XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3342
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 66 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, entrato in vigore il 1^
gennaio 1998, nel disciplinare la materia dei vantaggi di
carriera, e facendo espresso rimando alla tabella n. 4, quadro
II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata
dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, delinea il sistema
normativo e di pratica applicazione per gli ufficiali che
frequentano i corsi di stato maggiore, disponendo, tra
l'altro, che a detti ufficiali non siano concessi i citati
vantaggi a decorrere dal corso che ha avuto inizio nell'anno
1999.
Il legislatore delegato, tuttavia, pur tenendo conto della
necessità di assicurare un armonico passaggio dalla
preesistente normativa alla nuova, tanto da ritenere di dover
espressamente disciplinare le modalità applicative riguardanti
gli ufficiali che frequentarono i corsi che ebbero inizio
negli anni 1998, 1999 e 2000, nulla ha disposto in ordine alle
possibili sperequazioni che, proprio in ragione della
menzionate modalità applicative, avrebbero potuto verificarsi
nei riguardi degli ufficiali che, impediti alla frequenza dei
predetti corsi da ragioni di servizio, o per comprovata
infermità, sono di fatto destinatari di benefìci di carriera
in misura inferiore a quanto a loro, per equità,
spetterebbe.
Per tali ragioni si ritiene opportuno integrare il
disposto dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, prevedendo che i citati vantaggi, ove conseguiti
con ritardo per ragioni di servizio, devono essere riferiti al
corso non frequentato a tempo debito dall'ufficiale.