XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3425




        Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, al momento in discussione in Parlamento e di cui si auspica una rapida approvazione (atto Camera n. 2164-B), permette di equiparare dopo oltre venti anni le disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate con i funzionari delle Forze di polizia.
        Tuttavia, in tale provvedimento non si è potuto tenere conto, nell'ottica della totale armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento giuridico ed amministrativo che disciplinano il personale del Comparto difesa e sicurezza, delle nuove norme introdotte in favore dei quadri non direttivi, con i provvedimenti di concertazione e di contrattazione recentemente approvati. Infatti, in occasione della "tornata contrattuale", conclusasi con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono state introdotte nuove norme, di contenuto anche economico, che devono essere estese al personale dirigente con un apposito provvedimento legislativo.
        In tale contesto, il presente provvedimento è volto ad estendere integralmente al personale dirigente non contrattualizzato del Comparto di spesa e sicurezza le disposizioni contenute nei predetti decreti del Presidente della Repubblica.
        La presente iniziativa legislativa intende quindi assicurare un quadro normativo compiuto ed omogeneo per l'intero Comparto evitando di creare una "frattura" tra personale dirigente e non dirigente e portando alla naturale conclusione le iniziative di carattere normativo ed economico intraprese dal Governo in materia.
        Analoghe iniziative furono adottate in passato per i precedenti rinnovi contrattuali con il decreto-legge n. 341 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1996, e con le leggi n. 85 del 1997 e n. 356 del 2000.
        In tale sede si vuole inoltre intervenire per concludere quel processo di "armonizzazione" iniziato con la previsione contenuta nell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86. Infatti con la proposta si vogliono introdurre le seguenti disposizioni:

                a) prevedere l'applicazione del cosiddetto "sistema dell'abbattimento", che consente la valorizzazione del servizio prestato per l'attribuzione dello stipendio da colonnello o da generale di brigata, nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale sistema è già applicato agli ufficiali delle Forze armate a nomina diretta per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86. Si tratta, anche in questo caso, di sanare una palese sperequazione, riconoscendo le stesse modalità di attribuzione dello stipendio in favore degli ufficiali del Comparto;

                b) rimodulare la misura dell'indennità pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze di polizia al fine di adeguare tale emolumento agli incrementi delle indennità operative in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.

        In dettaglio, la struttura della proposta di legge è la seguente:

                a) l'articolo 1 estende a tutto il personale dirigente non contrattualizzato del Comparto difesa e sicurezza le disposizioni contenute nei provvedimenti di concertazione e nell'accordo sindacale recepiti, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 e n. 164 del 2002;

                b) l'articolo 2 prevede l'applicazione del cosiddetto "sistema dell'abbattimento" in favore degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia;

                c) l'articolo 3 incrementa la misura dell'indennità pensionabile in favore dei dirigenti delle Forze di polizia;

                d) l'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia;

                e) l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della legge, ponendo i relativi oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.




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