XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3363
Onorevoli Colleghi! - Il sistema di reclutamento dei
docenti di strumento musicale nella scuola media è stato sino
a poco tempo fa regolato dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 febbraio 1996, recante "Nuova
disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie
statali ad indirizzo musicale", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e, in particolare,
dall'articolo 6.
Tale articolo prevedeva la compilazione di due distinti
elenchi: nei primi - denominati "prioritari" - venivano
inseriti gli aspiranti che avessero conseguito un "punteggio
minimo di idoneità" all'insegnamento di strumento musicale
nella scuola media pari a punti settantotto di cui almeno
trenta legati alla valutazione dei titoli
artistico-professionali (comma 3); nei secondi - denominati
"aggiuntivi" - venivano graduati, secondo l'ordine del
punteggio attribuito, coloro che non avessero raggiunto il
punteggio minimo di idoneità previsto dal comma 3 e, pertanto,
anche gli aspiranti con punteggio artistico zero.
In base a questi criteri sono state effettuate le prime
immissioni in ruolo nell'anno 2000 (regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 201 del
2000); in particolare, per essere immessi in ruolo era
necessario possedere 360 giorni di servizio specifico,
requisito che consentiva l'accesso ad una sessione riservata
di abilitazione per la classe di concorso A077.
In data 3 luglio 2001, veniva quindi emanato il
decreto-legge n. 255 del 2001, recante disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002, con il quale nulla si modificava in merito alla
classe di strumento musicale.
Successivamente, la legge n. 333 del 2001, di conversione
del suddetto decreto-legge, modificava profondamente i criteri
di reclutamento del personale docente vigenti sino a quella
data. Tale legge, introducendo all'articolo 1, il comma
2-bis, riconosce infatti al personale abilitato
all'insegnamento di educazione musicale (classe A032) -
incluso negli elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai
sensi del citato decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996 - il diritto all'inserimento nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti per
l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media
(classe A077).
Occorre sottolineare che l'abilitazione in educazione
musicale, se non strettamente congiunta al requisito del
servizio specifico di strumento prestato per almeno 360 giorni
(articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124), non
ha mai consentito in passato l'accesso alle graduatorie
permanenti per l'insegnamento dello strumento nelle scuole
medie ad indirizzo musicale: trattasi, infatti, di
abilitazione in una diversa classe di concorso appartenente,
tra l'altro, ad un ambito disciplinare, K03A, nel quale non è
inclusa la classe di strumento.
Del resto, il profilo professionale del docente di
strumento musicale - precisato sin dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 3 agosto 1979 e ancor meglio
definito dal citato decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996 - implica con assoluta
inequivocabilità il possesso di competenze
didattico-pedagogiche e artistico-professionali.
L'articolo 1, comma 2-bis, del citato decreto-legge
n. 255 del 2001, ha invece determinato l'inclusione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti dei candidati
privi del punteggio minimo di idoneità e in alcuni casi
addirittura sprovvisti di alcun titolo didattico e di
qualsivoglia titolo artistico.
I suddetti candidati sono stati di conseguenza anteposti a
quei docenti la cui valutazione dei titoli
artistico-professionali - unitamente ai requisiti di servizio
specifico - risultava garanzia di qualificata professionalità
e di specifiche competenze nel settore dell'istruzione
musicale.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto,
modificare la normativa vigente al fine di tutelare i docenti
le cui legittime aspettative - motivate da un operato coerente
tanto alla sperimentazione musicale nel suo percorso storico
quanto al dettato del citato decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 febbraio 1996 e della legge n. 124 del
1999 - sono state tradite da un improvviso ed immotivato
stravolgimento dei criteri di assunzione del personale
aspirante all'insegnamento dello strumento nella scuola media
ad indirizzo musicale.
Si prevede, in particolare, di modificare l'articolo 1 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sostituendo
il comma 2-bis, prevedendo l'inserimento nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti dei candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) centottanta giorni di servizio effettivo
nell'insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie a
decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, fino alla data
dell'emanazione del prossimo provvedimento di riapertura dei
termini per l'integrazione delle graduatorie permanenti;
b) punteggio minimo di idoneità pari a punti
settantotto, di cui almeno trenta legati alla valutazione dei
titoli artistico-professionali alla cui determinazione
concorre anche il servizio prestato nello specifico
insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie ad
indirizzo musicale.
Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida
approvazione della presente proposta di legge.