XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3428




        Onorevoli Colleghi! - E' più che mai urgente e inderogabile che il nostro Paese, sotto l'impulso dell'Unione europea, si doti di un sistema in grado di assicurare un'adeguata tutela a favore delle vittime dei reati, una problematica sino ad oggi gravemente trascurata sia a livello legislativo che istituzionale e giudiziario.
        Già a decorrere dal 1999, gli organismi comunitari, dopo innumerevoli e approfonditi studi in materia, si erano attivati per fornire in termini operativi alle vittime dei reati i presupposti per un elevato livello di protezione.
        In particolare, la Commissione europea - in data 14 marzo 1999 - aveva indirizzato al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una comunicazione dal titolo "Vittime di reati nell'Unione europea: riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere" (COM(1999)349), che il Parlamento aveva posto a fondamento della risoluzione 15 giugno 2000.
        Obiettivo del legislatore comunitario era quello di affrontare, in modo organico e globale, la posizione della vittima del reato prima, durante e dopo il procedimento penale, onde attenuare per quanto possibile, gli effetti del reato, assicurando alla stessa la salvaguardia della propria dignità, il diritto di informare e di essere informata e compresa, il diritto di protezione e di assistenza a mezzo di servizi sociali specializzati.
        Nell'ambito di tale comunicazione venivano sintetizzate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.
        La decisione-quadro è composta da 19 articoli, che offrono anzitutto una serie di importanti definizioni, prima fra tutte quella di vittima, da intendersi come la persona fisica che ha subito un pregiudizio anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro (articolo 1).
        L'articolato impone agli Stati membri di attribuire alla vittima un ruolo effettivo e appropriato, riconoscendo alla stessa ampi poteri in sede processuale, sia sotto il profilo probatorio e informativo che sotto quello dell'assistenza anche legale e della protezione (articoli da 2 a 8). Particolare attenzione è stata attribuita alle problematiche di risarcimento del danno (articolo 9) e alle procedure di mediazione nell'ambito del procedimento penale (articolo 10).
        Ricca di risvolti vittimologici è la previsione di istituire servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime, nonché esperti con specifica formazione professionale per gestire i contatti con le stesse sia nella fase investigativa che in quella processuale.
        La presente proposta di legge, che è composta da 15 articoli, fa proprie le considerazioni svolte dagli organi dell'Unione europea, peraltro integrandole in modo opportuno con gli appropriati riferimenti all'ordinamento giuridico italiano.
        L'articolo 1, infatti, al comma 2, completa la nozione di vittima richiamando quella di persona offesa dal reato e, qualora la stessa sia deceduta, i suoi prossimi congiunti e chi è ad essa legata da vincoli di adozione.
        Gli obiettivi e i diritti (articoli 3 e 4), negati per troppo tempo alla vittima, si sviluppano attraverso una serie di opportune modifiche del codice di procedura penale, talune delle quali intervengono in frangenti procedimentali assai frustranti, quali la mancata comunicazione alla vittima della scarcerazione dell'indagato-imputato, ovvero la modifica delle rigide regole di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta d'archiviazione.
        Assai innovativa e pregevole è l'istituzione di un Fondo di assistenza alle vittime di reati (articoli 6 e 7), che garantisce, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, il risarcimento del danno e la rifusione di spese, nel caso in cui il condannato sia deceduto o insolvente, ed altresì nei casi di reati commessi da ignoti.
        Appare assai interessante, sia sotto il profilo operativo che scientifico, anche la costituzione di un Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati (articoli 8 e 9), presieduto dal Ministro della giustizia e composto, tra gli altri, da rappresentanti ministeriali, esponenti delle autonomie locali ed esponenti della società civile e delle organizzazioni a tutela delle vittime.
        Al fine di meglio articolare sul territorio nazionale una efficace tutela della vittimalità, è prevista la realizzazione presso ogni ufficio territoriale del governo di uno sportello per le vittime di reati (articolo 10), che attua le linee operative del Comitato e coordina le attività di tutte le istituzioni al fine di fornire adeguata assistenza e informazione alle vittime, ivi comprese le richieste di elargizioni a carico del Fondo.
        L'articolo 11 prevede l'introduzione della giornata della memoria, destinata alla riflessione e alla commemorazione di ogni situazione di vittimizzazione, da celebrare il 25 aprile di ogni anno.
        Infine, una disciplina particolare, anche sotto il profilo economico, è riconosciuta alle cosiddette vittime a tutela rafforzata (articolo 13), cioè a quelle già tutelate da particolari previsioni di legge, che restano ovviamente salve, se più favorevoli alle vittime stesse.
        In conclusione, la presente proposta di legge segna una svolta significativa nella acquisita consapevolezza della necessità di tutelare le vittime di reati sia a livello formativo che istituzionale, e con taluni interventi migliorativi potrà senz'altro costituire un efficace fondamento su cui edificare una società civile attenta ai diritti delle vittime. Alla luce di quanto premesso, se ne auspica, pertanto, una rapida approvazione da parte del Parlamento.




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