XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3363




        Onorevoli Colleghi! - Il sistema di reclutamento dei docenti di strumento musicale nella scuola media è stato sino a poco tempo fa regolato dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, recante "Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e, in particolare, dall'articolo 6.
        Tale articolo prevedeva la compilazione di due distinti elenchi: nei primi - denominati "prioritari" - venivano inseriti gli aspiranti che avessero conseguito un "punteggio minimo di idoneità" all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media pari a punti settantotto di cui almeno trenta legati alla valutazione dei titoli artistico-professionali (comma 3); nei secondi - denominati "aggiuntivi" - venivano graduati, secondo l'ordine del punteggio attribuito, coloro che non avessero raggiunto il punteggio minimo di idoneità previsto dal comma 3 e, pertanto, anche gli aspiranti con punteggio artistico zero.
        In base a questi criteri sono state effettuate le prime immissioni in ruolo nell'anno 2000 (regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 201 del 2000); in particolare, per essere immessi in ruolo era necessario possedere 360 giorni di servizio specifico, requisito che consentiva l'accesso ad una sessione riservata di abilitazione per la classe di concorso A077.
        In data 3 luglio 2001, veniva quindi emanato il decreto-legge n. 255 del 2001, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, con il quale nulla si modificava in merito alla classe di strumento musicale.
        Successivamente, la legge n. 333 del 2001, di conversione del suddetto decreto-legge, modificava profondamente i criteri di reclutamento del personale docente vigenti sino a quella data. Tale legge, introducendo all'articolo 1, il comma 2-bis, riconosce infatti al personale abilitato all'insegnamento di educazione musicale (classe A032) - incluso negli elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 - il diritto all'inserimento nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media (classe A077).
        Occorre sottolineare che l'abilitazione in educazione musicale, se non strettamente congiunta al requisito del servizio specifico di strumento prestato per almeno 360 giorni (articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124), non ha mai consentito in passato l'accesso alle graduatorie permanenti per l'insegnamento dello strumento nelle scuole medie ad indirizzo musicale: trattasi, infatti, di abilitazione in una diversa classe di concorso appartenente, tra l'altro, ad un ambito disciplinare, K03A, nel quale non è inclusa la classe di strumento.
        Del resto, il profilo professionale del docente di strumento musicale - precisato sin dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979 e ancor meglio definito dal citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 - implica con assoluta inequivocabilità il possesso di competenze didattico-pedagogiche e artistico-professionali.
        L'articolo 1, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 255 del 2001, ha invece determinato l'inclusione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti dei candidati privi del punteggio minimo di idoneità e in alcuni casi addirittura sprovvisti di alcun titolo didattico e di qualsivoglia titolo artistico.
        I suddetti candidati sono stati di conseguenza anteposti a quei docenti la cui valutazione dei titoli artistico-professionali - unitamente ai requisiti di servizio specifico - risultava garanzia di qualificata professionalità e di specifiche competenze nel settore dell'istruzione musicale.
        Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, modificare la normativa vigente al fine di tutelare i docenti le cui legittime aspettative - motivate da un operato coerente tanto alla sperimentazione musicale nel suo percorso storico quanto al dettato del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 e della legge n. 124 del 1999 - sono state tradite da un improvviso ed immotivato stravolgimento dei criteri di assunzione del personale aspirante all'insegnamento dello strumento nella scuola media ad indirizzo musicale.
        Si prevede, in particolare, di modificare l'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sostituendo il comma 2-bis, prevedendo l'inserimento nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti dei candidati in possesso dei seguenti requisiti:

            a) centottanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, fino alla data dell'emanazione del prossimo provvedimento di riapertura dei termini per l'integrazione delle graduatorie permanenti;

            b) punteggio minimo di idoneità pari a punti settantotto, di cui almeno trenta legati alla valutazione dei titoli artistico-professionali alla cui determinazione concorre anche il servizio prestato nello specifico insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie ad indirizzo musicale.

        Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.




Frontespizio Testo articoli