XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3353
Onorevoli Deputati! - Il Mozambico è considerato fra i 10
Paesi più poveri al mondo con un reddito pro-capite
annuo stimato intorno ai 210 dollari USA (anno 2001, fonte
Istituto nazionale di statistica - INE - del Mozambico): circa
un terzo della popolazione urbana ed i due terzi di quella
rurale vivono in condizioni di povertà assoluta. Il Paese è
inoltre altamente dipendente dagli aiuti internazionali e
presentava un rapporto fra debito estero e prodotto interno
lordo (PIL) pari al 105 per cento nel 2001.
Ciononostante, dalla firma degli Accordi di Roma, nel
1992, il Mozambico ha avviato con successo, grazie anche al
sostegno internazionale, un processo di riconciliazione,
ricostruzione istituzionale e intenso sviluppo economico.
Progressi sono stati registrati dalla comunità internazionale
nella gestione finanziaria e nella volontà espressa dal
Governo di Maputo di proseguire sul cammino della trasparenza
nella formulazione del bilancio dello Stato.
Questo è dimostrato anche dai maggiori indicatori
macroeconomici, sicuramente ottimi per un Paese in via di
sviluppo: il PIL ha mantenuto una crescita considerevole,
compresa fra il 7 per cento del 1996 e il 12,6 per cento del
2001. Nel corso del 2000 - nonostante i rilevanti danni
provocati dall'alluvione nei settori nevralgici del Paese -
l'economia nazionale è cresciuta ad un tasso del 3,8 per cento
secondo i dati forniti dall'INE. Uno dei principali elementi
della crescita di questi ultimi anni può essere ricondotto
alla pace ed alla stabilità politico-istituzionale.
Soprattutto l'incremento della produzione agricola ed il lieve
miglioramento del tenore di vita delle famiglie contadine
hanno contribuito ad attenuare, anche se in misura non ancora
sufficiente, il livello di povertà del Paese.
Le statistiche del 2001 registrano un'inflazione del 9 per
cento, risultato senz'altro positivo rispetto a quello
dell'anno precedente (12,70): ciò dimostra che essa è rimasta
costantemente sotto controllo grazie a delle attente politiche
monetarie messe a punto dalle autorità mozambicane.
Non va infine trascurato, nel quadro macroeconomico,
l'importante "processo di privatizzazioni" che il Governo
mozambicano ha condotto a partire dai primi anni '90: quasi
1.000 imprese statali sono state interessate a tale processo,
il quale ha attirato notevoli quantità di capitale privato,
sia nazionale che internazionale.
Sin dal 1992, l'atteggiamento delle autorità mozambicane
verso gli investimenti stranieri è stato molto aperto e questo
ha attirato una notevole quantità di capitali esteri nel Paese
(i maggiori Paesi investitori ed esportatori nel 2000 in
ordine di importanza sono stati Sudafrica, Portogallo e
Giappone, rispettivamente con il 35 per cento, il 7,6 per
cento e il 4,2 per cento; l'Italia risulta al nono postocon un
incidenza percentuale dell'1,4 per cento).
Per quel che concerne la capacità istituzionale del
Mozambico di attrazione degli investimenti, se da un lato va
detto che ancora oggi gli apparati amministrativi scontano la
loro arretratezza burocratica e, spesso, un discreto grado di
corruzione, non può d'altra parte essere sottaciuto che alcuni
organi locali preposti all'assistenza degli investimenti
stranieri, quali il Centro de Promocao de
Investimentos (CPI) svolgono un'azione lodevole ed efficace
nell'assistere i nuovi investitori stranieri.
In generale, si può affermare che il Paese possiede buone
possibilità di attrarre investimenti stranieri; ecco alcuni
fattori che vanno in tale direzione:
- decennale stabilità politica (fattore non sempre
scontato nella regione australe dell'Africa come dimostrano
gli esempi di Angola, Repubblica democratica del Congo e
Zimbabwe);
- costo relativamente basso della manodopera rispetto
all'Italia (a titolo di esempio, il costo di un
operaio/muratore di media qualifica è di circa 50/75 euro
mensili, mentre di un capocantiere, di solito un ingegnere o
un geometra, corrisponde a 750/1.000 euro mensili);
- facilità di reperire materie prime di ogni genere,
data la vicinanza con il Sudafrica;
- possibilità di avere accesso ad un mercato di vendita
molto più ampio dei confini nazionali, raggiungendo tutti i
consumatori potenziali dell'area Southern African
Development Community (della quale il Mozambico è
membro).
I rapporti tra l'Italia ed il Mozambico sono ottimi, ed
hanno origine dalla solidarietà di ambienti parlamentari,
sindacali, culturali ed economici italiani fin dalla lotta di
liberazione contro il colonialismo portoghese; l'Italia,
inoltre, ha svolto un ruolo centrale nel processo negoziale
che ha portato il Paese alla pace: proprio quest'anno ricorre
il decennale degli Accordi di pace firmati a Roma il 4 ottobre
1992, evento che sarà commemorato dalle autorità di Maputo per
l'importanza ed il carattere esemplare che gli Accordi hanno
rappresentato per l'insieme del continente africano.
