XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3348
Onorevoli Colleghi! - La legge 28 gennaio 1994 n. 84,
recante "Riordino della legislazione in materia portuale",
prevede per le autorità portuali (enti pubblici non economici)
gli iter di nomina del presidente e "di assunzione" del
segretario generale (articoli 8 e 10).
La nomina del presidente e la durata dell'incarico, in
analogia con quanto previsto dalla normativa relativa alla
elezione dei sindaci, è stata limitata a non più di due
mandati (articolo 8, comma 2).
Il segretario generale, che presiede la struttura
tecnico-operativa e gestionale delle autorità portuali, è
assunto (articolo 10, comma 3) con contratto di diritto
privato di durata quadriennale, "rinnovabile per una sola
volta".
Tale previsione di legge risulta essere chiaramente priva
di logicità ed inopportuna in quanto:
a) non si è tenuto conto della natura
assolutamente privatistica del contratto (Confederazione
italiana dirigenti d'azienda), che consente la revoca
dell'incarico di segretario generale, in qualsiasi momento, su
proposta del presidente, con delibera del comitato portuale
(articolo 10, comma 3);
b) non consente di "fornire" ad un nuovo
presidente dell'autorità portuale "la possibilità" di proporre
al comitato portuale la nomina di un segretario generale che
abbia già svolto due mandati, pur trattandosi di persona di
fiducia, già esperta e professionalmente preparata, che possa
dare continuità all'attività tecnico-amministrativa ed ai
programmi di sviluppo di ciascun porto.
Peraltro la limitazione della rinnovabilità del contratto
di diritto privato del segretario generale ad una sola volta,
per le autorità portuali (enti pubblici non economici), è
nettamente in contrasto anche con la recente normativa
cosiddetta dello spoil system (legge n. 145 del 2002).
Infatti anche la contrattualistica di riferimento per la
dirigenza privata prevede la stipula di contratti senza alcuna
indicazione di "non rinnovabilità" ope legis in quanto,
nella natura stessa del contratto, è intrinseca la possibilità
che gli amministratori rinnovino l'incarico, ove ne ricorra
l'opportunità o la necessità ed in presenza della
indispensabile fiducia, ferma restando, ovviamente, la
previsione della rimozione in qualsiasi momento.
Si potrebbero riscontrare, altresì, nel disposto del comma
2 dell'articolo 10 della legge n. 8 del 1994, aspetti di
incostituzionalità in quanto un lavoratore subordinato
verrebbe privato della possibilità di prestare la propria
attività lavorativa, anche quando ve ne fossero tutti i
presupposti, creando addirittura pericolose condizioni di
vuoto di gestione, in un settore oggi particolarmente
importante per l'economia nazionale. Infatti in alcune
autorità portuali (Venezia, Genova, Livorno, Palermo, Catania,
eccetera) verranno in scadenza contemporaneamente gli
incarichi sia di presidente che di segretario generale e ciò
potrebbe essere di pregiudizio alla continuità, ancorché
limitata nel tempo, nella gestione dell'attività di
programmazione, anche infrastrutturale, indispensabile per lo
sviluppo del trasporto marittimo di ogni singolo scalo.
In sostanza, ferma restando la regola della rinnovabilità
del mandato del presidente per una sola volta, attesa la sua
natura di ordine e di indirizzo politico, con la modifica di
legge proposta si consentirebbe, sempre ove ne ricorrano le
opportunità e le condizioni, il rinnovo, anche più di una
volta, dell'assunzione, sempre di natura privatistica, del
segretario generale dell'autorità portuale, in armonia con la
normativa vigente in materia di dirigenza statale.