XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3323 - 3386-A-bis
Onorevoli Colleghi! - Il testo A.C. 3323-3386-A, ad avviso
del Gruppo della Lega Nord Padania, cela una ipotesi di
indulto, come risulta da tutta una serie di elementi
strutturali.
Innanzitutto, per quanto riguarda la natura dell'istituto,
va osservato che essa non costituisce una ipotesi di misura
alternativa alla detenzione, ma un mero beneficio clemenziale;
infatti, viene sospesa l'esecuzione della pena detentiva,
senza essere sostituita con altra misura restrittiva della
libertà personale, al punto che l'articolo 7, alla lettera
c), prevede che il beneficiano "si impegna a non uscire
dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare
dopo le ore 21".
Inoltre, esattamente come avviene in tema di indulto, è
prevista l'applicazione della proponenda misura sospensiva per
una indiscriminata categoria di soggetti che si trovino in
stato di detenzione, quali i condannati che abbiano scontato
un quarto della pena inflitta e che abbiano ancora da scontare
una pena detentiva non superiore a tre anni, con previsione
dell'applicabilità dell'istituto sospensivo della detenzione
una tantum nei confronti dei condannati in stato di
detenzione.
Allo stesso modo sono previste specifiche ipotesi di
esclusioni oggettive e soggettive dal beneficio, in
particolare per i recidivi, i delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
Per quanto concerne poi gli effetti sulla pena, è da
notare come questa sia semplicemente sospesa e, una volta
trascorso il periodo dei cinque anni, sia addirittura
dichiarata estinta. Estinzione, però, che non avviene a
seguito di espiazione della pena, tanto che il condannato,
durante il periodo di sospensione della pena, non è più un
detenuto.
Ciò è confermato dal fatto che la violazione delle
prescrizioni (assunte volontariamente) o la commissione del
reato determina la revoca della sola sospensione, ma non
integra il reato di evasione o di altro reato specifico, come
normalmente dovrebbe avvenire qualora si trattasse di una
misura alternativa. Pertanto, le prescrizioni che vengono
applicate al beneficiario rappresentano semplicemente delle
condizioni alle quali soggiacere per ottenere l'estinzione
della pena, così come avviene nelle ipotesi di indulto
condizionato. Inoltre la cosiddetta "sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva" opera automaticamente,
ma il detenuto può rinunciarvi, come può fare quando viene
applicato l'indulto.
Dalle brevi considerazioni svolte, risulta evidente come
questo istituto, per molti aspetti, sia assimilabile ai
provvedimenti di clemenza e, come tale, non potrebbe
conseguire altro risultato che un momentaneo effetto deflativo
della popolazione carceraria. Ad avviso del Gruppo della Lega
Nord Padania la strada giusta da intraprendere è quella di
creare una misura alternativa alla detenzione, che sia utile a
ridurre in modo permanente il numero dei detenuti reclusi in
carcere e dove l'effetto estintivo della pena sia collegato
allo svolgimento di un lavoro civico. Infatti in un sistema
carcerario che pone tra i suoi fini la riabilitazione e la
reintegrazione sociale del detenuto, il momento del lavoro
rappresenta oltre che un formidabile strumento di prevenzione
di nuovi episodi di criminalità, una forma essenziale ed una
possibilità concreta di riscatto morale ed umano per il
soggetto costretto in carcere. Si propone, pertanto, che il
condannato possa fare richiesta di ammissione al "lavoro
civico non retribuito", intendendosi con tale espressione una
forma di collaborazione con le istituzioni pubbliche al fine
di rendersi utili per la società, consentendo il
raggiungimento di vari obiettivi, tra i quali un
riavvicinamento al lavoro come strumento per realizzare la
personalità del singolo nell'ambito della società civile;
l'utilizzazione dei condannati ammessi al beneficio da parte
delle pubbliche amministrazioni e di altri enti, che
potrebbero in tal modo usufruirne per migliorare i loro
servizi pubblici; introdurre una forma alternativa di
espiazione della pena che non si limiti all'osservanza delle
regole di comportamento, ma si qualifichi per una
partecipazione attiva del condannato al proprio reinserimento
sociale.
