XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3314
Onorevoli Deputati! - La conclusione del Memorandum
d'Intesa in oggetto tra Italia e Sri Lanka si è resa
necessaria per adeguare il testo del Trattato di estradizione
del 1873, tuttora vigente, alle mutate esigenze della
cooperazione giudiziaria fra i due Paesi. La necessità di
procedere con urgenza alla modifica del citato Trattato è
stata determinata da un caso di cronaca, che ha sollevato
scalpore presso l'opinione pubblica del nostro Paese ed ha
spinto il Governo ad intervenire.
Nel 1998 un cittadino dello Sri Lanka si rese colpevole
dell'omicidio di una cardiologa milanese; successivamente egli
si rifugiò in Sri Lanka, dove rese piena confessione agli
agenti dell'Interpol.
L'autorità giudiziaria italiana, al momento di avanzare la
domanda di estradizione si rese conto che il quadro
giuridico-normativo esistente non avrebbe consentito la sua
consegna al nostro Paese, né un suo eventuale giudizio in Sri
Lanka (secondo il principio vigente in materia nelle più
moderne Convenzioni di estradizione, aut dedere aut
judicare).
Il Trattato del 1873, infatti, escludeva, all'articolo 3,
la possibilità per gli Stati Contraenti di estradare i propri
cittadini; inoltre, non prevedendo il locale codice penale la
punibilità dei reati commessi all'estero da propri cittadini,
quella magistratura non poteva giudicare, nella menzionata
fattispecie, il proprio cittadino. Infine, il Trattato del
1873 non prevedeva la concessione dell'estradizione qualora la
persona richiesta fosse stata condannata in contumacia.
Il presente Memorandum d'Intesa risolve pienamente il
problema sopra citato, modificando il suesposto quadro
giuridico e permettendo di evitare il ripetersi di analoghi
casi in futuro.
Tale Memorandum comporta, infatti, l'abrogazione degli
articoli III e IV del Trattato del 1873, eliminando così il
divieto di estradizione del cittadino e del cittadino
naturalizzato. Viene soppresso anche l'ultimo paragrafo
dell'articolo IX, relativo al divieto di estradare sulla base
di sentenze pronunciate in contumacia. Inoltre, come garantito
dal richiamo alle condizioni previste nell'articolo XIX del
Trattato del 1873, il Trattato stesso, così come modificato
dal presente Memorandum, si applica anche ai reati per i quali
è richiesta l'estradizione commessi prima della data di
entrata in vigore del Memorandum stesso.
Infine l'ordinamento dello Sri Lanka non prevede che il
Memorandum venga sottoposto a ratifica parlamentare; per lo
Sri Lanka, quindi, il Trattato così come modificato è,
pertanto, già in vigore.
Nel Memorandum le Parti si impegnano, infine, a concludere
un nuovo accordo di estradizione, che dovrebbe sostituire
interamente il Trattato del 1873. In considerazione, tuttavia,
delle notevoli differenze fra l'ordinamento giuridico italiano
e quello dello Sri Lanka, la formulazione di tale nuovo testo
richiederà tempi lunghi; si ritiene, pertanto, opportuno
procedere alla ratifica del presente Memorandum.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo: analisi del quadro
normativo.
Il provvedimento si propone di modificare talune
disposizioni del Trattato di estradizione dei malfattori
firmato a Roma il 5 febbraio 1873, in vigore fra l'Italia e la
Repubblica dello Sri Lanka, in attesa della prevista revisione
dell'intero accordo al fine di adeguarlo alle mutate
situazioni giuridiche nei due Paesi.
Vengono in particolare abrogati gli articoli III e IV i
quali, in deroga all'articolo I, escludono per ciascuna Parte
l'obbligo di estradizione di un proprio cittadino e l'ultimo
paragrafo dell'articolo IX che esclude l'obbligo di
estradizione in caso di sentenza in contumacia.
Va inoltre rilevato che, con le modifiche indicate, il
Trattato si conformerebbe al principio classico a cui si
ispira la generalità delle moderne convenzioni in materia di
estradizione, quello dell'aut dedere aut judicare.
L'iniziativa legislativa si rende necessaria per la
modifica di norme di fonte primaria non essendo stata la
materia da essa disciplinata oggetto di interventi di
delegificazione.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti. Analisi della compatibilità
dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le
competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Le suddette disposizioni non incidono sull'ordinamento
italiano ma modificano esclusivamente quello della Controparte
il cui sistema penale non prevede la punibilità dei reati
commessi all'estero né riconosce la validità delle sentenze in
contumacia.
Non sussistono pertanto profili di incompatibilità con
leggi e regolamenti, con la normativa comunitaria, né con le
competenze delle regioni, sia a statuto ordinario sia a
statuto speciale, che non si estendono alle materie
disciplinate dall'accordo.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
I destinatari del provvedimento vanno individuati, sul
piano nazionale, nelle autorità giudiziarie italiane le quali
dovranno attrezzarsi per giudicare o estradare soggetti
precedentemente non estradabili e, sul piano internazionale,
negli organi giudiziari della Controparte.
I destinatari indiretti vanno genericamente individuati
in tutti i soggetti rientranti nella giurisdizione dei due
Paesi potenzialmente suscettibili di provvedimenti di
estradizione, ovvero in tutti i soggetti interessati al
perseguimento o all'esecuzione della pena di imputati o di
condannati di nazionalità della Controparte.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'intervento normativo risponde alla esigenza giuridica
di estendere a titolo transitorio e in attesa della generale
revisione del Trattato del 1873, il campo di applicazione
dell'accordo a talune fattispecie tradizionalmente contemplate
dalle moderne convenzioni in materia di estradizione e, più in
generale, al principio ormai universalmente riconosciuto
dell'aut dedere aut judicare.
L'iniziativa risponde altresì all'esigenza sociale di
individuare in tempi contenuti una soluzione equa ad un caso
che ha avuto una forte risonanza sull'opinione pubblica
italiana relativo ad un cittadino dello Sri Lanka riparato nel
proprio Paese e reo confesso di un omicidio in Italia di un
cittadino italiano ma non punibile in quello Stato dal momento
che il sistema penale locale non prevede il perseguimento di
reati commessi all'estero e non riconosce le sentenze in
contumacia, né estradabile in virtù della deroga contenuta
nell'articolo III del vigente Trattato bilaterale.
La soluzione individuata sarebbe immediatamente
applicabile al caso citato in quanto l'ordinamento della
Controparte non prevede procedure di ratifica parlamentare per
questo tipo di accordi.
C) Impatto diretto o indiretto sull'organizzazione e
sull'attività della pubblica amministrazione.
Al provvedimento, che incide sull'attività delle autorità
giudiziarie dei due Paesi firmatari dell'accordo le quali
dovranno esaminare le nuove fattispecie di estradizione, non
sono collegabili apprezzabili riflessi di tipo organizzativo o
finanziario atteso che il potenziale incremento di attività
dell'Amministrazione giudiziaria italiana conseguente alle
domande fondate sulle nuove fattispecie è compensato dal
potenziale trasferimento di altrettante attività alle autorità
della Controparte.