XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3257-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3257 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
AMORUSO, Relatore.
Allegato
In linea di principio, la sottoscrizione di atti
bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una
particolare area-regione, di squisita valenza politica,
considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni
assunti in ambito internazionale.
In particolare l'Accordo con la Romania, conforme al
Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Romania del
luglio 1991, al Documento di Vienna del 1992 e ad altri
Documenti di particolare importanza concernenti
l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,
ha lo scopo, come stabilito dall'articolo 1, di sviluppare la
cooperazione militare in uno spirito di amicizia e
comprensione reciproca.
In particolare, la collaborazione militare, di cui agli
articoli 2 e 3, si attua in determinati settori e forme,
alcuni dei quali di seguito elencati:
politica militare e di sicurezza, controllo armamenti e
disarmo;
organizzazione e gestione delle Forze armate, sistema
finanziario e di contabilità;
logistica e sanità militare, attività dei servizi di
topogeodesia e idrografia;
selezione, formazione e addestramento del personale
militare e civile;
produzione ed equipaggiamento con sistemi moderni di
difesa;
acquisto di materiali per la difesa, cooperazione tra
industrie produttrici nel campo della difesa e servizi di
controllo qualità dei prodotti forniti dai due Ministeri della
difesa;
storia militare, pubblicazioni e musei militari;
scambio di conferenzieri, studenti e materiale
didattico tra istituti di formazione militare;
scambio di visite ufficiali e di lavoro di delegazioni
guidate da rappresentanti di alto rango, scambio di visite tra
le navi e organizzazione di esercitazioni periodiche
aeronavali nel Mar Nero o nel Mediterraneo;
assistenza tecnica reciproca e cooperazione industriale
tra le società produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la
difesa;
manifestazioni culturali e sportive.
L'articolo 4 disciplina la gestione delle informazioni,
documenti e materiali classificati, secondo le norme previste
nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni
dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi
contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a
terzi senza l'assenso dell'altra Parte. Inoltre, si
puntualizza che, eventuali richieste di visita presso enti o
ditte che operano nel settore della difesa, dovranno essere
avanzate con 40 giorni di anticipo.
L'articolo 5 stabilisce che la cooperazione dovrà essere
compatibile con le leggi nazionali delle Parti e non potrà
contrastare con gli obblighi internazionali sottoscritti dai
due Paesi.
L'articolo 6 prevede, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dall'Accordo, l'istituzione di una
Commissione militare mista per le problematiche
politico-militari composta dai membri di entrambe le Parti,
che si riunirà alternativamente una volta l'anno in Italia e
in Romania.
L'articolo 7 contempla l'istituzione di un Comitato
tecnico misto, composto dai rappresentanti delle due Parti,
che tratterà esclusivamente la cooperazione nel settore dei
materiali.
L'articolo 8 stabilisce che annualmente verranno redatti
dalle Parti i piani di cooperazione bilaterale, definendo i
termini e le modalità della stessa.
L'articolo 9 disciplina gli aspetti finanziari delle
forme di cooperazione e l'obbligo, per ciascuna delle Parti,
di assicurare il risarcimento di eventuali danni provocati dal
personale militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti
previsti dall'Accordo.
Le eventuali controversie, che derivino dall'errata
interpretazione o applicazione dell'Accordo, in base
all'articolo 10, verranno risolte in via amichevole tra le
Parti.
L'articolo 11 prevede la possibilità di emendare o
modificare l'Accordo, mentre l'articolo 12 ne stabilisce
l'entrata in vigore, la durata e le modalità di recesso.
L'Accordo non incide su leggi o regolamenti in vigore, né
li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento
interno.
Tuttavia dalla sua applicazione graveranno oneri sul
bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica
che si allega.