XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3352
Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il
15 luglio 1999 tra l'Italia e la Repubblica del Paraguay,
intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei
due Paesi.
Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da
organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo
monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli
Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione
europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi
latino-americani.
Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il
testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad
incoraggiare e a proteggere gli investimenti di persone
fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio
dell'altra Parte.
Per investimento si devono intendere, tra l'altro: diritti
di proprietà su beni mobili ed immmobili, azioni,
obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari,
diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi,
eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in
virtù di licenze e di concessioni rilasciate in base alla
legislazione per l'esercizio di attività economiche.
I principali articoli dell'Accordo prevedono:
a) regolamento per la nazionalizzazione o
l'esproprio. Apposite clausole regolamentano gli investimenti
sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono,
peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di
interesse nazionale;
b) trasferimento all'estero di capitali, utili e
relativo regime. E' previsto il libero trasferimento di
capitali, redditi, profitti e retribuzioni;
c) soluzione delle controversie. Essa viene
regolamentata in due articoli. L'articolo 9, relativo alle
modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte
Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente,
prevede la possibilità di ricorrere: ai tribunali nazionali,
ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite
per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), al
Centro internazionale per la composizione delle controversie
relative agli investimenti. L'articolo 10, riguardante le
modalità di risoluzione delle controversie
sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti Contraenti,
che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica,
prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale
ad hoc.
La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi
un'importanza rilevante. Per la Repubblica del Paraguay
costituisce uno stimolo per nuovi investimenti, in grado di
influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese;
per l'Italia, esso potrà incentivare iniziative di
collaborazione economica e vivacizzare il tuttora modesto
flusso di investimenti italiani in Paraguay. Tale tipo di
Accordo, oltre a contenere specifici strumenti di garanzia
degli investimenti, costituisce infatti la premessa per
facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali
stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri a carico
del bilancio dello Stato. Per tali considerazioni, non si
rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2
dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del
quadro normativo.
Il presente disegno di legge si rende necessario perché
l'Accordo in questione, al fine della sua entrata in vigore,
richiede l'autorizzazione del Parlamento italiano alla
ratifica da parte del Capo dello Stato, in quanto ricade nelle
ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (articolo
10).
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli
investimenti tra l'Italia ed il Paraguay non sostituisce alcun
Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su
leggi e regolamenti in vigore e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di
esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi
sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea
hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi
latino-americani.
Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri
operatori un trattamento non meno favorevole di quello
riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini
paraguaiani o degli investitori di Stati terzi, non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR).
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti. Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo, che assicura (articolo 7) libertà nel
trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione
delle controversie (articoli 9 e 10) e di risarcimenti per
danni o perdite (articolo 5) dovuti ad eventi eccezionali, è
destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori -
persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende,
associazioni, eccetera), secondo l'articolo 1 - delle due
Parti Contraenti. Da tale Accordo non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.