XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3339
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a correggere gli effetti negativi, registratisi nella
prassi applicativa, che l'articolo 80, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, produce sui bilanci dei piccoli comuni, con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Il citato articolo 80, comma 1, al secondo periodo
riprendeva testualmente una disposizione contenuta nella legge
n. 265 del 1999 che prevedeva il rimborso al datore di lavoro,
anche se pubblico, del trattamento economico spettante
all'amministratore lavoratore dipendente in coincidenza con la
fruizione dei permessi per l'assolvimento del mandato. Tale
previsione di legge era destinata, per i problemi che creava
ai bilanci soprattutto dei piccoli comuni, ad una modifica che
riportasse alla situazione antecedente all'entrata in vigore
della citata legge n. 265 del 1999. Difatti l'articolo
2-bis del decreto-legge n. 392 del 2000, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2001, ha sostituito il
citato articolo 80, comma 1, secondo periodo, ripristinando
una vecchia disposizione contenuta nella legge n. 816 del 1985
che pone a carico degli enti pubblici-datori di lavoro gli
oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti in
conseguenza dell'espletamento di funzioni pubbliche di
amministratori locali. Ancora, tale norma dispone che gli
oneri gravano sull'ente locale presso il quale i lavoratori
svolgono le funzioni di amministratori, qualora essi siano
dipendenti da soggetti privati e da enti pubblici economici.
Chiara appare la ratio della disposizione, volta ad
evitare che la responsabilitą economica dei lavoratori
dipendenti di un ente pubblico, che esercitano le funzioni di
cui all'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto
n. 267 del 2000 in un altro ente pubblico, ricada su
quest'ultimo, dovendosi attingere, in ultima istanza, sempre
al finanziamento pubblico. Ma il fatto che, nei casi
descritti, si prevede che gli oneri finanziari siano posti a
carico del bilancio degli enti presso i quali gli
amministratori locali esercitano le mansioni pubbliche,
produce effetti negativi non poco rilevanti sulle entrate
tributarie di enti locali di piccole dimensioni, potendosi,
inoltre, segnalare l'imbarazzo che gli amministratori di tali
enti avvertono ogni qual volta si pone la necessitą di doversi
assentare dal posto di lavoro per l'espletamento di compiti e
di funzioni legati al mandato elettorale.
Pertanto, alla luce di tali riflessioni e in
considerazione del fatto che sindaci di piccoli comuni si sono
rivolti persino al Ministero dell'interno, proponendo come
soluzione del manifestato problema l'erogazione in favore dei
suddetti piccoli comuni di somme equivalenti al rimborso degli
oneri derivanti dai permessi, si pone come necessitą
impellente l'introduzione di una soglia dimensionale degli
enti locali come condizione dell'applicabilitą della
disposizione di cui all'articolo 80, comma 1, del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.