XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3314




        Onorevoli Deputati! - La conclusione del Memorandum d'Intesa in oggetto tra Italia e Sri Lanka si è resa necessaria per adeguare il testo del Trattato di estradizione del 1873, tuttora vigente, alle mutate esigenze della cooperazione giudiziaria fra i due Paesi. La necessità di procedere con urgenza alla modifica del citato Trattato è stata determinata da un caso di cronaca, che ha sollevato scalpore presso l'opinione pubblica del nostro Paese ed ha spinto il Governo ad intervenire.
        Nel 1998 un cittadino dello Sri Lanka si rese colpevole dell'omicidio di una cardiologa milanese; successivamente egli si rifugiò in Sri Lanka, dove rese piena confessione agli agenti dell'Interpol.
        L'autorità giudiziaria italiana, al momento di avanzare la domanda di estradizione si rese conto che il quadro giuridico-normativo esistente non avrebbe consentito la sua consegna al nostro Paese, né un suo eventuale giudizio in Sri Lanka (secondo il principio vigente in materia nelle più moderne Convenzioni di estradizione, aut dedere aut judicare).
        Il Trattato del 1873, infatti, escludeva, all'articolo 3, la possibilità per gli Stati Contraenti di estradare i propri cittadini; inoltre, non prevedendo il locale codice penale la punibilità dei reati commessi all'estero da propri cittadini, quella magistratura non poteva giudicare, nella menzionata fattispecie, il proprio cittadino. Infine, il Trattato del 1873 non prevedeva la concessione dell'estradizione qualora la persona richiesta fosse stata condannata in contumacia.
        Il presente Memorandum d'Intesa risolve pienamente il problema sopra citato, modificando il suesposto quadro giuridico e permettendo di evitare il ripetersi di analoghi casi in futuro.
        Tale Memorandum comporta, infatti, l'abrogazione degli articoli III e IV del Trattato del 1873, eliminando così il divieto di estradizione del cittadino e del cittadino naturalizzato. Viene soppresso anche l'ultimo paragrafo dell'articolo IX, relativo al divieto di estradare sulla base di sentenze pronunciate in contumacia. Inoltre, come garantito dal richiamo alle condizioni previste nell'articolo XIX del Trattato del 1873, il Trattato stesso, così come modificato dal presente Memorandum, si applica anche ai reati per i quali è richiesta l'estradizione commessi prima della data di entrata in vigore del Memorandum stesso.
        Infine l'ordinamento dello Sri Lanka non prevede che il Memorandum venga sottoposto a ratifica parlamentare; per lo Sri Lanka, quindi, il Trattato così come modificato è, pertanto, già in vigore.
        Nel Memorandum le Parti si impegnano, infine, a concludere un nuovo accordo di estradizione, che dovrebbe sostituire interamente il Trattato del 1873. In considerazione, tuttavia, delle notevoli differenze fra l'ordinamento giuridico italiano e quello dello Sri Lanka, la formulazione di tale nuovo testo richiederà tempi lunghi; si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla ratifica del presente Memorandum.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo: analisi del quadro normativo.

          Il provvedimento si propone di modificare talune disposizioni del Trattato di estradizione dei malfattori firmato a Roma il 5 febbraio 1873, in vigore fra l'Italia e la Repubblica dello Sri Lanka, in attesa della prevista revisione dell'intero accordo al fine di adeguarlo alle mutate situazioni giuridiche nei due Paesi.
          Vengono in particolare abrogati gli articoli III e IV i quali, in deroga all'articolo I, escludono per ciascuna Parte l'obbligo di estradizione di un proprio cittadino e l'ultimo paragrafo dell'articolo IX che esclude l'obbligo di estradizione in caso di sentenza in contumacia.
          Va inoltre rilevato che, con le modifiche indicate, il Trattato si conformerebbe al principio classico a cui si ispira la generalità delle moderne convenzioni in materia di estradizione, quello dell'aut dedere aut judicare.
          L'iniziativa legislativa si rende necessaria per la modifica di norme di fonte primaria non essendo stata la materia da essa disciplinata oggetto di interventi di delegificazione.


B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          Le suddette disposizioni non incidono sull'ordinamento italiano ma modificano esclusivamente quello della Controparte il cui sistema penale non prevede la punibilità dei reati commessi all'estero né riconosce la validità delle sentenze in contumacia.
          Non sussistono pertanto profili di incompatibilità con leggi e regolamenti, con la normativa comunitaria, né con le competenze delle regioni, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, che non si estendono alle materie disciplinate dall'accordo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          I destinatari del provvedimento vanno individuati, sul piano nazionale, nelle autorità giudiziarie italiane le quali dovranno attrezzarsi per giudicare o estradare soggetti precedentemente non estradabili e, sul piano internazionale, negli organi giudiziari della Controparte.
          I destinatari indiretti vanno genericamente individuati in tutti i soggetti rientranti nella giurisdizione dei due Paesi potenzialmente suscettibili di provvedimenti di estradizione, ovvero in tutti i soggetti interessati al perseguimento o all'esecuzione della pena di imputati o di condannati di nazionalità della Controparte.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          L'intervento normativo risponde alla esigenza giuridica di estendere a titolo transitorio e in attesa della generale revisione del Trattato del 1873, il campo di applicazione dell'accordo a talune fattispecie tradizionalmente contemplate dalle moderne convenzioni in materia di estradizione e, più in generale, al principio ormai universalmente riconosciuto dell'aut dedere aut judicare.
          L'iniziativa risponde altresì all'esigenza sociale di individuare in tempi contenuti una soluzione equa ad un caso che ha avuto una forte risonanza sull'opinione pubblica italiana relativo ad un cittadino dello Sri Lanka riparato nel proprio Paese e reo confesso di un omicidio in Italia di un cittadino italiano ma non punibile in quello Stato dal momento che il sistema penale locale non prevede il perseguimento di reati commessi all'estero e non riconosce le sentenze in contumacia, né estradabile in virtù della deroga contenuta nell'articolo III del vigente Trattato bilaterale.
          La soluzione individuata sarebbe immediatamente applicabile al caso citato in quanto l'ordinamento della Controparte non prevede procedure di ratifica parlamentare per questo tipo di accordi.


C) Impatto diretto o indiretto sull'organizzazione e sull'attività della pubblica amministrazione.

          Al provvedimento, che incide sull'attività delle autorità giudiziarie dei due Paesi firmatari dell'accordo le quali dovranno esaminare le nuove fattispecie di estradizione, non sono collegabili apprezzabili riflessi di tipo organizzativo o finanziario atteso che il potenziale incremento di attività dell'Amministrazione giudiziaria italiana conseguente alle domande fondate sulle nuove fattispecie è compensato dal potenziale trasferimento di altrettante attività alle autorità della Controparte.




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