XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3421




        Onorevoli Colleghi! - La corte costituzionale con sentenza n. 243 del 1993 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici nella parte in cui non prevedevano per i trattamenti di fine rapporto meccanismi di computo dell'indennità integrativa speciale (IIS).
        In attuazione della suddetta sentenza, il legislatore ha emanato la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante le norme relative al computo dell'IIS nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.
        La legge in questione prevede che l'IIS sia computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita: "per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti dell'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento" (articolo 1, comma 1, lettera b).
        L'istituto Postelegrafonici (IPOST), sulla base di una interpretazione, non aderente alla volontà espressa dal legislatore, della normativa richiamata, ha bensì calcolato il 60 per cento della IIS, ma ha poi assoggettato l'IIS ai criteri previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 laddove si fissa la misura della base contributiva nell'80 per cento dello stipendio mensile, riducendo dunque a tale misura anche l'IIS computabile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.
        Sulla base del suddetto calcolo viene dunque computato solo il 48 per cento dell'IIS.
        La richiamata interpretazione della norma ha provocato un rilevantissimo contenzioso che fino alla fine del 2000 ha visto consolidarsi una giurisprudenza di merito favorevole ai pensionati ricorrenti nel senso che veniva riconosciuto agli stessi il diritto a vedersi computare per intero il 60 per cento della IIS in godimento all'atto del collocamento a riposo con conseguente condanna degli enti previdenziali (ex OPAFS, IPOST) al pagamento delle differenze risultanti dall'applicazione dell'esatto criterio di computo.
        Con alcune sentenze dell'ottobre 2000, la Corte di cassazione, ribaltando un ormai assolutamente consolidato orientamento giurisprudenziale ha, invece, ritenuto che la misura del 60 per cento fissata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87 del 1994 dovesse essere inserita nella base contributiva della indennità di buonuscita e assoggettata all'abbattimento previsto dall'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (80 per cento).
        La decisione della Corte di cassazione ha determinato un repentino mutamento della giurisprudenza di merito che da quella data rigetta le domande dei ricorrenti con condanna degli stessi alle spese processuali e, laddove il pagamento sia già stato conseguito, con condanna alla restituzione di quanto percepito oltre interessi e spese.
        Sussiste ancora, comunque, un notevole contrasto giurisprudenziale di merito poiché sia alcuni giudici di primo grado sia alcune corti di appello (Roma, Bologna, Lecce) ritengono di non aderire all'interpretazione della Corte di cassazione e accolgono ancora le domande dei ricorrenti.
        A fronte di tale situazione che ha determinato un sostanziale allarme sociale, si tende necessaria una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
        La norma interpretativa non tiene conto, in definitiva, di quanto emerge dagli atti parlamentari e, in particolare, dalla relazione al testo unificato dei vari progetti di legge predisposta dal relatore alla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati in sede deliberante. A tal riguardo, testualmente si legge: "Si ritiene perciò necessario procedere, a partire dal 1^ gennaio 1994 in coincidenza con l'entrata in vigore della legge finanziaria, ad una sostanziale parificazione dei sistemi di calcolo del trattamento di fine servizio nel settore pubblico interessato, lasciando inalterato l'attuale sistema INADEL ma avvicinando ad esso gli altri regimi con una inclusione personale dell'IIS nel computo per modo da proiettare tutto il sistema complessivo verso una successiva fase di perequazione con il settore privato, in atto di difficile realizzazione considerato l'onere ulteriore che certamente ne deriverebbe (...). Conseguentemente con il presente disegno di legge si propone l'inserimento (nella misura del 64 per cento ovvero l'80 per cento dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita spettante al personale dello Stato iscritto all'ENPAS ed alle altre gestioni interessate (OPAFS, IPOST, Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale) nonché nella base di calcolo dell'indennità di fine servizio, di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, spettante al personale degli enti parastatali".
        In questo modo è possibile individuare esattamente la voluntas del legislatore e in verità:

            1) la ratio della legge era quella di iniziare il cammino verso una omogeneizzazione dei sistemi di calcolo dei trattamenti di fine servizio pubblico e privato comunque denominati nell'ottica più ampia della completa parificazione del lavoro pubblico e privato;

            2) la misura della IIS da computare era stata individuata nel 64 per cento pari all'80 per cento dell'80 per cento di quella in godimento: da ciò si evince che il legislatore del 1994 aveva individuato nell'80 per cento la misura dovuta che, poi, assoggettata ai criteri previsti all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 (abbattimento all'80 per cento), residuava nel 64 per cento.

