XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3421
Onorevoli Colleghi! - La corte costituzionale con
sentenza n. 243 del 1993 ha dichiarato la illegittimità
costituzionale delle norme di calcolo dell'indennità di
buonuscita dei dipendenti pubblici nella parte in cui non
prevedevano per i trattamenti di fine rapporto meccanismi di
computo dell'indennità integrativa speciale (IIS).
In attuazione della suddetta sentenza, il legislatore ha
emanato la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante le norme
relative al computo dell'IIS nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti.
La legge in questione prevede che l'IIS sia computata
nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita: "per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché per gli
iscritti dell'Opera di previdenza e assistenza per i
ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari
al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in
godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento
agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di
buonuscita o analogo trattamento" (articolo 1, comma 1,
lettera b).
L'istituto Postelegrafonici (IPOST), sulla base di una
interpretazione, non aderente alla volontà espressa dal
legislatore, della normativa richiamata, ha bensì calcolato il
60 per cento della IIS, ma ha poi assoggettato l'IIS ai
criteri previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 laddove si fissa
la misura della base contributiva nell'80 per cento dello
stipendio mensile, riducendo dunque a tale misura anche l'IIS
computabile ai fini della determinazione dell'indennità di
buonuscita.
Sulla base del suddetto calcolo viene dunque computato
solo il 48 per cento dell'IIS.
La richiamata interpretazione della norma ha provocato un
rilevantissimo contenzioso che fino alla fine del 2000 ha
visto consolidarsi una giurisprudenza di merito favorevole ai
pensionati ricorrenti nel senso che veniva riconosciuto agli
stessi il diritto a vedersi computare per intero il 60 per
cento della IIS in godimento all'atto del collocamento a
riposo con conseguente condanna degli enti previdenziali (ex
OPAFS, IPOST) al pagamento delle differenze risultanti
dall'applicazione dell'esatto criterio di computo.
Con alcune sentenze dell'ottobre 2000, la Corte di
cassazione, ribaltando un ormai assolutamente consolidato
orientamento giurisprudenziale ha, invece, ritenuto che la
misura del 60 per cento fissata dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge n. 87 del 1994 dovesse essere
inserita nella base contributiva della indennità di buonuscita
e assoggettata all'abbattimento previsto dall'articolo 38 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (80 per cento).
La decisione della Corte di cassazione ha determinato un
repentino mutamento della giurisprudenza di merito che da
quella data rigetta le domande dei ricorrenti con condanna
degli stessi alle spese processuali e, laddove il pagamento
sia già stato conseguito, con condanna alla restituzione di
quanto percepito oltre interessi e spese.
Sussiste ancora, comunque, un notevole contrasto
giurisprudenziale di merito poiché sia alcuni giudici di primo
grado sia alcune corti di appello (Roma, Bologna, Lecce)
ritengono di non aderire all'interpretazione della Corte di
cassazione e accolgono ancora le domande dei ricorrenti.
A fronte di tale situazione che ha determinato un
sostanziale allarme sociale, si tende necessaria una norma di
interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 29
gennaio 1994, n. 87.
La norma interpretativa non tiene conto, in definitiva, di
quanto emerge dagli atti parlamentari e, in particolare, dalla
relazione al testo unificato dei vari progetti di legge
predisposta dal relatore alla I Commissione Affari
costituzionali della Camera dei deputati in sede deliberante.
A tal riguardo, testualmente si legge: "Si ritiene perciò
necessario procedere, a partire dal 1^ gennaio 1994 in
coincidenza con l'entrata in vigore della legge finanziaria,
ad una sostanziale parificazione dei sistemi di calcolo del
trattamento di fine servizio nel settore pubblico interessato,
lasciando inalterato l'attuale sistema INADEL ma avvicinando
ad esso gli altri regimi con una inclusione personale dell'IIS
nel computo per modo da proiettare tutto il sistema
complessivo verso una successiva fase di perequazione con il
settore privato, in atto di difficile realizzazione
considerato l'onere ulteriore che certamente ne deriverebbe
(...). Conseguentemente con il presente disegno di legge si
propone l'inserimento (nella misura del 64 per cento ovvero
l'80 per cento dell'indennità integrativa speciale, di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni
ed integrazioni, nella base di calcolo dell'indennità di
buonuscita spettante al personale dello Stato iscritto
all'ENPAS ed alle altre gestioni interessate (OPAFS, IPOST,
Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico
statale) nonché nella base di calcolo dell'indennità di fine
servizio, di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n.
70, spettante al personale degli enti parastatali".
In questo modo è possibile individuare esattamente la
voluntas del legislatore e in verità:
1) la ratio della legge era quella di iniziare il
cammino verso una omogeneizzazione dei sistemi di calcolo dei
trattamenti di fine servizio pubblico e privato comunque
denominati nell'ottica più ampia della completa parificazione
del lavoro pubblico e privato;
2) la misura della IIS da computare era stata
individuata nel 64 per cento pari all'80 per cento dell'80 per
cento di quella in godimento: da ciò si evince che il
legislatore del 1994 aveva individuato nell'80 per cento la
misura dovuta che, poi, assoggettata ai criteri previsti
all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 (abbattimento
all'80 per cento), residuava nel 64 per cento.
