XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3388




        Onorevoli Deputati! - 1. La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001, definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi, e si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.
        Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Russia ha determinato negli ultimi anni un notevole incremento del movimento delle persone tra i due Stati; da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e di protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
        I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai princìpi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963.
        In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III si precisano le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
        Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
        Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonchè quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
        Viene, altresì sottolineato l'obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
        La convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità con le deliberazioni intervenute in sede Unione europea.
        In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
        2. Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applica agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, si rileva quanto segue.
        Gli articoli da 2 a 10 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.
        Gli articoli da 11 a 35 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi, inoltre, prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.
        Negli articoli da 36 a 54 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare, essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Di particolare importanza sono l'articolo 40 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e l'articolo 41 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonchè l'articolo 46 sulla protezione dei minori. Le pratiche relative alle successioni sono regolate dall'articolo 43.
        Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 47 a 52.
        L'articolo 37 regola, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.
        Gli articoli da 55 a 64 stabiliscono le funzioni dei consoli onorari e le modalità del loro esercizio.
        L'articolo 65 reca le disposizioni finali.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


A) Analisi del quadro normativo.

          Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico trattamento ai consoli russi in Italia e attribuendo loro le competenze dalle stesse previste.


B) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie.

          La convenzione è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i Trattati internazionali previa quando occorre l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.


D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alle materie ad esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.


E) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento, nè prevede oneri finanziari particolari a carico dello Stato italiano oltre quelli già previsti per lo svolgimento dell'attività consolare.
          Come per tutti i Trattati soggetti all'approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti del Governo della Federazione russa e successivamente parafato dopo aver confrontato l'esattezza delle versioni italiana e russa del testo medesimo.
          La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento.

          Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Federazione russa ha determinato negli ultimi anni un notevole incremento della presenza di operatori economici italiani nella Federazione russa nonchè un rilevante aumento del movimento delle persone tra i due Stati. Da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.


B) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

              Sono soggetti diretti della Convenzione l'Italia e la Federazione russa, nonché i loro cittadini persone fisiche e giuridiche. Non sono previste categorie particolari di soggetti diretti. Non sono previsti soggetti indiretti della Convenzione.


C) Impatto sui destinatari diretti.

          Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei propri cittadini.
          Il Capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
          Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazioni tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
          Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
          La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità con le deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.
D) Obiettivi e risultati attesi.

          L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status dell'Ufficio consolare.


E) Impatto diretto e indiretto sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

          La Convenzione precisa le competenze degli Uffici consolari italiani nella Federazione russa.


F) Impatto sui destinatari indiretti.

          I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, nella Federazione russa potranno avvalersi della assistenza e della tutela accordata dai nostri consoli in base alla Convenzione.




Frontespizio Testo articoli