XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3323 - 3386-A-bis




        Onorevoli Colleghi! - Il testo A.C. 3323-3386-A, ad avviso del Gruppo della Lega Nord Padania, cela una ipotesi di indulto, come risulta da tutta una serie di elementi strutturali.
        Innanzitutto, per quanto riguarda la natura dell'istituto, va osservato che essa non costituisce una ipotesi di misura alternativa alla detenzione, ma un mero beneficio clemenziale; infatti, viene sospesa l'esecuzione della pena detentiva, senza essere sostituita con altra misura restrittiva della libertà personale, al punto che l'articolo 7, alla lettera c), prevede che il beneficiano "si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21".
        Inoltre, esattamente come avviene in tema di indulto, è prevista l'applicazione della proponenda misura sospensiva per una indiscriminata categoria di soggetti che si trovino in stato di detenzione, quali i condannati che abbiano scontato un quarto della pena inflitta e che abbiano ancora da scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, con previsione dell'applicabilità dell'istituto sospensivo della detenzione una tantum nei confronti dei condannati in stato di detenzione.
        Allo stesso modo sono previste specifiche ipotesi di esclusioni oggettive e soggettive dal beneficio, in particolare per i recidivi, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
        Per quanto concerne poi gli effetti sulla pena, è da notare come questa sia semplicemente sospesa e, una volta trascorso il periodo dei cinque anni, sia addirittura dichiarata estinta. Estinzione, però, che non avviene a seguito di espiazione della pena, tanto che il condannato, durante il periodo di sospensione della pena, non è più un detenuto.
        Ciò è confermato dal fatto che la violazione delle prescrizioni (assunte volontariamente) o la commissione del reato determina la revoca della sola sospensione, ma non integra il reato di evasione o di altro reato specifico, come normalmente dovrebbe avvenire qualora si trattasse di una misura alternativa. Pertanto, le prescrizioni che vengono applicate al beneficiario rappresentano semplicemente delle condizioni alle quali soggiacere per ottenere l'estinzione della pena, così come avviene nelle ipotesi di indulto condizionato. Inoltre la cosiddetta "sospensione dell'esecuzione della pena detentiva" opera automaticamente, ma il detenuto può rinunciarvi, come può fare quando viene applicato l'indulto.
        Dalle brevi considerazioni svolte, risulta evidente come questo istituto, per molti aspetti, sia assimilabile ai provvedimenti di clemenza e, come tale, non potrebbe conseguire altro risultato che un momentaneo effetto deflativo della popolazione carceraria. Ad avviso del Gruppo della Lega Nord Padania la strada giusta da intraprendere è quella di creare una misura alternativa alla detenzione, che sia utile a ridurre in modo permanente il numero dei detenuti reclusi in carcere e dove l'effetto estintivo della pena sia collegato allo svolgimento di un lavoro civico. Infatti in un sistema carcerario che pone tra i suoi fini la riabilitazione e la reintegrazione sociale del detenuto, il momento del lavoro rappresenta oltre che un formidabile strumento di prevenzione di nuovi episodi di criminalità, una forma essenziale ed una possibilità concreta di riscatto morale ed umano per il soggetto costretto in carcere. Si propone, pertanto, che il condannato possa fare richiesta di ammissione al "lavoro civico non retribuito", intendendosi con tale espressione una forma di collaborazione con le istituzioni pubbliche al fine di rendersi utili per la società, consentendo il raggiungimento di vari obiettivi, tra i quali un riavvicinamento al lavoro come strumento per realizzare la personalità del singolo nell'ambito della società civile; l'utilizzazione dei condannati ammessi al beneficio da parte delle pubbliche amministrazioni e di altri enti, che potrebbero in tal modo usufruirne per migliorare i loro servizi pubblici; introdurre una forma alternativa di espiazione della pena che non si limiti all'osservanza delle regole di comportamento, ma si qualifichi per una partecipazione attiva del condannato al proprio reinserimento sociale.
        Pertanto, il presente testo alternativo stabilisce che i detenuti che stiano scontando una pena non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, possano presentare domanda di ammissione al lavoro civico non retribuito al competente magistrato di sorveglianza. Il lavoro civico, svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, consiste nella fornitura di attività lavorativa nei campi dell'ecologia, della manutenzione programmata del territorio, della protezione civile, della prevenzione contro gli incendi e in molti altri servizi utili per la collettività. Questa possibilità non potrà riguardare, per ovvi motivi, coloro che si siano macchiati di alcuni reati gravi, quali quelli enunciati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
        Quanto prescritto, oltre ad assolvere ad una finalità rieducativa della pena, avrà dei benefici concreti per il recluso, individuabili sia nella possibilità di uscire dalla struttura carceraria e sia in una detrazione di pena pari a due giorni per ogni giorno di lavoro civico svolto. Ovviamente le detrazioni di pena previste non andranno ad aggiungersi alle riduzioni di pena già contemplate dalla legge sull'ordinamento penitenziario. La vigilanza ed il controllo sui soggetti che svolgono queste attività lavorative sono esercitate dal responsabile dell'affidamento in collaborazione con le Forze dell'ordine tra cui, per le caratteristiche intrinseche del lavoro civico, il Corpo Forestale dello Stato che, essendo Forza di Polizia in base a quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, può essere chiamato in tutta tranquillità a svolgere servizi di ordine e sicurezza pubblica. Resta il fatto che l'abbandono del lavoro o la non reperibilità comporta la reclusione sino ad un anno e la revoca immediata del beneficio. Rispondendo ai requisiti prima illustrati l'istituto del lavoro civico non può comportare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato.
        In conclusione, la scelta di offrire opportunità concrete di lavoro ai detenuti rappresenta un valido strumento affinché gli stessi, una volta rientrati nella società, non continuino a delinquere. Per tale motivo, e per contribuire a risolvere anche il problema del sovraffollamento all'interno delle carceri, è importante dare un impulso sempre maggiore a questo tipo di offerte di lavoro all'esterno dei penitenziari, piuttosto che studiare la introduzione di nuovi istituti come la sospensione dell'esecuzione della pena, dove il detenuto aspetta passivamente senza prendere parte attiva ai processi lavorativi della società civile. Oltre che un fatto rieducativo, la premessa per un reinserimento, il lavoro civico può diventare anche un investimento per la società, in quanto consiste in una attività utile per tutta la collettività.
        Una tale scelta consente di soddisfare appieno il principio cardine enunciato dalla nostra Costituzione sulla finalità rieducativa della pena, senza, peraltro, pregiudicare la certezza ed effettività della stessa. Certezza ed affettività indispensabili a garantire l'ordine, la stabilità e la sicurezza della società civile.

