XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3342




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, entrato in vigore il 1^ gennaio 1998, nel disciplinare la materia dei vantaggi di carriera, e facendo espresso rimando alla tabella n. 4, quadro II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, delinea il sistema normativo e di pratica applicazione per gli ufficiali che frequentano i corsi di stato maggiore, disponendo, tra l'altro, che a detti ufficiali non siano concessi i citati vantaggi a decorrere dal corso che ha avuto inizio nell'anno 1999.
        Il legislatore delegato, tuttavia, pur tenendo conto della necessità di assicurare un armonico passaggio dalla preesistente normativa alla nuova, tanto da ritenere di dover espressamente disciplinare le modalità applicative riguardanti gli ufficiali che frequentarono i corsi che ebbero inizio negli anni 1998, 1999 e 2000, nulla ha disposto in ordine alle possibili sperequazioni che, proprio in ragione della menzionate modalità applicative, avrebbero potuto verificarsi nei riguardi degli ufficiali che, impediti alla frequenza dei predetti corsi da ragioni di servizio, o per comprovata infermità, sono di fatto destinatari di benefìci di carriera in misura inferiore a quanto a loro, per equità, spetterebbe.
        Per tali ragioni si ritiene opportuno integrare il disposto dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo che i citati vantaggi, ove conseguiti con ritardo per ragioni di servizio, devono essere riferiti al corso non frequentato a tempo debito dall'ufficiale.




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