Negli ultimi 3-4 anni il numero delle aziende italiane
presenti in Mozambico è andato sempre più crescendo:
attualmente la nostra imprenditoria è presente in vari
progetti infrastrutturali, tra cui gli interventi di
riabilitazione e di ammodernamento della rete fissa
telefonica. L'interscambio commerciale tra l'Italia e il
Mozambico ha fatto registrare negli ultimi tre anni un saldo
costantemente attivo per l'Italia.
La presenza imprenditoriale italiana in Mozambico è
costituita da circa trenta aziende, di grande, media e piccola
dimensione, che svolgono attività nei settori più disparati,
quali le grandi opere infrastrutturali, le costruzioni edili,
i trasporti, le telecomunicazioni, l'agro-alimentare, la
ristorazione ed il settore del legno, con ottimi risultati
(come dimostra l'esempio di un'impresa produttrice di mobili,
che in pochi anni ha quintuplicato il suo fatturato, oppure
quello di una ditta di trasporti, che assicura quasi il 50 per
cento della distribuzione dei prodotti di un'altra importante
azienda italiana del settore agro-alimentare, nella zona sud
del Paese).
Le maggiori possibilità di investimento per imprese
italiane in Mozambico sono nel settore della trasformazione
primaria dei prodotti agricoli (come la produzione di
concentrati di frutta in genere, totalmente assente nel
Paese), nel settore agro-zootecnico, in special modo
nell'allevamento di bovini da macello e per la produzione del
latte ed in quello della telefonia (fissa e mobile).
Ultimamente si sono aperti spiragli per opportunità di
investimenti e di accordi commerciali nel settore del turismo,
campo su cui il Mozambico sta investendo sempre più per il suo
sviluppo economico. A tale riguardo va segnalato che nel mese
di maggio scorso l'Istituto per il Commercio Estero ha
organizzato una missione di imprenditori italiani del settore
turismo in Mozambico, nel corso della quale gli operatori
italiani hanno potuto prendere contatti in loco per la
costruzione di complessi alberghieri e per stringere accordi
con le locali agenzie turistiche.
Fra Italia e Mozambico sono stati firmati nel dicembre
1998 l'Accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione
fiscale e l'Accordo bilaterale per la promozione e la
protezione degli investimenti. Il Mozambico ha ratificato il
primo di questi Accordi mentre da parte italiana ancora manca
la ratifica su entrambi. La loro tempestiva entrata in vigore
potrà assicurare un processo di rilancio delle relazioni
commerciali fra Italia e Mozambico.
In sintesi, il Mozambico, per i motivi sopra esposti,
presenta un quadro generale più propizio che in passato agli
investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di
stabilità politica, di sostegno internazionale, nonché di
impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.
L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli
investimenti tra l'Italia e il Mozambico, fatto a Maputo il 14
dicembre 1998, si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a
fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli
imprenditori di entrambi i Paesi assicurando le condizioni più
propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di
esperienze ed i reciproci investimenti.
Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo
dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in
generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito
in Mozambico e quelli che, anche in considerazione
dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro,
l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul
piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da
specifici accordi) agli investimenti nazionali e/o esteri,
nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e
capitali, sia l'applicazione di criteri imparziali di
risoluzione di eventuali contenziosi.
Esame degli articoli dell'Accordo.
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione
dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di
norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed
equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci
(articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della
nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di
concedere agli investitori della controparte un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori,
o agli investitori di Paesi terzi.
E' prevista la corresponsione all'investitore di un
adeguato indennizzo per danni o perdite derivanti da guerra,
conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni,
disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio
dell'altra parte Contraente (articolo 4).
In base all'articolo 5, le eventuali nazionalizzazioni,
espropriazioni, sequestri, non potranno avvenire, direttamente
o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di
interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione
immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente
al valore di mercato dell'investimento, quale era
immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o
resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di
esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri
di valutazione riconosciuti a livello internazionale e
comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi
EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione
o di esproprio alla data di pagamento. Nello stesso articolo
viene inoltre contemplato il diritto di prelazione del
proprietario del bene espropriato, laddove, dopo
l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato,
in tutto o in parte, ai fini previsti.
Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti di
pagamenti e di redditi relativi agli investimenti, da
effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori
del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli
obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al
trasferimento (articoli 6 e 8).
Se una Parte Contraente ha risarcito il proprio
investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa
subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto
dall'altra Parte Contraente (diritto di surroga, articolo
7).
L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle
controversie che possono insorgere tra investitori e Parti
Contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in
cui le controversie non possano essere risolte in via
amichevole entro sei mesi o secondo le pertinenti leggi in
vigore (nel caso in cui un investitore o una entità di una
delle Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di
investimento basato sulla locale normativa), l'investitore o
l'entità in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la
controversia: a) ai Tribunali locali territorialmente
competenti; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc
che opera in conformità al regolamento della Commissione delle
Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale
(UNCITRAL); c) al Centro internazionale per il
regolamento delle controversie in materia di investimenti per
l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla
Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul regolamento
delle controversie in materia di investimenti tra Stati e
cittadini di altri Stati; d) altre procedure di
arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici
accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti.
