XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3353




        Onorevoli Deputati! - Il Mozambico è considerato fra i 10 Paesi più poveri al mondo con un reddito pro-capite annuo stimato intorno ai 210 dollari USA (anno 2001, fonte Istituto nazionale di statistica - INE - del Mozambico): circa un terzo della popolazione urbana ed i due terzi di quella rurale vivono in condizioni di povertà assoluta. Il Paese è inoltre altamente dipendente dagli aiuti internazionali e presentava un rapporto fra debito estero e prodotto interno lordo (PIL) pari al 105 per cento nel 2001.
        Ciononostante, dalla firma degli Accordi di Roma, nel 1992, il Mozambico ha avviato con successo, grazie anche al sostegno internazionale, un processo di riconciliazione, ricostruzione istituzionale e intenso sviluppo economico. Progressi sono stati registrati dalla comunità internazionale nella gestione finanziaria e nella volontà espressa dal Governo di Maputo di proseguire sul cammino della trasparenza nella formulazione del bilancio dello Stato.
        Questo è dimostrato anche dai maggiori indicatori macroeconomici, sicuramente ottimi per un Paese in via di sviluppo: il PIL ha mantenuto una crescita considerevole, compresa fra il 7 per cento del 1996 e il 12,6 per cento del 2001. Nel corso del 2000 - nonostante i rilevanti danni provocati dall'alluvione nei settori nevralgici del Paese - l'economia nazionale è cresciuta ad un tasso del 3,8 per cento secondo i dati forniti dall'INE. Uno dei principali elementi della crescita di questi ultimi anni può essere ricondotto alla pace ed alla stabilità politico-istituzionale. Soprattutto l'incremento della produzione agricola ed il lieve miglioramento del tenore di vita delle famiglie contadine hanno contribuito ad attenuare, anche se in misura non ancora sufficiente, il livello di povertà del Paese.
        Le statistiche del 2001 registrano un'inflazione del 9 per cento, risultato senz'altro positivo rispetto a quello dell'anno precedente (12,70): ciò dimostra che essa è rimasta costantemente sotto controllo grazie a delle attente politiche monetarie messe a punto dalle autorità mozambicane.
        Non va infine trascurato, nel quadro macroeconomico, l'importante "processo di privatizzazioni" che il Governo mozambicano ha condotto a partire dai primi anni '90: quasi 1.000 imprese statali sono state interessate a tale processo, il quale ha attirato notevoli quantità di capitale privato, sia nazionale che internazionale.
        Sin dal 1992, l'atteggiamento delle autorità mozambicane verso gli investimenti stranieri è stato molto aperto e questo ha attirato una notevole quantità di capitali esteri nel Paese (i maggiori Paesi investitori ed esportatori nel 2000 in ordine di importanza sono stati Sudafrica, Portogallo e Giappone, rispettivamente con il 35 per cento, il 7,6 per cento e il 4,2 per cento; l'Italia risulta al nono postocon un incidenza percentuale dell'1,4 per cento).
        Per quel che concerne la capacità istituzionale del Mozambico di attrazione degli investimenti, se da un lato va detto che ancora oggi gli apparati amministrativi scontano la loro arretratezza burocratica e, spesso, un discreto grado di corruzione, non può d'altra parte essere sottaciuto che alcuni organi locali preposti all'assistenza degli investimenti stranieri, quali il Centro de Promocao de Investimentos (CPI) svolgono un'azione lodevole ed efficace nell'assistere i nuovi investitori stranieri.
        In generale, si può affermare che il Paese possiede buone possibilità di attrarre investimenti stranieri; ecco alcuni fattori che vanno in tale direzione:

            - decennale stabilità politica (fattore non sempre scontato nella regione australe dell'Africa come dimostrano gli esempi di Angola, Repubblica democratica del Congo e Zimbabwe);

            - costo relativamente basso della manodopera rispetto all'Italia (a titolo di esempio, il costo di un operaio/muratore di media qualifica è di circa 50/75 euro mensili, mentre di un capocantiere, di solito un ingegnere o un geometra, corrisponde a 750/1.000 euro mensili);

            - facilità di reperire materie prime di ogni genere, data la vicinanza con il Sudafrica;

            - possibilità di avere accesso ad un mercato di vendita molto più ampio dei confini nazionali, raggiungendo tutti i consumatori potenziali dell'area Southern African Development Community (della quale il Mozambico è membro).