Carolina LUSSANA,
Relatore di minoranza.

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


Articolo 1.

(Lavoro civico non retribuito).

          1. I detenuti che devono scontare pena una detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, sia essa reclusione o arresto, su apposita istanza sono ammessi a svolgere un lavoro civico non retribuito. Il beneficio non è concesso a quanti non abbiano espiato almeno la metà della pena detentiva.
          2. Il lavoro civico consiste nell'espletamento di attività lavorativa non retribuita esclusivamente in favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, preferibilmente nell'ambito della provincia di residenza o del comune di residenza, per almeno sei ore giornaliere e continuativamente fino all'espiazione della pena residua; non è ammesso l'espletamento del lavoro civico nei giorni festivi se non a richiesta del condannato. Un giorno di lavoro civico corrisponde a due giorni di pena detentiva. Il periodo di pena espiato mediante assegnazione al lavoro civico non può essere computato ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i due benefici sono tra loro alternativi e non cumulabili.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).


Articolo 2.

(Esclusioni oggettive).

          1. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui all'articolo 1 i detenuti e gli internati per i seguenti delitti:

                a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

                b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

                c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

                d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

                e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

                f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;


          (*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 6 e 9 del testo della Commissione.
                g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

                h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

                i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

                l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

                m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

                n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

                o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

                p) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 291-ter, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione).


Articolo 3.

(Esclusioni soggettive).

          1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

                a) di chi vi ha rinunciato;


                b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.


                c) di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione).

Articolo 4.

(Soggetti beneficiati e tipologie di attività).

          1. Il lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali. L'attività può essere svolta anche in favore di enti strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
          2. Gli enti di cui al comma 1 assegnano di preferenza gli ammessi al lavoro civico alle seguenti mansioni:

                a) attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di conservazione delle strade e dei cimiteri, servizi mortuari, servizi di nettezza urbana, servizi ecologici e di salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione civile, di manutenzione programmata del territorio, di soccorso pubblico o privato, di tutela della flora e della fauna;

                b) attività di ausilio dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle autorità di bacino;

                c) altre mansioni d'ordine indicate dal responsabile dell'amministrazione a cui è affidato il condannato, purché utili alla collettività.

          3. Il lavoro civico non è ammesso in riferimento alle funzioni di difesa dello Stato, di amministrazione della giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e di polizia giudiziaria.
          4. Gli ammessi al lavoro civico non possono espletare mansioni presso gli uffici territoriali del Governo, presso le sedi centrali dei Ministeri e degli organi di Governo nazionale, nonché presso le sedi degli organi costituzionali centrali.
          5. Gli ammessi al lavoro civico possono espletare esclusivamente mansioni d'ordine e di prestazione di opera meramente materiale, e non possono in alcun caso ricoprire le funzioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica utilità.


