XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3425
Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento in materia di
armonizzazione del trattamento economico del personale delle
Forze armate con quello delle Forze di polizia, al momento in
discussione in Parlamento e di cui si auspica una rapida
approvazione (atto Camera n. 2164-B), permette di equiparare
dopo oltre venti anni le disposizioni in materia di
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate con i
funzionari delle Forze di polizia.
Tuttavia, in tale provvedimento non si è potuto tenere
conto, nell'ottica della totale armonizzazione delle
disposizioni in materia di trattamento giuridico ed
amministrativo che disciplinano il personale del Comparto
difesa e sicurezza, delle nuove norme introdotte in favore dei
quadri non direttivi, con i provvedimenti di concertazione e
di contrattazione recentemente approvati. Infatti, in
occasione della "tornata contrattuale", conclusasi con
l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono state introdotte nuove
norme, di contenuto anche economico, che devono essere estese
al personale dirigente con un apposito provvedimento
legislativo.
In tale contesto, il presente provvedimento è volto ad
estendere integralmente al personale dirigente non
contrattualizzato del Comparto di spesa e sicurezza le
disposizioni contenute nei predetti decreti del Presidente
della Repubblica.
La presente iniziativa legislativa intende quindi
assicurare un quadro normativo compiuto ed omogeneo per
l'intero Comparto evitando di creare una "frattura" tra
personale dirigente e non dirigente e portando alla naturale
conclusione le iniziative di carattere normativo ed economico
intraprese dal Governo in materia.
Analoghe iniziative furono adottate in passato per i
precedenti rinnovi contrattuali con il decreto-legge n. 341
del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427
del 1996, e con le leggi n. 85 del 1997 e n. 356 del 2000.
In tale sede si vuole inoltre intervenire per concludere
quel processo di "armonizzazione" iniziato con la previsione
contenuta nell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Infatti con la proposta si vogliono introdurre le seguenti
disposizioni:
a) prevedere l'applicazione del cosiddetto
"sistema dell'abbattimento", che consente la valorizzazione
del servizio prestato per l'attribuzione dello stipendio da
colonnello o da generale di brigata, nei confronti del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale
sistema è già applicato agli ufficiali delle Forze armate a
nomina diretta per effetto dell'articolo 5, comma 3, della
legge 29 marzo 2001, n. 86. Si tratta, anche in questo caso,
di sanare una palese sperequazione, riconoscendo le stesse
modalità di attribuzione dello stipendio in favore degli
ufficiali del Comparto;
b) rimodulare la misura dell'indennità
pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze
di polizia al fine di adeguare tale emolumento agli incrementi
delle indennità operative in conseguenza delle modifiche
introdotte dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 163 del 2002.
In dettaglio, la struttura della proposta di legge è la
seguente:
a) l'articolo 1 estende a tutto il personale
dirigente non contrattualizzato del Comparto difesa e
sicurezza le disposizioni contenute nei provvedimenti di
concertazione e nell'accordo sindacale recepiti,
rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica
n. 163 del 2002 e n. 164 del 2002;
b) l'articolo 2 prevede l'applicazione del
cosiddetto "sistema dell'abbattimento" in favore degli
ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia;
c) l'articolo 3 incrementa la misura
dell'indennità pensionabile in favore dei dirigenti delle
Forze di polizia;
d) l'articolo 4 introduce una clausola di
salvaguardia;
e) l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria
della legge, ponendo i relativi oneri a carico del Ministero
dell'economia e delle finanze.