XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3428
Onorevoli Colleghi! - E' più che mai urgente e
inderogabile che il nostro Paese, sotto l'impulso dell'Unione
europea, si doti di un sistema in grado di assicurare
un'adeguata tutela a favore delle vittime dei reati, una
problematica sino ad oggi gravemente trascurata sia a livello
legislativo che istituzionale e giudiziario.
Già a decorrere dal 1999, gli organismi comunitari, dopo
innumerevoli e approfonditi studi in materia, si erano
attivati per fornire in termini operativi alle vittime dei
reati i presupposti per un elevato livello di protezione.
In particolare, la Commissione europea - in data 14 marzo
1999 - aveva indirizzato al Consiglio, al Parlamento europeo e
al Comitato economico e sociale una comunicazione dal titolo
"Vittime di reati nell'Unione europea: riflessioni sul
quadro normativo e sulle misure da prendere"
(COM(1999)349), che il Parlamento aveva posto a fondamento
della risoluzione 15 giugno 2000.
Obiettivo del legislatore comunitario era quello di
affrontare, in modo organico e globale, la posizione della
vittima del reato prima, durante e dopo il procedimento
penale, onde attenuare per quanto possibile, gli effetti del
reato, assicurando alla stessa la salvaguardia della propria
dignità, il diritto di informare e di essere informata e
compresa, il diritto di protezione e di assistenza a mezzo di
servizi sociali specializzati.
Nell'ambito di tale comunicazione venivano sintetizzate
norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità,
sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti
al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.
La decisione-quadro è composta da 19 articoli, che offrono
anzitutto una serie di importanti definizioni, prima fra tutte
quella di vittima, da intendersi come la persona fisica che ha
subito un pregiudizio anche fisico o mentale, sofferenze
psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od
omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale
di uno Stato membro (articolo 1).
L'articolato impone agli Stati membri di attribuire alla
vittima un ruolo effettivo e appropriato, riconoscendo alla
stessa ampi poteri in sede processuale, sia sotto il profilo
probatorio e informativo che sotto quello dell'assistenza
anche legale e della protezione (articoli da 2 a 8).
Particolare attenzione è stata attribuita alle problematiche
di risarcimento del danno (articolo 9) e alle procedure di
mediazione nell'ambito del procedimento penale (articolo
10).
Ricca di risvolti vittimologici è la previsione di
istituire servizi specializzati e organizzazioni di assistenza
alle vittime, nonché esperti con specifica formazione
professionale per gestire i contatti con le stesse sia nella
fase investigativa che in quella processuale.
La presente proposta di legge, che è composta da 15
articoli, fa proprie le considerazioni svolte dagli organi
dell'Unione europea, peraltro integrandole in modo opportuno
con gli appropriati riferimenti all'ordinamento giuridico
italiano.
L'articolo 1, infatti, al comma 2, completa la nozione di
vittima richiamando quella di persona offesa dal reato e,
qualora la stessa sia deceduta, i suoi prossimi congiunti e
chi è ad essa legata da vincoli di adozione.
Gli obiettivi e i diritti (articoli 3 e 4), negati per
troppo tempo alla vittima, si sviluppano attraverso una serie
di opportune modifiche del codice di procedura penale, talune
delle quali intervengono in frangenti procedimentali assai
frustranti, quali la mancata comunicazione alla vittima della
scarcerazione dell'indagato-imputato, ovvero la modifica delle
rigide regole di inammissibilità dell'opposizione alla
richiesta d'archiviazione.
Assai innovativa e pregevole è l'istituzione di un Fondo
di assistenza alle vittime di reati (articoli 6 e 7), che
garantisce, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, il
risarcimento del danno e la rifusione di spese, nel caso in
cui il condannato sia deceduto o insolvente, ed altresì nei
casi di reati commessi da ignoti.
Appare assai interessante, sia sotto il profilo operativo
che scientifico, anche la costituzione di un Comitato per
l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati (articoli 8
e 9), presieduto dal Ministro della giustizia e composto, tra
gli altri, da rappresentanti ministeriali, esponenti delle
autonomie locali ed esponenti della società civile e delle
organizzazioni a tutela delle vittime.
Al fine di meglio articolare sul territorio nazionale una
efficace tutela della vittimalità, è prevista la realizzazione
presso ogni ufficio territoriale del governo di uno sportello
per le vittime di reati (articolo 10), che attua le linee
operative del Comitato e coordina le attività di tutte le
istituzioni al fine di fornire adeguata assistenza e
informazione alle vittime, ivi comprese le richieste di
elargizioni a carico del Fondo.
L'articolo 11 prevede l'introduzione della giornata della
memoria, destinata alla riflessione e alla commemorazione di
ogni situazione di vittimizzazione, da celebrare il 25 aprile
di ogni anno.
Infine, una disciplina particolare, anche sotto il profilo
economico, è riconosciuta alle cosiddette vittime a tutela
rafforzata (articolo 13), cioè a quelle già tutelate da
particolari previsioni di legge, che restano ovviamente salve,
se più favorevoli alle vittime stesse.
In conclusione, la presente proposta di legge segna una
svolta significativa nella acquisita consapevolezza della
necessità di tutelare le vittime di reati sia a livello
formativo che istituzionale, e con taluni interventi
migliorativi potrà senz'altro costituire un efficace
fondamento su cui edificare una società civile attenta ai
diritti delle vittime. Alla luce di quanto premesso, se ne
auspica, pertanto, una rapida approvazione da parte del
Parlamento.