Pertanto, il presente testo alternativo stabilisce che i
detenuti che stiano scontando una pena non superiore a tre
anni, anche se costituente residuo di maggior pena, possano
presentare domanda di ammissione al lavoro civico non
retribuito al competente magistrato di sorveglianza. Il lavoro
civico, svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e degli altri enti locali, consiste nella
fornitura di attività lavorativa nei campi dell'ecologia,
della manutenzione programmata del territorio, della
protezione civile, della prevenzione contro gli incendi e in
molti altri servizi utili per la collettività. Questa
possibilità non potrà riguardare, per ovvi motivi, coloro che
si siano macchiati di alcuni reati gravi, quali quelli
enunciati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
Quanto prescritto, oltre ad assolvere ad una finalità
rieducativa della pena, avrà dei benefici concreti per il
recluso, individuabili sia nella possibilità di uscire dalla
struttura carceraria e sia in una detrazione di pena pari a
due giorni per ogni giorno di lavoro civico svolto. Ovviamente
le detrazioni di pena previste non andranno ad aggiungersi
alle riduzioni di pena già contemplate dalla legge
sull'ordinamento penitenziario. La vigilanza ed il controllo
sui soggetti che svolgono queste attività lavorative sono
esercitate dal responsabile dell'affidamento in collaborazione
con le Forze dell'ordine tra cui, per le caratteristiche
intrinseche del lavoro civico, il Corpo Forestale dello Stato
che, essendo Forza di Polizia in base a quanto stabilito
dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, può
essere chiamato in tutta tranquillità a svolgere servizi di
ordine e sicurezza pubblica. Resta il fatto che l'abbandono
del lavoro o la non reperibilità comporta la reclusione sino
ad un anno e la revoca immediata del beneficio. Rispondendo ai
requisiti prima illustrati l'istituto del lavoro civico non
può comportare alcuna spesa a carico del bilancio dello
Stato.
In conclusione, la scelta di offrire opportunità concrete
di lavoro ai detenuti rappresenta un valido strumento affinché
gli stessi, una volta rientrati nella società, non continuino
a delinquere. Per tale motivo, e per contribuire a risolvere
anche il problema del sovraffollamento all'interno delle
carceri, è importante dare un impulso sempre maggiore a questo
tipo di offerte di lavoro all'esterno dei penitenziari,
piuttosto che studiare la introduzione di nuovi istituti come
la sospensione dell'esecuzione della pena, dove il detenuto
aspetta passivamente senza prendere parte attiva ai processi
lavorativi della società civile. Oltre che un fatto
rieducativo, la premessa per un reinserimento, il lavoro
civico può diventare anche un investimento per la società, in
quanto consiste in una attività utile per tutta la
collettività.
Una tale scelta consente di soddisfare appieno il
principio cardine enunciato dalla nostra Costituzione sulla
finalità rieducativa della pena, senza, peraltro, pregiudicare
la certezza ed effettività della stessa. Certezza ed
affettività indispensabili a garantire l'ordine, la stabilità
e la sicurezza della società civile.
Carolina LUSSANA,
Relatore di minoranza.
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo 1.
(Lavoro civico non retribuito).
1. I detenuti che devono scontare pena una detentiva non
superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior
pena, sia essa reclusione o arresto, su apposita istanza sono
ammessi a svolgere un lavoro civico non retribuito. Il
beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno
la metà della pena detentiva.
2. Il lavoro civico consiste nell'espletamento di
attività lavorativa non retribuita esclusivamente in favore
dei soggetti indicati dall'articolo 2, preferibilmente
nell'ambito della provincia di residenza o del comune di
residenza, per almeno sei ore giornaliere e continuativamente
fino all'espiazione della pena residua; non è ammesso
l'espletamento del lavoro civico nei giorni festivi se non a
richiesta del condannato. Un giorno di lavoro civico
corrisponde a due giorni di pena detentiva. Il periodo di pena
espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere
computato ai fini della riduzione di pena per liberazione
anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, i due benefici sono tra
loro alternativi e non cumulabili.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Articolo 2.
(Esclusioni oggettive).
1. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui
all'articolo 1 i detenuti e gli internati per i seguenti
delitti:
a) associazioni con finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo
270-bis del codice penale;
b) devastazione, saccheggio e strage, di cui
all'articolo 285 del codice penale;
c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o
di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice
penale;
d) associazione di tipo mafioso, di cui
all'articolo 416-bis del codice penale;
e) strage, di cui all'articolo 422 del codice
penale;
f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice
penale;
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove
ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in
calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della
Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli
articoli 6 e 9 del testo della Commissione.
g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio,
alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600,
601 e 602 del codice penale;
h) prostituzione minorile, pornografia
minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e
600-quinquies del codice penale;
i) violenza sessuale, atti sessuali con
minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli
609-bis primo e secondo comma, 609-ter,
609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del
codice penale;
l) rapina aggravata di cui all'articolo 628,
terzo comma, del codice penale;
m) estorsione aggravata di cui all'articolo
629, secondo comma, del codice penale;
n) sequestro di persona a scopo di estorsione,
di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del
codice penale;
o) produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato
ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma
2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
p) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di
cui all'articolo 291-bis, aggravato ai sensi
dell'articolo 291-ter, e associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui
all'articolo 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).
Articolo 3.
(Esclusioni soggettive).
1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica
nei confronti:
a) di chi vi ha rinunciato;
b) di chi è stato dichiarato delinquente
abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105
del codice penale.
c) di chi sia stato sottoposto, nei tre anni
precedenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare,
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione).
Articolo 4.
(Soggetti beneficiati e tipologie di attività).
1. Il lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
L'attività può essere svolta anche in favore di enti
strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 assegnano di preferenza gli
ammessi al lavoro civico alle seguenti mansioni:
a) attività di ausilio nella prestazione di
servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o
strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di
conservazione delle strade e dei cimiteri, servizi mortuari,
servizi di nettezza urbana, servizi ecologici e di
salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di
canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione
civile, di manutenzione programmata del territorio, di
soccorso pubblico o privato, di tutela della flora e della
fauna;
b) attività di ausilio dell'Ente nazionale per le
strade Spa, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle imprese
operanti per conto del genio civile e delle autorità di
bacino;
c) altre mansioni d'ordine indicate dal
responsabile dell'amministrazione a cui è affidato il
condannato, purché utili alla collettività.
3. Il lavoro civico non è ammesso in riferimento alle
funzioni di difesa dello Stato, di amministrazione della
giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di ordine e
sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e
di polizia giudiziaria.
4. Gli ammessi al lavoro civico non possono espletare
mansioni presso gli uffici territoriali del Governo, presso le
sedi centrali dei Ministeri e degli organi di Governo
nazionale, nonché presso le sedi degli organi costituzionali
centrali.
5. Gli ammessi al lavoro civico possono espletare
esclusivamente mansioni d'ordine e di prestazione di opera
meramente materiale, e non possono in alcun caso ricoprire le
funzioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico
servizio o di esercente un servizio di pubblica utilità.
Articolo 5.
(Istanza di ammissione al lavoro civico. Richiesta di
assegnazione di lavoratori civici).
1. I detenuti di cui all'articolo 1, comma 1, possono
presentare istanza di ammissione al lavoro civico al
competente magistrato di sorveglianza per il tramite del
direttore dell'istituto di pena in cui sono ristretti. La
domanda deve indicare le generalità del detenuto, i motivi
della attuale detenzione, la località di residenza fuori dal
carcere, l'attività lavorativa svolta in precedenza, i titoli
di studio posseduti, le qualifiche professionali, la
disponibilità a svolgere il lavoro civico e il luogo in cui si
intende risiedere qualora il soggetto o l'ente di assegnazione
non possa garantire un alloggio.
