XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3385




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di concessione di indulto si inserisce in un sistema di iniziative legislative e di controllo consistenti nella presentazione della proposta di legge in materia di istituzione di difensore civico per le persone private della libertà personale, e nell'avvenuto deposito di una mozione mirante ad ottenere dal Governo impegni concreti sulle questioni più gravi che riguardano l'esecuzione della pena detentiva ed i difetti di applicazione delle misure alternative. In questo quadro non si può non riflettere sul fatto che l'attuale sovrapopolamento degli istituti penitenziari italiani (circa 56.000 detenuti contro una capienza tollerabile di 43.000 persone, con un incremento di circa 2.000 persone nel periodo settembre 2001-settembre 2002) è la prima causa della quasi assoluta impossibilità di perseguire con successo ogni processo rieducativo (anche in ragione della strutturale carenza di personale adibito al trattamento, di strutture per il lavoro e lo studio in carcere) e, talvolta, di assicurare compiutamente diritti fondamentali e dignità umana. E questo mentre la composizione sociale della popolazione carceraria (per circa metà costituita da tossicodipendenti ed extracomunitari) rivela drammaticamente che il carcere riproduce le medesime disuguaglianze presenti nella nostra società, e ripropone dunque, con esagerata urgenza, la medesima questione sociale.
        Sappiamo bene che il carcere è, per altro verso, l'epilogo della produzione di effetti del nostro sistema penale sostanziale e processuale, e sappiamo, dunque, con quale necessaria prontezza si dovrebbe agire su quel piano, come peraltro proponiamo con le nostre iniziative legislative in materia di riforma del codice penale.
        In questo quadro di sistema presentiamo la proposta di legge che prevede la concessione di indulto nella misura di tre anni, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a sei mesi e commessi entro la data del 31 dicembre 2001 (articoli 1 e 5). Restano escluse dall'applicabilità di indulto le pene per reati particolarmente gravi e di particolare allarme sociale (articolo 3); l'indulto inoltre non è applicabile ai delinquenti professionali o abituali ed è revocato automaticamente a chi, avendone usufruito, commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più delitti.




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