Articolo 5.

(Istanza di ammissione al lavoro civico. Richiesta di
assegnazione di lavoratori civici).

          1. I detenuti di cui all'articolo 1, comma 1, possono presentare istanza di ammissione al lavoro civico al competente magistrato di sorveglianza per il tramite del direttore dell'istituto di pena in cui sono ristretti. La domanda deve indicare le generalità del detenuto, i motivi della attuale detenzione, la località di residenza fuori dal carcere, l'attività lavorativa svolta in precedenza, i titoli di studio posseduti, le qualifiche professionali, la disponibilità a svolgere il lavoro civico e il luogo in cui si intende risiedere qualora il soggetto o l'ente di assegnazione non possa garantire un alloggio.
          2. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 predispongono una richiesta di assegnazione di lavoratori civici nella quale individuano una o più attività che possono formare oggetto di lavoro civico espletabile per un massimo di diciotto mesi consecutivi. Per il raggiungimento ditale periodo è altresì possibile prevedere il cumulo di differenti attività o mansioni in successione temporale presso il medesimo richiedente. La richiesta può essere rivolta ad ottenere l'assegnazione di soggetti da attribuire al servizio anche in soprannumero rispetto al personale istituzionalmente impiegato ove necessario a garantire l'efficienza, l'economicità e la migliore fruibilità del servizio reso ai cittadini dal soggetto o dell'ente richiedente.
          3. Nella richiesta di cui al comma 2 è altresì individuato quale tipo di trattamento aggiuntivo è garantito in favore del lavoratore civico esclusivamente in termini di disponibilità di locali per l'alloggio notturno. In ogni caso devono essere garantite la somministrazione del vitto a carico del richiedente e la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
          4. La richiesta di assegnazione del lavoratore civico è presentata al direttore dell'istituto di pena situato nella medesima provincia in cui ha sede il soggetto o l'ente richiedente, ovvero qualora vi siano più istituti di pena, nell'ambito della medesima provincia, a quello più vicino per distanza chilometrica stradale.
          5. Il direttore dell'istituto di pena provvede a trasmettere le istanze di ammissione al lavoro civico e le richieste di assegnazione di lavoratori civici al magistrato di sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
          6. Il magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti di cui al comma 1, provvede sull'istanza di ammissione individuando il soggetto o l'ente richiedente in grado di soddisfare in maniera più adeguate le seguenti esigenze:

                a) maggiore prossimità del richiedente al luogo di residenza del condannato ove non sia garantito l'alloggio;

                b) continuatività del lavoro civico anche mediante abbinamento in successione di più attività lavorative per il medesimo richiedente, ovvero mediante predeterminazione di successivi periodi di attività lavorative presso diversi richiedenti.

          7. L'ammissione al lavoro civico è disposta con decreto motivato del magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero e previo incontro tra il condannato e il soggetto o l'ente richiedente, ovvero i soggetti o gli enti richiedenti qualora per il completamento del periodo di diciotto mesi si renda necessaria l'assegnazione successiva a più richiedenti. All'incontro può partecipare il difensore di fiducia, ovvero un difensore d'ufficio se il condannato ne faccia espressa richiesta.
          8. Durante l'incontro di cui al comma 7 il magistrato di sorveglianza indica al condannato le finalità dell'istituto del lavoro civico, promuove il dialogo con il soggetto o l'ente richiedente al fine di addivenire all'affidamento e alla determinazione delle modalità di effettuazione del lavoro civico e, ottenuta la conferma dell'istanza di ammissione e della richiesta di affidamento al lavoro civico, provvede a dare attuazione alla stessa.
          9. Il decreto di cui al comma 3 indica il luogo di lavoro, la tipologia di mansioni, gli orari di lavoro, la data di decorrenza dell'attività lavorativa e la data di cessazione della medesima, le previste modifiche o passaggi ad altri soggetti o enti richiedenti, le generalità del soggetto cui è affidato il condannato nell'espletamento del lavoro civico nonché la facoltà di quest'ultimo di modificare gli orari e la tipologia di lavoro in base alle esigenze del soggetto o dell'ente affidatario.
          10. Su indicazione del richiedente il decreto individua il responsabile dell'ente al quale il condannato è affidato. Tale soggetto è tenuto alla vigilanza sull'attività lavorativa svolta dal condannato, sulla partecipazione e sulla solerzia da questi dimostrate e assume l'obbligo di relazione trimestrale al magistrato di sorveglianza. In nessun caso tale soggetto può essere ritenuto responsabile per le assenze e le manchevolezze dimostrate dal condannato, salva le responsabilità penale per fatto proprio. Il responsabile dell'affidamento assume nei confronti del condannato i poteri del privato datore di lavoro. L'ente richiedente individua la persona fisica appartenente all'amministrazione stessa cui il condannato è affidato, che diviene altresì responsabile del procedimento amministrativo osservate le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
          11. Il decreto è notificato al condannato e al soggetto o all'ente richiedente cui è affidato, e comunicato al pubblico ministero.
          12. Il condannato ammesso al lavoro civico non è considerato in stato di detenzione.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione).