2. I legali rappresentanti dei soggetti di cui
all'articolo 2 predispongono una richiesta di assegnazione di
lavoratori civici nella quale individuano una o più attività
che possono formare oggetto di lavoro civico espletabile per
un massimo di diciotto mesi consecutivi. Per il raggiungimento
ditale periodo è altresì possibile prevedere il cumulo di
differenti attività o mansioni in successione temporale presso
il medesimo richiedente. La richiesta può essere rivolta ad
ottenere l'assegnazione di soggetti da attribuire al servizio
anche in soprannumero rispetto al personale istituzionalmente
impiegato ove necessario a garantire l'efficienza,
l'economicità e la migliore fruibilità del servizio reso ai
cittadini dal soggetto o dell'ente richiedente.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 è altresì
individuato quale tipo di trattamento aggiuntivo è garantito
in favore del lavoratore civico esclusivamente in termini di
disponibilità di locali per l'alloggio notturno. In ogni caso
devono essere garantite la somministrazione del vitto a carico
del richiedente e la copertura assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro.
4. La richiesta di assegnazione del lavoratore civico è
presentata al direttore dell'istituto di pena situato nella
medesima provincia in cui ha sede il soggetto o l'ente
richiedente, ovvero qualora vi siano più istituti di pena,
nell'ambito della medesima provincia, a quello più vicino per
distanza chilometrica stradale.
5. Il direttore dell'istituto di pena provvede a
trasmettere le istanze di ammissione al lavoro civico e le
richieste di assegnazione di lavoratori civici al magistrato
di sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 71 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
6. Il magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti di
cui al comma 1, provvede sull'istanza di ammissione
individuando il soggetto o l'ente richiedente in grado di
soddisfare in maniera più adeguate le seguenti esigenze:
a) maggiore prossimità del richiedente al luogo
di residenza del condannato ove non sia garantito
l'alloggio;
b) continuatività del lavoro civico anche
mediante abbinamento in successione di più attività lavorative
per il medesimo richiedente, ovvero mediante predeterminazione
di successivi periodi di attività lavorative presso diversi
richiedenti.
7. L'ammissione al lavoro civico è disposta con decreto
motivato del magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico
ministero e previo incontro tra il condannato e il soggetto o
l'ente richiedente, ovvero i soggetti o gli enti richiedenti
qualora per il completamento del periodo di diciotto mesi si
renda necessaria l'assegnazione successiva a più richiedenti.
All'incontro può partecipare il difensore di fiducia, ovvero
un difensore d'ufficio se il condannato ne faccia espressa
richiesta.
8. Durante l'incontro di cui al comma 7 il magistrato di
sorveglianza indica al condannato le finalità dell'istituto
del lavoro civico, promuove il dialogo con il soggetto o
l'ente richiedente al fine di addivenire all'affidamento e
alla determinazione delle modalità di effettuazione del lavoro
civico e, ottenuta la conferma dell'istanza di ammissione e
della richiesta di affidamento al lavoro civico, provvede a
dare attuazione alla stessa.
9. Il decreto di cui al comma 3 indica il luogo di
lavoro, la tipologia di mansioni, gli orari di lavoro, la data
di decorrenza dell'attività lavorativa e la data di cessazione
della medesima, le previste modifiche o passaggi ad altri
soggetti o enti richiedenti, le generalità del soggetto cui è
affidato il condannato nell'espletamento del lavoro civico
nonché la facoltà di quest'ultimo di modificare gli orari e la
tipologia di lavoro in base alle esigenze del soggetto o
dell'ente affidatario.
10. Su indicazione del richiedente il decreto individua
il responsabile dell'ente al quale il condannato è affidato.
Tale soggetto è tenuto alla vigilanza sull'attività lavorativa
svolta dal condannato, sulla partecipazione e sulla solerzia
da questi dimostrate e assume l'obbligo di relazione
trimestrale al magistrato di sorveglianza. In nessun caso tale
soggetto può essere ritenuto responsabile per le assenze e le
manchevolezze dimostrate dal condannato, salva le
responsabilità penale per fatto proprio. Il responsabile
dell'affidamento assume nei confronti del condannato i poteri
del privato datore di lavoro. L'ente richiedente individua la
persona fisica appartenente all'amministrazione stessa cui il
condannato è affidato, che diviene altresì responsabile del
procedimento amministrativo osservate le disposizioni di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
11. Il decreto è notificato al condannato e al soggetto o
all'ente richiedente cui è affidato, e comunicato al pubblico
ministero.
12. Il condannato ammesso al lavoro civico non è
considerato in stato di detenzione.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
Articolo 6.
