XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3388
Onorevoli Deputati! - 1. La Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15
gennaio 2001, definisce e regola nel dettaglio l'esercizio
delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono
disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari del 1963 in vigore tra gli stessi, e si inserisce
nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.
Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Russia ha
determinato negli ultimi anni un notevole incremento del
movimento delle persone tra i due Stati; da ciò l'esigenza di
predisporre gli strumenti di tutela e di protezione delle
persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per
migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere
istituzionale, regolando lo status degli organi
consolari, in conformità ai princìpi generali contenuti nella
Convenzione di Vienna del 1963.
In particolare, nel capitolo I sono contenute le
definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II
vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione
degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio
consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel
capitolo III si precisano le agevolazioni, i privilegi e le
immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare
dello Stato di invio in quello di residenza.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli
e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari
settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni
notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti;
la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei
cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le
competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla
libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari
del proprio Stato, nonchè quelle che sanciscono il diritto del
console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque
privati della libertà.
Viene, altresì sottolineato l'obbligo di collaborazione
dei consoli con le autorità locali in materia di
identificazione dei propri connazionali sprovvisti di
documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
La convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici
consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche
a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in
conformità con le deliberazioni intervenute in sede Unione
europea.
In base al capitolo V, le funzioni consolari possono
essere attribuite anche a consoli onorari, il cui status
è oggetto di apposita normativa.
2. Per quanto riguarda le singole disposizioni della
Convenzione, che si applica agli Uffici consolari di ciascuno
dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, si rileva quanto
segue.
Gli articoli da 2 a 10 disciplinano il procedimento di
nomina dei funzionari consolari.
Gli articoli da 11 a 35 regolano le immunità,
l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari,
nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed
agli archivi consolari; essi, inoltre, prevedono le condizioni
per le esenzioni fiscali e doganali.
Negli articoli da 36 a 54 è contenuta la disciplina
relativa alle funzioni consolari. In particolare, essi
riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei
passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la
cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di
documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento
di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli
atti dello stato civile. Di particolare importanza sono
l'articolo 40 sul diritto di comunicazione tra cittadini e
Autorità consolari e l'articolo 41 sul diritto di assistenza
ai cittadini detenuti, nonchè l'articolo 46 sulla protezione
dei minori. Le pratiche relative alle successioni sono
regolate dall'articolo 43.
Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia
marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli
da 47 a 52.
L'articolo 37 regola, tra l'altro, l'esercizio delle
funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato
terzo.
Gli articoli da 55 a 64 stabiliscono le funzioni dei
consoli onorari e le modalità del loro esercizio.
L'articolo 65 reca le disposizioni finali.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi del quadro normativo.
Il provvedimento rende esecutive in Italia le
disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico
trattamento ai consoli russi in Italia e attribuendo loro le
competenze dalle stesse previste.
B) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie.
La convenzione è conforme alla Costituzione laddove,
all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della
Repubblica ratifica i Trattati internazionali previa quando
occorre l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri
diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria,
che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento non incide sulle competenze delle
regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alle
materie ad esso contemplate, né incide su precedenti
interventi di delegificazione, che non riguardano detta
materia.
E) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la
Federazione russa è soggetta all'approvazione del Parlamento,
ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento,
nè prevede oneri finanziari particolari a carico dello Stato
italiano oltre quelli già previsti per lo svolgimento
dell'attività consolare.
Come per tutti i Trattati soggetti all'approvazione del
Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti
del Governo della Federazione russa e successivamente parafato
dopo aver confrontato l'esattezza delle versioni italiana e
russa del testo medesimo.
La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore
dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Federazione russa
ha determinato negli ultimi anni un notevole incremento della
presenza di operatori economici italiani nella Federazione
russa nonchè un rilevante aumento del movimento delle persone
tra i due Stati. Da ciò l'esigenza di predisporre gli
strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e
giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti
sul piano sociale ed economico.
B) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Sono soggetti diretti della Convenzione l'Italia e la
Federazione russa, nonché i loro cittadini persone fisiche e
giuridiche. Non sono previste categorie particolari di
soggetti diretti. Non sono previsti soggetti indiretti della
Convenzione.
C) Impatto sui destinatari diretti.
Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei
propri cittadini.
Il Capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai
consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono
vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le
funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri
documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione
dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le
competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla
libertà di comunicazioni tra cittadini e funzionari consolari
del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del
console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque
privati della libertà.
Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione
dei consoli con le Autorità locali in materia di
identificazione dei propri connazionali sprovvisti di
documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici
consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche
a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in
conformità con le deliberazioni intervenute in sede di Unione
europea.
D) Obiettivi e risultati attesi.
L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei
mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la
determinazione dello status dell'Ufficio consolare.
E) Impatto diretto e indiretto sulle attività delle
pubbliche amministrazioni.
La Convenzione precisa le competenze degli Uffici
consolari italiani nella Federazione russa.
F) Impatto sui destinatari indiretti.
I cittadini italiani, persone fisiche e persone
giuridiche, nella Federazione russa potranno avvalersi della
assistenza e della tutela accordata dai nostri consoli in base
alla Convenzione.