XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3352




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 tra l'Italia e la Repubblica del Paraguay, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
        Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
        Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e a proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte.
        Per investimento si devono intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immmobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e di concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.
        I principali articoli dell'Accordo prevedono:

            a) regolamento per la nazionalizzazione o l'esproprio. Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

            b) trasferimento all'estero di capitali, utili e relativo regime. E' previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni;

            c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli. L'articolo 9, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente, prevede la possibilità di ricorrere: ai tribunali nazionali, ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti. L'articolo 10, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti Contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale ad hoc.
        La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Per la Repubblica del Paraguay costituisce uno stimolo per nuovi investimenti, in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese; per l'Italia, esso potrà incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il tuttora modesto flusso di investimenti italiani in Paraguay. Tale tipo di Accordo, oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.
        Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
        Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Per tali considerazioni, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

          A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          Il presente disegno di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione, al fine della sua entrata in vigore, richiede l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato, in quanto ricade nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (articolo 10).


          B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia ed il Paraguay non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
          Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
          Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini paraguaiani o degli investitori di Stati terzi, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).


          A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti. Obiettivi e risultati attesi.

          L'Accordo, che assicura (articolo 7) libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) e di risarcimenti per danni o perdite (articolo 5) dovuti ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, eccetera), secondo l'articolo 1 - delle due Parti Contraenti. Da tale Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.




Frontespizio Testo articoli