(Violazioni degli obblighi e revoca della misura).
1. Nel caso di violazioni reiterate alle prescrizioni di
cui all'articolo 7, il magistrato di sorveglianza revoca con
decreto motivato la misura, computando comunque i giorni di
effettivo lavoro svolti ai fini dell'espiazione della pena.
2. La misura è altresì revocata se intervengono ordinanze
applicative di misure cautelari o ulteriori ordini di
carcerazione per cause diverse da quelle per le quali è stato
disposto il lavoro civico ovvero una condanna per il reato di
cui all'articolo 9. I giorni di effettivo lavoro si computano
comunque ai fini dell'espiazione della pena.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
Articolo 7.
(Divieto di espatrio).
1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 7, è
imposto il divieto di espatrio, il sequestro del passaporto,
degli altri documenti di identità validi per l'espatrio. Del
provvedimento è data notizia al Comune di residenza affinché
si provveda al rilascio di documenti di identità sostitutivi
non validi per l'espatrio.
Articolo 8.
(Prescrizioni).
1. Con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 7,
sono applicate al condannato le seguenti prescrizioni:
a) obbligo di dimora presso il luogo ove è svolta
l'attività lavorativa ovvero, qualora non sia garantito un
alloggio, presso l'abitazione del condannato, con facoltà di
movimento per raggiungere il luogo di lavoro e le altre
prescrizioni relative al viaggio;
b) divieto al condannato di portare con sé armi e
di allontanarsi dal luogo di residenza o di alloggio assegnato
dopo le ore 22 e prima delle ore 7, senza preventiva
autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che può
concederla per motivi di lavoro e di salute.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 281
e 283 del codice di procedura penale.
3. Sull'osservanza delle prescrizioni lavorative imposte
dal magistrato di sorveglianza vigilano il responsabile
dell'affidamento e, ai fini del reinserimento sociale, i
servizi sociali dell'amministrazione penitenziaria in concorso
con quelli territoriali. Il responsabile dell'affidamento ha
l'obbligo di rilevare le violazioni alle prescrizioni
lavorative imposte con il decreto di cui all'articolo 4 e di
segnalarle al magistrato di sorveglianza per il tramite
dell'ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri
competente per territorio, salvi gli autonomi controlli
effettuati dai medesimi organi.
4. L'Ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente vigila sull'osservanza
delle ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo.
Qualora il condannato sia assegnato in ausilio al Corpo
forestale dello Stato, la vigilanza sulle medesime
prescrizioni spetta a tale corpo. Sono sempre ammessi visite e
controlli da parte dei servizi sociali e delle Forze
dell'ordine di cui al presente comma.
(Alternativo all'articolo 7 del testo della
Commissione).
Articolo 9.
(Violazioni delle prescrizioni lavorative).
1. Il condannato che senza giusto motivo o senza
autorizzazione non si reca nel luogo in cui deve svolgere il
lavoro civico ovvero lo abbandona è punito con la reclusione
sino ad un anno. Con la condanna il beneficio è immediatamente
revocato dallo stesso giudice che procede.
2. In caso di condanna ai sensi del comma 1, non si
applicano le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. La competenza per il delitto di cui al citato
comma i è attribuita al tribunale in composizione
monocratica.
Articolo 10.
(Estinzione della misura).
1. Espletato il lavoro civico il magistrato di
sorveglianza dichiara con decreto l'intervenuta espiazione
della pena e dispone la cessazione di tutte le prescrizioni
imposte con l'originario decreto di ammissione al lavoro
civico.
Articolo 11.
(Relazione al Parlamento e regolamento di
attuazione).
1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al
Parlamento in merito allo stato di attuazione della presente
legge.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con
proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto
1988, n. 400.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Articolo 12.
(Disposizione finanziaria).
1. Dalle misure di affidamento ai lavoro civico non può
derivare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato. I
soggetti o gli enti di cui all'articolo 2 fanno fronte alle
spese loro derivanti dall'attribuzione di vitto ed,
eventualmente, di alloggio, e dall'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro in favore dei soggetti loro
affidati tramite i benefici economici ottenuti dall'attività
lavorativa stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in
termini di risparmio di spese.