Le controversie tra le Parti Contraenti in merito
all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non
possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole
attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su
richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale
arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita
all'articolo 10 dell'Accordo.
L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è
condizionata dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano
o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
L'articolo 12 stabilisce che le Parti Contraenti sono
tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più
favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora
derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di
diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o
contratti specifici. Secondo questa norma, nel caso in cui
successivamente all'investimento effettuato abbia luogo una
modifica delle leggi, regolamenti, atti amministrativi o
misure di politica economica direttamente o indirettamente
concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà
applicato il medesimo trattamento che era applicabile
all'investimento al momento in cui ne fu approvata la
realizzazione.
Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno altresì agli
investimenti già esistenti, effettuati successivamente al 18
agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli
investimenti vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti alla
data di entrata in vigore del presente Accordo (articolo
13).
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a
partire dalla data della seconda delle due notifiche
sull'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica
richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovata
per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle
Parti non denunci l'Accordo dandone notifica scritta con un
anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso
l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri
cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa
(articoli 14 e 15).
Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare
l'Accordo in parola con un Protocollo addizionale comprendente
alcune disposizioni che integrano ed interpretano determinati
aspetti dell'Accordo stesso.
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti,
che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in
campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un
valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani
in Mozambico e degli investimenti del Mozambico in Italia.
Nota contabile.
Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da
investitori del Mozambico in conseguenza di avvenimenti
eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non
preventivamente quantificabili, si provvederà, così come
normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in
occasione del singolo evento.
Il risarcimento per l'eventuale nazionalizzazione o
esproprio di investimenti del Mozambico in Italia (articolo 5)
anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto
dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dalle procedure per la risoluzione delle controversie
(articolo 9) si provvede con i normali stanziamenti previsti
per le spese di giustizia.
Per tali considerazioni, non si rende necessaria la
relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
L'accluso disegno di legge si rende necessario perché
l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad
un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura
stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi
previste dall'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e regolamenti
vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni
ordinarie e a statuto speciale.
L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la
necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della
legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con
l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse
dell'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze
costituzionali delle regioni italiane o con le fonti
legislative primarie che dispongono il trasferimento di
funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su
leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di
esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno , né la
necessità di adottare particolari misure di carattere
amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte.
Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono
indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono
innovative.
B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e
individuazione di effetti abrogativi implicati.
L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non
introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la
tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non
sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e
Mozambico, ma si propone di colmare una lacuna nella
regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente
seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri
Paesi membri dell'OCSE.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico
dall'introduzione della regolamentazione:
- i soggetti italiani che hanno effettuato o
effettueranno investimenti in Mozambico;
- i soggetti del Mozambico che hanno effettuato o
effettueranno investimenti in Italia.
L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle
società italiane presenti in Mozambico, principalmente
impegnate nei settori dei trasporti, telecomunicazioni,
agricolo, agroalimentare, produzione e commercializzazione del
legno. Sono inoltre presenti in Mozambico importanti imprese
italiane di costruzioni.
In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative
ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in
Mozambico in alcuni settori dell'economia che hanno registrato
una costante crescita. Tra questi, di notevole interesse, i
settori dell'agrozootecnico, dell'agroalimentare, della
telefonia e del turismo per i quali il Governo è alla ricerca
di finanziamenti privati.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto
dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un
quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli
investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i
settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili
in futuro investimenti italiani in Mozambico e del Mozambico
in Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è
prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori
iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle
due Parti Contraenti. Risultato atteso è pertanto un
incremento del volume complessivo degli investimenti
effettuati dagli investitori delle due Parti Contraenti.
L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul
tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti
che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma
di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo
dell'interscambio commerciale. Principali risultati attesi
dell'Accordo, a livello sia micro sia macro-economico, sono
costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al
Mozambico di know-how tecnico e manageriale, da una
maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione
di nuova occupazione, nonché, ovviamente, dall'effetto
moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di
sviluppo economico e di una maggiore dinamica
concorrenziale.
L'Accordo è in linea con la volontà del Governo del
Mozambico di stimolare la promozione degli investimenti e di
procedere con il programma di liberalizzazione del mercato e
di privatizzazione delle principali imprese pubbliche. E
altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di
una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità
industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa
privata e degli investimenti esteri sono pertanto considerati
come elementi propulsori della crescita economica.
Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche
e sociali che l'Accordo potrà avere in Mozambico ed in
Italia.
C) Aspetti organizzativi.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari
a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative alla regolazione.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato
esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e
Mozambico; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione
nulla".
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad
una solida prassi, generalmente seguita in campo
internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi
possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello
che è stato concordato con la controparte.