XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3257-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3257 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

AMORUSO, Relatore.

Allegato


          In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
          In particolare l'Accordo con la Romania, conforme al Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Romania del luglio 1991, al Documento di Vienna del 1992 e ad altri Documenti di particolare importanza concernenti l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha lo scopo, come stabilito dall'articolo 1, di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e comprensione reciproca.
          In particolare, la collaborazione militare, di cui agli articoli 2 e 3, si attua in determinati settori e forme, alcuni dei quali di seguito elencati:

              politica militare e di sicurezza, controllo armamenti e disarmo;

              organizzazione e gestione delle Forze armate, sistema finanziario e di contabilità;

              logistica e sanità militare, attività dei servizi di topogeodesia e idrografia;

              selezione, formazione e addestramento del personale militare e civile;

              produzione ed equipaggiamento con sistemi moderni di difesa;

              acquisto di materiali per la difesa, cooperazione tra industrie produttrici nel campo della difesa e servizi di controllo qualità dei prodotti forniti dai due Ministeri della difesa;

              storia militare, pubblicazioni e musei militari;

              scambio di conferenzieri, studenti e materiale didattico tra istituti di formazione militare;

              scambio di visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da rappresentanti di alto rango, scambio di visite tra le navi e organizzazione di esercitazioni periodiche aeronavali nel Mar Nero o nel Mediterraneo;

              assistenza tecnica reciproca e cooperazione industriale tra le società produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la difesa;

              manifestazioni culturali e sportive.

          L'articolo 4 disciplina la gestione delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso dell'altra Parte. Inoltre, si puntualizza che, eventuali richieste di visita presso enti o ditte che operano nel settore della difesa, dovranno essere avanzate con 40 giorni di anticipo.
          L'articolo 5 stabilisce che la cooperazione dovrà essere compatibile con le leggi nazionali delle Parti e non potrà contrastare con gli obblighi internazionali sottoscritti dai due Paesi.
          L'articolo 6 prevede, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Accordo, l'istituzione di una Commissione militare mista per le problematiche politico-militari composta dai membri di entrambe le Parti, che si riunirà alternativamente una volta l'anno in Italia e in Romania.
          L'articolo 7 contempla l'istituzione di un Comitato tecnico misto, composto dai rappresentanti delle due Parti, che tratterà esclusivamente la cooperazione nel settore dei materiali.
          L'articolo 8 stabilisce che annualmente verranno redatti dalle Parti i piani di cooperazione bilaterale, definendo i termini e le modalità della stessa.
          L'articolo 9 disciplina gli aspetti finanziari delle forme di cooperazione e l'obbligo, per ciascuna delle Parti, di assicurare il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti previsti dall'Accordo.
          Le eventuali controversie, che derivino dall'errata interpretazione o applicazione dell'Accordo, in base all'articolo 10, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.
          L'articolo 11 prevede la possibilità di emendare o modificare l'Accordo, mentre l'articolo 12 ne stabilisce l'entrata in vigore, la durata e le modalità di recesso.
          L'Accordo non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.
          Tuttavia dalla sua applicazione graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si allega.




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