        Tale interpretazione è suffragata autorevolmente dello stesso relatore del citato disegno di legge che, richiesto, con dichiarazione del gennaio 2001, ha confermato che la quota della IIS determinata dalla legge al 60 per cento di quella in godimento doveva essere sommata alla parte di buonuscita già determinata in applicazione delle norme all'epoca vigenti.
        In considerazione di quanto esposto si dimostra conforme a giustizia, e per ciò opportuno, anche al fine di evitare il proliferare del contenzioso, visto che il perdurante contrasto giurisprudenziale nel merito a lungo andare potrebbe creare devastanti effetti sociali, sottoporre all'attenzione del Parlamento l'approvazione di una norma interpretativa che eviti, tra l'altro, la richiesta di rimborsi di emolumenti che sono stati utilizzati dal singolo per fare fronte alle esigente di vita e dei propri familiari.
        Tale contrasto risulta, fra l'altro, evidentemente non privo di ragionevoli quanto coerenti osservazioni fondate su una lettura coerente delle disposizioni normative vigenti. A tale riguardo si richiama quanto osserva il giudice del lavoro: "(...) è proprio nella distinzione tra base contributiva (di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) e base di calcolo (di cui all'articolo 1 della legge n. 87 del 1994) che si coglie la portata della innovazione introdotta dalla nuova normativa del tutto diversa da quella che si avrebbe se si accogliesse la tesi sostenuta dall'istituto appellante, nel senso cioè che debba essere computato l'80 per cento del 60 per cento dell'IIS, dovendo, invece, ritenersi che con l'articolo 1 della citata legge n. 87 del 1994 il legislatore non abbia affatto inteso operare l'inserimento di un ulteriore componente nel coacervo degli elementi destinati a costituire la base contributiva e quindi soggetti alla falcidia dell'80 per cento, bensì più semplicemente disporre che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita entri a far parte anche un ulteriore elemento, calcolato autonomamente, sulla base di criteri compiutamente e specificamente indicati dalla nuova normativa.
        Che tale sia l'interpretazione più corretta si evince anzitutto dalla considerazione che l'inserimento del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita non può che avvenire aggiungendo agli elementi indicati come costitutivi della predetta base di calcolo un elemento che prima dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 1994 non era preso in considerazione, e cioè, appunto il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale.
        Come è fatto palese dalla formulazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, la base sulla quale viene calcolata l'indennità di buonuscita è costituita "dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al fondo nonché dei seguenti assegni (...)", il che significa che anche la percentuale dell'80 per cento fa parte della base di calcolo e che l'avere previsto il computo "nella base di calcolo" dell'indennità di buonuscita del 60 per cento dell'IIS, non può volere dire altro che agli elementi indicati nella base contributiva (e cioè all'80 per cento degli emolumenti indicati nell'articolo 38) va aggiunto il 60 per cento dell'indennità integrativa speciale.
        Come è già stato evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di merito (tra le altre si veda pretura di Torino, 2 maggio 1996) è evidente che il calcolo previsto dall'articolo 1 della legge n. 87 del 1994 è autonomo rispetto a quello degli articoli 3 e 38 sopra richiamati e non può essere inserito nella formula di tali articoli, ma solo ad essa sommato perché già prevede il calcolo in percentuale (60 per cento) di una certa somma per un dato periodo di tempo; inoltre, mentre l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 prende in considerazione, ai fini della determinazione della base contributiva, l'"ultimo stipendio o paga o retribuzione integralmente percepiti" l'articolo 1 assume come riferimento il valore annuo dell'indennità integrativa speciale - è ciò in relazione al fatto che l'indennità integrativa speciale aveva, come è noto, delle variazioni nel corso dell'anno - ad ulteriore conferma che si tratta di due calcoli autonomi i cui importi devono essere sommati (...)" (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 356 del 2002, Rotondi/IPOST).
        La norma interpretativa che si propone non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 87 del 1994, dal momento che essa, correggendo la distorta applicazione operata dall'IPOST nei confronti del personale postelegrafonico, consente l'attuazione esatta e compiuta della citata legge nel rispetto, quindi, della compatibilità finanziaria indicata nell'articolo 6 della disposizione originaria.




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