XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3336




        Onorevoli Colleghi! - La legge 24 novembre 1981, n. 689, disciplina al Capo I, le sanzioni amministrative. La disciplina si articola su due livelli: il primo è rappresentato dalla cristallizzazione di princìpi di carattere generale che afferiscono il diritto sostanziale, il secondo attiene al richiamo delle norme processuali ed applicative relative ai procedimenti eziologicamente riconducibili alla violazione amministrativa.
        E' proprio sotto tale ultimo profilo (o livello) che la presente iniziativa legislativa si propone di incidere, attraverso una modifica ritenuta più idonea a garantire, con maggiore pienezza, i diritti difensivi dei cittadini nel corso dei giudizi scaturiti da opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni derivanti da provvedimenti della pubblica amministrazione.
        In relazione alle violazioni amministrative al cittadino è concesso, entro termini perentori, di fornire scritti difensivi con allegazioni documentali all'autorità che ha emesso il provvedimento. Se l'autorità competente ritiene fondato l'accertamento della violazione, emette un'ordinanza motivata ingiungendo al "contravventore" il pagamento della somma dovuta. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo contro il quale l'interessato può proporre opposizione dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, la sentenza emessa dal giudice in relazione al procedimento scaturito a seguito della opposizione è inappellabile ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' proprio su questo specifico perimetro che la presente proposta di legge ha ritenuto di incidere alla luce della rilevata compressione dei diritti di difesa e di autotutela garantiti al cittadino. Quest'ultimo, infatti, spesso sprovvisto di un adeguato supporto tecnico-giuridico, non può richiedere un nuovo esame nel merito del provvedimento impugnato. Invero, l'unico mezzo di impugnazione riconosciuto dall'ordinamento è rappresentato dal ricorso per Cassazione che, come è noto, attiene esclusivamente al profilo di mera legittimità del provvedimento. In altre parole è solo il vizio di legge che attraverso tale strumento può essere denunciato e non la valutazione di merito, ancorché erronea, operata dal giudice monocratico. Detta valutazione non è passibile di alcuna ulteriore verifica.
        Questa scelta del legislatore appare decisamente penalizzante per il cittadino impossibilitato a tutelare pienamente le proprie ragioni attraverso un doppio giudizio di merito. Peraltro, frequentemente, l'oggetto delle controversie si rivela particolarmente significativo sia sotto il profilo della complessità dell'accertamento, sia in relazione all'ammontare delle somme oggetto del provvedimento amministrativo.
        Per tale ragione la previsione di un secondo grado di giudizio garantirebbe una più specifica tutela nei confronti del cittadino nonché una più efficace incidenza della verifica giurisdizionale. Inoltre, non può non essere opportunamente evidenziato il carattere tipico della impugnazione ordinaria di secondo grado. Tale ultimo strumento di impugnazione, invero, è caratterizzato dalla cartolarità del giudizio, determinata essenzialmente da un mero riesame di atti e documenti già acquisiti nel corso del precedente grado di merito. Un giudizio di tal fatta, dunque, contraddistinto da evidente agilità e snellezza, non comporterebbe in concreto profondi appesantimenti per i tempi di definizione della controversia.




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