XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3402




        Onorevoli Colleghi! - A distanza di pochi giorni dalle pacifiche giornate della manifestazione no global di Firenze, durante la notte fra giovedì e venerdì 15 novembre sono scattati gli arresti per Francesco Caruso, esponente delle reti no global e per altre 20 persone. L'iniziativa di apertura di procedimento penale degli uffici giudiziari di Cosenza risulta molto singolare per la natura dei reati contestati: cospirazione politica e associazione sovversiva.
        Sono reati associativi politici tipici del codice Rocco e tali accuse rischiano di riportare il nostro Paese indietro di trent'anni e, inquadrate nella fase politica che stiamo attraversando, possono sovrapporsi e confondere i confini del diritto che sancisce la libertà di manifestare. Il permanere di tali fattispecie di reati nell'attuale codice penale rappresenta una grave violazione delle libertà democratiche e di pensiero previste e garantite dalla Costituzione.
        L'ingiustizia di questi arresti è già scritta nella enormità e nell'inverosimiglianza delle accuse, in precedenza giudicate inconsistenti, sulla base dello stesso dossier di carabinieri e polizia, dalle procure di Genova, Torino e Napoli: cospirazione politica al fine di turbare l'esercizio del governo e sovvertire violentemente l'ordinamento economico costituito nello Stato.
        Il titolo I del libro II del codice penale sotto la denominazione "delitti contro la personalità dello Stato", prevede una serie di figure criminose caratterizzate dal fatto di tendere, sostanzialmente, alla repressione dei fatti di dissenso politico ed ideologico; tali figure, la maggior parte delle quali è rimasta per molto tempo in letargo tra le pagine del codice e che solo il fenomeno terroristico degli anni settanta ha richiamato in vita, sono caratterizzate da:

            a) una notevole genericità ed indeterminatezza della condotta per consentire la repressione di qualsiasi fenomeno di dissenso. A tale riguardo, nella sentenza 2 febbraio 1978 della corte di appello di Brescia, è espressamente detto che "la natura politica di tali reati conferisce carattere di maggiore gravità ai fatti-reato, consentendo anche l'incriminazione di condotte che ordinariamente non sarebbero coperte da sanzione penale";

            b) una anticipazione della soglia della punibilità, nel senso che si tratta, in genere, di delitti attentato, per la cui punibilità può bastare anche una mera attività preparatoria;

            c) una notevole gravità delle pene edittali previste, pene che nel testo originario spesso consistevano nella pena capitale o nell'ergastolo e che solo la legislazione repubblicana ha in gran parte mitigato, pur se nel complesso sono rimaste particolarmente gravi.

        Molto discusso è il problema se le ipotesi delittuose previste dagli articoli 270 (Associazioni sovversive), 271 (Associazioni antinazionali), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 273 (Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale), 274 (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) siano ancora oggi in vigore.
        La migliore dottrina (Antolisei, Pannain, Neppi-Modona) ha sempre sostenuto che tali norme, create allo scopo quasi esclusivo di colpire gli avversari del fascismo, devono oggi ritenersi abrogate.
        In particolare Antolisei e Pannain parlano di abrogazione implicita per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione.
        Neppi-Modona e la giurisprudenza, invece, ritengono che gli articoli 270 e 272 sono stati espressamente abrogati dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.
        E' pericoloso che si perseguano solo le idee: certe idee possono essere anche considerate esecrabili dal punto di vista politico, ma se non si traducono in fatti e conseguenze concreti non possono e non devono essere perseguite penalmente.
        Tutte queste considerazioni, e soprattutto la dolorosa esperienza del terrorismo e del dopo terrorismo che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, inducono ad auspicare una forte revisione di tali articoli.
        E' per questi motivi che la presente proposta di legge abroga i seguenti articoli del codice penale: 270, 272, 304 e 305.




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