XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3402
Onorevoli Colleghi! - A distanza di pochi giorni dalle
pacifiche giornate della manifestazione no global di
Firenze, durante la notte fra giovedì e venerdì 15 novembre
sono scattati gli arresti per Francesco Caruso, esponente
delle reti no global e per altre 20 persone.
L'iniziativa di apertura di procedimento penale degli uffici
giudiziari di Cosenza risulta molto singolare per la natura
dei reati contestati: cospirazione politica e associazione
sovversiva.
Sono reati associativi politici tipici del codice Rocco e
tali accuse rischiano di riportare il nostro Paese indietro di
trent'anni e, inquadrate nella fase politica che stiamo
attraversando, possono sovrapporsi e confondere i confini del
diritto che sancisce la libertà di manifestare. Il permanere
di tali fattispecie di reati nell'attuale codice penale
rappresenta una grave violazione delle libertà democratiche e
di pensiero previste e garantite dalla Costituzione.
L'ingiustizia di questi arresti è già scritta nella
enormità e nell'inverosimiglianza delle accuse, in precedenza
giudicate inconsistenti, sulla base dello stesso dossier
di carabinieri e polizia, dalle procure di Genova, Torino e
Napoli: cospirazione politica al fine di turbare l'esercizio
del governo e sovvertire violentemente l'ordinamento economico
costituito nello Stato.
Il titolo I del libro II del codice penale sotto la
denominazione "delitti contro la personalità dello Stato",
prevede una serie di figure criminose caratterizzate dal fatto
di tendere, sostanzialmente, alla repressione dei fatti di
dissenso politico ed ideologico; tali figure, la maggior parte
delle quali è rimasta per molto tempo in letargo tra le pagine
del codice e che solo il fenomeno terroristico degli anni
settanta ha richiamato in vita, sono caratterizzate da:
a) una notevole genericità ed indeterminatezza
della condotta per consentire la repressione di qualsiasi
fenomeno di dissenso. A tale riguardo, nella sentenza 2
febbraio 1978 della corte di appello di Brescia, è
espressamente detto che "la natura politica di tali reati
conferisce carattere di maggiore gravità ai fatti-reato,
consentendo anche l'incriminazione di condotte che
ordinariamente non sarebbero coperte da sanzione penale";
b) una anticipazione della soglia della
punibilità, nel senso che si tratta, in genere, di delitti
attentato, per la cui punibilità può bastare anche una mera
attività preparatoria;
c) una notevole gravità delle pene edittali
previste, pene che nel testo originario spesso consistevano
nella pena capitale o nell'ergastolo e che solo la
legislazione repubblicana ha in gran parte mitigato, pur se
nel complesso sono rimaste particolarmente gravi.
Molto discusso è il problema se le ipotesi delittuose
previste dagli articoli 270 (Associazioni sovversive), 271
(Associazioni antinazionali), 272 (Propaganda ed apologia
sovversiva o antinazionale), 273 (Illecita costituzione di
associazioni aventi carattere internazionale), 274 (Illecita
partecipazione ad associazioni aventi carattere
internazionale) siano ancora oggi in vigore.
La migliore dottrina (Antolisei, Pannain, Neppi-Modona) ha
sempre sostenuto che tali norme, create allo scopo quasi
esclusivo di colpire gli avversari del fascismo, devono oggi
ritenersi abrogate.
In particolare Antolisei e Pannain parlano di abrogazione
implicita per effetto dell'entrata in vigore della
Costituzione.
Neppi-Modona e la giurisprudenza, invece, ritengono che
gli articoli 270 e 272 sono stati espressamente abrogati
dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1944, n. 159.
E' pericoloso che si perseguano solo le idee: certe idee
possono essere anche considerate esecrabili dal punto di vista
politico, ma se non si traducono in fatti e conseguenze
concreti non possono e non devono essere perseguite
penalmente.
Tutte queste considerazioni, e soprattutto la dolorosa
esperienza del terrorismo e del dopo terrorismo che abbiamo
vissuto in questi ultimi anni, inducono ad auspicare una forte
revisione di tali articoli.
E' per questi motivi che la presente proposta di legge
abroga i seguenti articoli del codice penale: 270, 272, 304 e
305.