondante che l'azienda distributrice debba controllare tutti gli impianti prima di erogare gas, non solo perché anch'essa non può controllare tutti gli impianti se prima non procede alla erogazione del gas, ma anche perché, sulla base della legge n. 46 del 1990, il cliente è tenuto a rivolgersi ad imprese abilitate (articolo 2) e queste sono tenute a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità (articolo 9) degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. E' inoltre inutile che debba essere controllata la manutenzione di quelli esistenti quando sulla base della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, modificato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, questi impianti dovrebbero essere controllati da comuni o province.
        Pertanto, per i motivi sopra citati, la presente proposta di legge intende abrogare i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
        L'articolo 2 della proposta detta disposizioni relative ai servizi degli impianti cosiddetti post-contatore.
        Le imprese che hanno in gestione per concessione o affidamento reti o servizi pubblici locali, per il periodo della concessione o dell'affidamento, in quel territorio, godono di un monopolio direttamente commisurato alla durata della concessione o dell'affidamento e, quindi, di un'oggettiva posizione di privilegio, nel rapporto con i consumatori, rispetto alle altre imprese che operano nel mercato posto a valle del servizio pubblico.
        Appare, pertanto, evidente che il gestore del servizio, qualora decidesse di erogare servizi, ad esempio sugli impianti di proprietà del cittadino che è già cliente-utente del gestore, si troverebbe a godere di una situazione di innegabile ed ingiustificato vantaggio dovuto essenzialmente al fatto di svolgere nel contempo, in condizione di monopolio, per il periodo della concessione, un'attività indispensabile per il cittadino, svolta a tariffa definita e non sottoposta a libera concorrenza. La società di scopo quindi potrebbe utilizzare le conoscenze sugli impianti, sulla qualità degli stessi, i nominativi dei potenziali clienti, avvalersi dell'effetto immagine del distributore, con pesanti ripercussioni sulla libera concorrenza.
        Con la disposizione contenuta nell'articolo 2 si vuole quindi porre un freno a queste situazioni, limitando almeno tale possibilità ove l'ambito territoriale sia lo stesso.




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