Articolo 6.

(Violazioni degli obblighi e revoca della misura).

          1. Nel caso di violazioni reiterate alle prescrizioni di cui all'articolo 7, il magistrato di sorveglianza revoca con decreto motivato la misura, computando comunque i giorni di effettivo lavoro svolti ai fini dell'espiazione della pena.
          2. La misura è altresì revocata se intervengono ordinanze applicative di misure cautelari o ulteriori ordini di carcerazione per cause diverse da quelle per le quali è stato disposto il lavoro civico ovvero una condanna per il reato di cui all'articolo 9. I giorni di effettivo lavoro si computano comunque ai fini dell'espiazione della pena.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione).

Articolo 7.

(Divieto di espatrio).

          1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 7, è imposto il divieto di espatrio, il sequestro del passaporto, degli altri documenti di identità validi per l'espatrio. Del provvedimento è data notizia al Comune di residenza affinché si provveda al rilascio di documenti di identità sostitutivi non validi per l'espatrio.


Articolo 8.

(Prescrizioni).

          1. Con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 7, sono applicate al condannato le seguenti prescrizioni:

                a) obbligo di dimora presso il luogo ove è svolta l'attività lavorativa ovvero, qualora non sia garantito un alloggio, presso l'abitazione del condannato, con facoltà di movimento per raggiungere il luogo di lavoro e le altre prescrizioni relative al viaggio;

                b) divieto al condannato di portare con sé armi e di allontanarsi dal luogo di residenza o di alloggio assegnato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che può concederla per motivi di lavoro e di salute.

          2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 281 e 283 del codice di procedura penale.
          3. Sull'osservanza delle prescrizioni lavorative imposte dal magistrato di sorveglianza vigilano il responsabile dell'affidamento e, ai fini del reinserimento sociale, i servizi sociali dell'amministrazione penitenziaria in concorso con quelli territoriali. Il responsabile dell'affidamento ha l'obbligo di rilevare le violazioni alle prescrizioni lavorative imposte con il decreto di cui all'articolo 4 e di segnalarle al magistrato di sorveglianza per il tramite dell'ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, salvi gli autonomi controlli effettuati dai medesimi organi.
          4. L'Ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente vigila sull'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo. Qualora il condannato sia assegnato in ausilio al Corpo forestale dello Stato, la vigilanza sulle medesime prescrizioni spetta a tale corpo. Sono sempre ammessi visite e controlli da parte dei servizi sociali e delle Forze dell'ordine di cui al presente comma.

(Alternativo all'articolo 7 del testo della Commissione).


Articolo 9.

(Violazioni delle prescrizioni lavorative).

          1. Il condannato che senza giusto motivo o senza autorizzazione non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro civico ovvero lo abbandona è punito con la reclusione sino ad un anno. Con la condanna il beneficio è immediatamente revocato dallo stesso giudice che procede.
          2. In caso di condanna ai sensi del comma 1, non si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La competenza per il delitto di cui al citato comma i è attribuita al tribunale in composizione monocratica.


Articolo 10.

(Estinzione della misura).

          1. Espletato il lavoro civico il magistrato di sorveglianza dichiara con decreto l'intervenuta espiazione della pena e dispone la cessazione di tutte le prescrizioni imposte con l'originario decreto di ammissione al lavoro civico.


Articolo 11.

(Relazione al Parlamento e regolamento di
attuazione).

          1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento in merito allo stato di attuazione della presente legge.
          2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione).


Articolo 12.

(Disposizione finanziaria).

          1. Dalle misure di affidamento ai lavoro civico non può derivare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato. I soggetti o gli enti di cui all'articolo 2 fanno fronte alle spese loro derivanti dall'attribuzione di vitto ed, eventualmente, di alloggio, e dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore dei soggetti loro affidati tramite i benefici economici ottenuti dall'attività lavorativa stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in termini di risparmio di spese.



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