XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3336
Onorevoli Colleghi! - La legge 24 novembre 1981, n.
689, disciplina al Capo I, le sanzioni amministrative. La
disciplina si articola su due livelli: il primo è
rappresentato dalla cristallizzazione di princìpi di carattere
generale che afferiscono il diritto sostanziale, il secondo
attiene al richiamo delle norme processuali ed applicative
relative ai procedimenti eziologicamente riconducibili alla
violazione amministrativa.
E' proprio sotto tale ultimo profilo (o livello) che la
presente iniziativa legislativa si propone di incidere,
attraverso una modifica ritenuta più idonea a garantire, con
maggiore pienezza, i diritti difensivi dei cittadini nel corso
dei giudizi scaturiti da opposizioni avverso
ordinanze-ingiunzioni derivanti da provvedimenti della
pubblica amministrazione.
In relazione alle violazioni amministrative al cittadino è
concesso, entro termini perentori, di fornire scritti
difensivi con allegazioni documentali all'autorità che ha
emesso il provvedimento. Se l'autorità competente ritiene
fondato l'accertamento della violazione, emette un'ordinanza
motivata ingiungendo al "contravventore" il pagamento della
somma dovuta. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo
esecutivo contro il quale l'interessato può proporre
opposizione dinanzi al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione. Tuttavia, la sentenza emessa dal
giudice in relazione al procedimento scaturito a seguito della
opposizione è inappellabile ai sensi dell'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. E' proprio su questo specifico
perimetro che la presente proposta di legge ha ritenuto di
incidere alla luce della rilevata compressione dei diritti di
difesa e di autotutela garantiti al cittadino. Quest'ultimo,
infatti, spesso sprovvisto di un adeguato supporto
tecnico-giuridico, non può richiedere un nuovo esame nel
merito del provvedimento impugnato. Invero, l'unico mezzo di
impugnazione riconosciuto dall'ordinamento è rappresentato dal
ricorso per Cassazione che, come è noto, attiene
esclusivamente al profilo di mera legittimità del
provvedimento. In altre parole è solo il vizio di legge che
attraverso tale strumento può essere denunciato e non la
valutazione di merito, ancorché erronea, operata dal giudice
monocratico. Detta valutazione non è passibile di alcuna
ulteriore verifica.
Questa scelta del legislatore appare decisamente
penalizzante per il cittadino impossibilitato a tutelare
pienamente le proprie ragioni attraverso un doppio giudizio di
merito. Peraltro, frequentemente, l'oggetto delle controversie
si rivela particolarmente significativo sia sotto il profilo
della complessità dell'accertamento, sia in relazione
all'ammontare delle somme oggetto del provvedimento
amministrativo.
Per tale ragione la previsione di un secondo grado di
giudizio garantirebbe una più specifica tutela nei confronti
del cittadino nonché una più efficace incidenza della verifica
giurisdizionale. Inoltre, non può non essere opportunamente
evidenziato il carattere tipico della impugnazione ordinaria
di secondo grado. Tale ultimo strumento di impugnazione,
invero, è caratterizzato dalla cartolarità del giudizio,
determinata essenzialmente da un mero riesame di atti e
documenti già acquisiti nel corso del precedente grado di
merito. Un giudizio di tal fatta, dunque, contraddistinto da
evidente agilità e snellezza, non comporterebbe in concreto
profondi appesantimenti per i tempi di definizione della
controversia.