Tale interpretazione è suffragata autorevolmente dello
stesso relatore del citato disegno di legge che, richiesto,
con dichiarazione del gennaio 2001, ha confermato che la quota
della IIS determinata dalla legge al 60 per cento di quella in
godimento doveva essere sommata alla parte di buonuscita già
determinata in applicazione delle norme all'epoca vigenti.
In considerazione di quanto esposto si dimostra conforme a
giustizia, e per ciò opportuno, anche al fine di evitare il
proliferare del contenzioso, visto che il perdurante contrasto
giurisprudenziale nel merito a lungo andare potrebbe creare
devastanti effetti sociali, sottoporre all'attenzione del
Parlamento l'approvazione di una norma interpretativa che
eviti, tra l'altro, la richiesta di rimborsi di emolumenti che
sono stati utilizzati dal singolo per fare fronte alle
esigente di vita e dei propri familiari.
Tale contrasto risulta, fra l'altro, evidentemente non
privo di ragionevoli quanto coerenti osservazioni fondate su
una lettura coerente delle disposizioni normative vigenti. A
tale riguardo si richiama quanto osserva il giudice del
lavoro: "(...) è proprio nella distinzione tra base
contributiva (di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) e base di
calcolo (di cui all'articolo 1 della legge n. 87 del 1994) che
si coglie la portata della innovazione introdotta dalla nuova
normativa del tutto diversa da quella che si avrebbe se si
accogliesse la tesi sostenuta dall'istituto appellante, nel
senso cioè che debba essere computato l'80 per cento del 60
per cento dell'IIS, dovendo, invece, ritenersi che con
l'articolo 1 della citata legge n. 87 del 1994 il legislatore
non abbia affatto inteso operare l'inserimento di un ulteriore
componente nel coacervo degli elementi destinati a costituire
la base contributiva e quindi soggetti alla falcidia dell'80
per cento, bensì più semplicemente disporre che nella base di
calcolo dell'indennità di buonuscita entri a far parte anche
un ulteriore elemento, calcolato autonomamente, sulla base di
criteri compiutamente e specificamente indicati dalla nuova
normativa.
Che tale sia l'interpretazione più corretta si evince
anzitutto dalla considerazione che l'inserimento del 60 per
cento dell'indennità integrativa speciale nella base di
calcolo della indennità di buonuscita non può che avvenire
aggiungendo agli elementi indicati come costitutivi della
predetta base di calcolo un elemento che prima dell'entrata in
vigore della legge n. 87 del 1994 non era preso in
considerazione, e cioè, appunto il 60 per cento dell'indennità
integrativa speciale.
Come è fatto palese dalla formulazione dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973,
la base sulla quale viene calcolata l'indennità di buonuscita
è costituita "dall'80 per cento dello stipendio, paga o
retribuzione annui considerati al lordo, di cui alle leggi
concernenti il trattamento economico del personale iscritto al
fondo nonché dei seguenti assegni (...)", il che significa che
anche la percentuale dell'80 per cento fa parte della base di
calcolo e che l'avere previsto il computo "nella base di
calcolo" dell'indennità di buonuscita del 60 per cento
dell'IIS, non può volere dire altro che agli elementi indicati
nella base contributiva (e cioè all'80 per cento degli
emolumenti indicati nell'articolo 38) va aggiunto il 60 per
cento dell'indennità integrativa speciale.
Come è già stato evidenziato dalla prevalente
giurisprudenza di merito (tra le altre si veda pretura di
Torino, 2 maggio 1996) è evidente che il calcolo previsto
dall'articolo 1 della legge n. 87 del 1994 è autonomo rispetto
a quello degli articoli 3 e 38 sopra richiamati e non può
essere inserito nella formula di tali articoli, ma solo ad
essa sommato perché già prevede il calcolo in percentuale (60
per cento) di una certa somma per un dato periodo di tempo;
inoltre, mentre l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1032 del 1973 prende in considerazione, ai fini
della determinazione della base contributiva, l'"ultimo
stipendio o paga o retribuzione integralmente percepiti"
l'articolo 1 assume come riferimento il valore annuo
dell'indennità integrativa speciale - è ciò in relazione al
fatto che l'indennità integrativa speciale aveva, come è noto,
delle variazioni nel corso dell'anno - ad ulteriore conferma
che si tratta di due calcoli autonomi i cui importi devono
essere sommati (...)" (Corte d'appello di Roma, sentenza n.
356 del 2002, Rotondi/IPOST).
La norma interpretativa che si propone non comporta oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 87 del
1994, dal momento che essa, correggendo la distorta
applicazione operata dall'IPOST nei confronti del personale
postelegrafonico, consente l'attuazione esatta e compiuta
della citata legge nel rispetto, quindi, della compatibilità
finanziaria indicata nell'articolo 6 della disposizione
originaria.