XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3348




        Onorevoli Colleghi! - La legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", prevede per le autorità portuali (enti pubblici non economici) gli iter di nomina del presidente e "di assunzione" del segretario generale (articoli 8 e 10).
        La nomina del presidente e la durata dell'incarico, in analogia con quanto previsto dalla normativa relativa alla elezione dei sindaci, è stata limitata a non più di due mandati (articolo 8, comma 2).
        Il segretario generale, che presiede la struttura tecnico-operativa e gestionale delle autorità portuali, è assunto (articolo 10, comma 3) con contratto di diritto privato di durata quadriennale, "rinnovabile per una sola volta".
        Tale previsione di legge risulta essere chiaramente priva di logicità ed inopportuna in quanto:

                a) non si è tenuto conto della natura assolutamente privatistica del contratto (Confederazione italiana dirigenti d'azienda), che consente la revoca dell'incarico di segretario generale, in qualsiasi momento, su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale (articolo 10, comma 3);

                b) non consente di "fornire" ad un nuovo presidente dell'autorità portuale "la possibilità" di proporre al comitato portuale la nomina di un segretario generale che abbia già svolto due mandati, pur trattandosi di persona di fiducia, già esperta e professionalmente preparata, che possa dare continuità all'attività tecnico-amministrativa ed ai programmi di sviluppo di ciascun porto.
        Peraltro la limitazione della rinnovabilità del contratto di diritto privato del segretario generale ad una sola volta, per le autorità portuali (enti pubblici non economici), è nettamente in contrasto anche con la recente normativa cosiddetta dello spoil system (legge n. 145 del 2002). Infatti anche la contrattualistica di riferimento per la dirigenza privata prevede la stipula di contratti senza alcuna indicazione di "non rinnovabilità" ope legis in quanto, nella natura stessa del contratto, è intrinseca la possibilità che gli amministratori rinnovino l'incarico, ove ne ricorra l'opportunità o la necessità ed in presenza della indispensabile fiducia, ferma restando, ovviamente, la previsione della rimozione in qualsiasi momento.
        Si potrebbero riscontrare, altresì, nel disposto del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 8 del 1994, aspetti di incostituzionalità in quanto un lavoratore subordinato verrebbe privato della possibilità di prestare la propria attività lavorativa, anche quando ve ne fossero tutti i presupposti, creando addirittura pericolose condizioni di vuoto di gestione, in un settore oggi particolarmente importante per l'economia nazionale. Infatti in alcune autorità portuali (Venezia, Genova, Livorno, Palermo, Catania, eccetera) verranno in scadenza contemporaneamente gli incarichi sia di presidente che di segretario generale e ciò potrebbe essere di pregiudizio alla continuità, ancorché limitata nel tempo, nella gestione dell'attività di programmazione, anche infrastrutturale, indispensabile per lo sviluppo del trasporto marittimo di ogni singolo scalo.
        In sostanza, ferma restando la regola della rinnovabilità del mandato del presidente per una sola volta, attesa la sua natura di ordine e di indirizzo politico, con la modifica di legge proposta si consentirebbe, sempre ove ne ricorrano le opportunità e le condizioni, il rinnovo, anche più di una volta, dell'assunzione, sempre di natura privatistica, del segretario generale dell'autorità portuale, in armonia con la normativa vigente in materia di dirigenza statale.




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