XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3385
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di
concessione di indulto si inserisce in un sistema di
iniziative legislative e di controllo consistenti nella
presentazione della proposta di legge in materia di
istituzione di difensore civico per le persone private della
libertà personale, e nell'avvenuto deposito di una mozione
mirante ad ottenere dal Governo impegni concreti sulle
questioni più gravi che riguardano l'esecuzione della pena
detentiva ed i difetti di applicazione delle misure
alternative. In questo quadro non si può non riflettere sul
fatto che l'attuale sovrapopolamento degli istituti
penitenziari italiani (circa 56.000 detenuti contro una
capienza tollerabile di 43.000 persone, con un incremento di
circa 2.000 persone nel periodo settembre 2001-settembre 2002)
è la prima causa della quasi assoluta impossibilità di
perseguire con successo ogni processo rieducativo (anche in
ragione della strutturale carenza di personale adibito al
trattamento, di strutture per il lavoro e lo studio in
carcere) e, talvolta, di assicurare compiutamente diritti
fondamentali e dignità umana. E questo mentre la composizione
sociale della popolazione carceraria (per circa metà
costituita da tossicodipendenti ed extracomunitari) rivela
drammaticamente che il carcere riproduce le medesime
disuguaglianze presenti nella nostra società, e ripropone
dunque, con esagerata urgenza, la medesima questione
sociale.
Sappiamo bene che il carcere è, per altro verso, l'epilogo
della produzione di effetti del nostro sistema penale
sostanziale e processuale, e sappiamo, dunque, con quale
necessaria prontezza si dovrebbe agire su quel piano, come
peraltro proponiamo con le nostre iniziative legislative in
materia di riforma del codice penale.
In questo quadro di sistema presentiamo la proposta di
legge che prevede la concessione di indulto nella misura di
tre anni, per i delitti puniti con la pena della reclusione
non inferiore a sei mesi e commessi entro la data del 31
dicembre 2001 (articoli 1 e 5). Restano escluse
dall'applicabilità di indulto le pene per reati
particolarmente gravi e di particolare allarme sociale
(articolo 3); l'indulto inoltre non è applicabile ai
delinquenti professionali o abituali ed è revocato
automaticamente a chi, avendone usufruito, commetta, entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o
più delitti.