XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3339




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a correggere gli effetti negativi, registratisi nella prassi applicativa, che l'articolo 80, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, produce sui bilanci dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
        Il citato articolo 80, comma 1, al secondo periodo riprendeva testualmente una disposizione contenuta nella legge n. 265 del 1999 che prevedeva il rimborso al datore di lavoro, anche se pubblico, del trattamento economico spettante all'amministratore lavoratore dipendente in coincidenza con la fruizione dei permessi per l'assolvimento del mandato. Tale previsione di legge era destinata, per i problemi che creava ai bilanci soprattutto dei piccoli comuni, ad una modifica che riportasse alla situazione antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 265 del 1999. Difatti l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 392 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2001, ha sostituito il citato articolo 80, comma 1, secondo periodo, ripristinando una vecchia disposizione contenuta nella legge n. 816 del 1985 che pone a carico degli enti pubblici-datori di lavoro gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti in conseguenza dell'espletamento di funzioni pubbliche di amministratori locali. Ancora, tale norma dispone che gli oneri gravano sull'ente locale presso il quale i lavoratori svolgono le funzioni di amministratori, qualora essi siano dipendenti da soggetti privati e da enti pubblici economici. Chiara appare la ratio della disposizione, volta ad evitare che la responsabilitą economica dei lavoratori dipendenti di un ente pubblico, che esercitano le funzioni di cui all'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto n. 267 del 2000 in un altro ente pubblico, ricada su quest'ultimo, dovendosi attingere, in ultima istanza, sempre al finanziamento pubblico. Ma il fatto che, nei casi descritti, si prevede che gli oneri finanziari siano posti a carico del bilancio degli enti presso i quali gli amministratori locali esercitano le mansioni pubbliche, produce effetti negativi non poco rilevanti sulle entrate tributarie di enti locali di piccole dimensioni, potendosi, inoltre, segnalare l'imbarazzo che gli amministratori di tali enti avvertono ogni qual volta si pone la necessitą di doversi assentare dal posto di lavoro per l'espletamento di compiti e di funzioni legati al mandato elettorale.
        Pertanto, alla luce di tali riflessioni e in considerazione del fatto che sindaci di piccoli comuni si sono rivolti persino al Ministero dell'interno, proponendo come soluzione del manifestato problema l'erogazione in favore dei suddetti piccoli comuni di somme equivalenti al rimborso degli oneri derivanti dai permessi, si pone come necessitą impellente l'introduzione di una soglia dimensionale degli enti locali come condizione dell'applicabilitą della disposizione di cui all'articolo 80, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.




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