        I rapporti tra l'Italia ed il Mozambico sono ottimi, ed hanno origine dalla solidarietà di ambienti parlamentari, sindacali, culturali ed economici italiani fin dalla lotta di liberazione contro il colonialismo portoghese; l'Italia, inoltre, ha svolto un ruolo centrale nel processo negoziale che ha portato il Paese alla pace: proprio quest'anno ricorre il decennale degli Accordi di pace firmati a Roma il 4 ottobre 1992, evento che sarà commemorato dalle autorità di Maputo per l'importanza ed il carattere esemplare che gli Accordi hanno rappresentato per l'insieme del continente africano.
        Negli ultimi 3-4 anni il numero delle aziende italiane presenti in Mozambico è andato sempre più crescendo: attualmente la nostra imprenditoria è presente in vari progetti infrastrutturali, tra cui gli interventi di riabilitazione e di ammodernamento della rete fissa telefonica. L'interscambio commerciale tra l'Italia e il Mozambico ha fatto registrare negli ultimi tre anni un saldo costantemente attivo per l'Italia.
        La presenza imprenditoriale italiana in Mozambico è costituita da circa trenta aziende, di grande, media e piccola dimensione, che svolgono attività nei settori più disparati, quali le grandi opere infrastrutturali, le costruzioni edili, i trasporti, le telecomunicazioni, l'agro-alimentare, la ristorazione ed il settore del legno, con ottimi risultati (come dimostra l'esempio di un'impresa produttrice di mobili, che in pochi anni ha quintuplicato il suo fatturato, oppure quello di una ditta di trasporti, che assicura quasi il 50 per cento della distribuzione dei prodotti di un'altra importante azienda italiana del settore agro-alimentare, nella zona sud del Paese).
        Le maggiori possibilità di investimento per imprese italiane in Mozambico sono nel settore della trasformazione primaria dei prodotti agricoli (come la produzione di concentrati di frutta in genere, totalmente assente nel Paese), nel settore agro-zootecnico, in special modo nell'allevamento di bovini da macello e per la produzione del latte ed in quello della telefonia (fissa e mobile). Ultimamente si sono aperti spiragli per opportunità di investimenti e di accordi commerciali nel settore del turismo, campo su cui il Mozambico sta investendo sempre più per il suo sviluppo economico. A tale riguardo va segnalato che nel mese di maggio scorso l'Istituto per il Commercio Estero ha organizzato una missione di imprenditori italiani del settore turismo in Mozambico, nel corso della quale gli operatori italiani hanno potuto prendere contatti in loco per la costruzione di complessi alberghieri e per stringere accordi con le locali agenzie turistiche.
        Fra Italia e Mozambico sono stati firmati nel dicembre 1998 l'Accordo bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale e l'Accordo bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti. Il Mozambico ha ratificato il primo di questi Accordi mentre da parte italiana ancora manca la ratifica su entrambi. La loro tempestiva entrata in vigore potrà assicurare un processo di rilancio delle relazioni commerciali fra Italia e Mozambico.
        In sintesi, il Mozambico, per i motivi sopra esposti, presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica, di sostegno internazionale, nonché di impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.
        L'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti tra l'Italia e il Mozambico, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti.
        Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Mozambico e quelli che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.


Esame degli articoli dell'Accordo.

        Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.
        E' prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per danni o perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra parte Contraente (articolo 4).
        In base all'articolo 5, le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni, sequestri, non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. Nello stesso articolo viene inoltre contemplato il diritto di prelazione del proprietario del bene espropriato, laddove, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti.
        Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e di redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
        Se una Parte Contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte Contraente (diritto di surroga, articolo 7).
        L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti Contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi o secondo le pertinenti leggi in vigore (nel caso in cui un investitore o una entità di una delle Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento basato sulla locale normativa), l'investitore o l'entità in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia: a) ai Tribunali locali territorialmente competenti; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); c) al Centro internazionale per il regolamento delle controversie in materia di investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati; d) altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti.
        Le controversie tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.
        L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
        L'articolo 12 stabilisce che le Parti Contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici. Secondo questa norma, nel caso in cui successivamente all'investimento effettuato abbia luogo una modifica delle leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne fu approvata la realizzazione.
        Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno altresì agli investimenti già esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo (articolo 13).
        La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla data della seconda delle due notifiche sull'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non denunci l'Accordo dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 14 e 15).
        Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l'Accordo in parola con un Protocollo addizionale comprendente alcune disposizioni che integrano ed interpretano determinati aspetti dell'Accordo stesso.
        Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Mozambico e degli investimenti del Mozambico in Italia.


Nota contabile.

        Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori del Mozambico in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà, così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
        Il risarcimento per l'eventuale nazionalizzazione o esproprio di investimenti del Mozambico in Italia (articolo 5) anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso.
        Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 9) si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
        Per tali considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          L'accluso disegno di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.


B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dell'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
          In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno , né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.

          Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.


B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi implicati.

          L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Mozambico, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
          Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

              - i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Mozambico;

              - i soggetti del Mozambico che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.

          L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Mozambico, principalmente impegnate nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, agricolo, agroalimentare, produzione e commercializzazione del legno. Sono inoltre presenti in Mozambico importanti imprese italiane di costruzioni.
          In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Mozambico in alcuni settori dell'economia che hanno registrato una costante crescita. Tra questi, di notevole interesse, i settori dell'agrozootecnico, dell'agroalimentare, della telefonia e del turismo per i quali il Governo è alla ricerca di finanziamenti privati.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Mozambico e del Mozambico in Italia.
          Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti Contraenti.
          L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. Principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro sia macro-economico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Mozambico di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché, ovviamente, dall'effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
          L'Accordo è in linea con la volontà del Governo del Mozambico di stimolare la promozione degli investimenti e di procedere con il programma di liberalizzazione del mercato e di privatizzazione delle principali imprese pubbliche. E altresì in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri sono pertanto considerati come elementi propulsori della crescita economica.
          Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Mozambico ed in Italia.


C) Aspetti organizzativi.

          L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.


D) Opzioni alternative alla regolazione.

          L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Mozambico; non è quindi percorribile la cosiddetta "opzione nulla".
          Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.




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