XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3256-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3256 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
CRAXI, Relatore
Allegato
L'immagine dell'Africa presso l'opinione pubblica
internazionale appare spesso legata al cliché di un
continente destinato ad un'inesorabile emarginazione. In
realtà, un'analisi più attenta verso la situazione economica
dei Paesi dell'Africa a sud del Sahara rivela un quadro assai
composito, nel quale convivono realtà diverse e spesso tra
loro divergenti, caratterizzato però globalmente da segni di
un accresciuto dinamismo dei mercati interni (favorito a sua
volta dai risultati macro-economici incoraggianti che si
stanno registrando in alcune aree del Continente, grazie al
concreto avvio di una liberalizzazione economica, ad una più
rigorosa applicazione delle politiche concordate con le
istituzioni finanziarie internazionali, ad un migliore impiego
dei fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo) e oggetto di
interesse degli operatori dei Paesi industrializzati, Italia
compresa.
Negli ultimi anni, le esportazioni italiane verso
l'Africa sub-sahariana hanno registrato, infatti, una costante
tendenza alla crescita (+26 per cento tra il 1997 e il 1998) e
gli investimenti diretti, che nel 1998 hanno fatto registrare
una crescita notevolissima, sono passati da 49 a 216 miliardi.
Parallelamente è aumentata la quota di mercato dell'Italia
nell'area africana (dal 5,4 per cento delle importazioni
mondiali del 1994 al 6,5 per cento del 1998) e il numero delle
imprese esportatrici (da 23.532 nel 1992 a 27.885 nel 1997,
pari al 16,2 per cento del totale delle imprese italiane
esportatrici).
Tale congiuntura impone la necessità di definire una
politica economico-commerciale dell'Italia nei confronti dei
Paesi africani a sud del Sahara volta a sviluppare
ulteriormente, in primo luogo, la creazione di un quadro
giuridico affidabile per gli operatori economici italiani
presenti nell'area, attraverso la conclusione di accordi
bilaterali per la promozione e la protezione degli
investimenti.
L'Accordo per la promozione e la protezione degli
investimenti con il Camerun nasce, quindi, dalla
considerazione della suesposta situazione, contemperata con le
mutue esigenze di entrambi i Paesi. Esso vuol fornire un
quadro organico agli imprenditori dei due Paesi creando le
condizioni più propizie per intensificare i rapporti
economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.
Il Camerun, infatti, è caratterizzato da un'economia
potenzialmente sana e diversificata, il cui settore primario è
sicuramente quello agricolo (cacao, legno, banane, caffè,
cotone e gomma) che impiega circa il 70 per cento della
popolazione attiva.
Quanto alle risorse minerarie oltre al petrolio "on
e off-shore", il Paese ha grandi riserve di bauxite,
sono presenti anche uranio, argilla industriale e marmi.
Dopo un periodo di crisi iniziato nella metà degli anni
'80, protrattasi fino al 1993, e determinato da fattori
esterni (crisi petrolifera e crollo dei prezzi di cacao, caffè
e cotone), il Governo camerunese ha attuato un piano di
aggiustamento basato su misure di bonifica delle finanze
pubbliche e di grandi riforme strutturali propedeutiche alla
liberalizzazione delle principali attività economiche. I buoni
risultati di tale politica, insieme alla svalutazione del FCFA
verificatasi nel 1994 ed al miglioramento dei prezzi mondiali
dei prodotti d'esportazione hanno permesso all'economia del
Paese di risollevarsi con una crescita positiva del PIL (3,3
per cento) grazie soprattutto alla forte ripresa delle
esportazioni.
I rapporti di interscambio tra l'Italia ed il Camerun,
dell'ordine di 972 miliardi di lire nel 1998, registrano un
incremento, sia pure in presenza di una flessione delle
importazioni, del 6,6 per cento e rappresentano un segnale
incoraggiante che va capitalizzato.
Le esportazioni italiane consistono principalmente in
prodotti dell'industria meccanica, ma includono anche oli da
gas, pomodori conservati, calzature di pelle e materie di
plastica. Per quanto riguarda le importazioni italiane dal
Camerun, l'Italia rappresenta il primo cliente a livello
mondiale. Esse consistono principalmente in oli greggi di
petrolio, seguiti da legno fine, legno comune, caffè, legno
comune segato, legno fino segato, gomma elastica greggia,
cotone in massa, oli combustibili, pelli conciate, tessuti di
cotone, legno compensato e cacao.
L'andamento fluttuante degli investimenti, nel settore
dello sfruttamento forestale e della lavorazione del legno,
conferma l'opportunità di un quadro giuridico di tutela, prima
ancora che di promozione, che questo Accordo aiuterà a
configurare.
La presenza commerciale ed industriale italiana in
Camerun è divenuta sufficientemente significativa e tale da
giustificare l'avvio di una nuova filosofia di sviluppo delle
nostre relazioni con questo Paese.
Alcune delle maggiori imprese italiane (o con interessi
italiani) già presenti su questo mercato sono: A.I.C Progetti;
Asquini Encorad S.A.; Benetton; B.S.C.; Cameroon Lonestar
Fishing Company; Cameroon Timber Products CTP S.A.R.L.;
Cameroun Vehicles Maintenance CVM; Camital Trading S.A.R.L.;
Camtrans S.A.R.L.; Cogefar-Impresit S.A.; Decor Ital S.A.R.L.;
Dipre Cameroun S.A.; Gruppo Alpi S.p.A.; Gruppo Itallegno
S.p.A.; Gruppo Sergio Avanzi; EGPC S.A.; Elades; Gen.Co.
S.A.R.L.; Grin S.A.R.L.; IBC-Industries du bois Camerounais
S.A.R.L.; International business S.A.R.L.; Italcam S.A.;
Italgam S.A.R.L.; L.M.M.L.-Location materiel manutention
levage; Mincam mines du Cameroun S.A.; Noun Farm S.A.R.L.;
SABT Societé Africcaine Bois Tropicaux S.A.R.L,; SAE-Systèmes
et Applications Electroniques S.A.; Gruppo DAJELLI-VASTO LEGNO
S.p.A.; SIMCO-Societè Immobiliereet Commerciale S.A.;
Sincatex-STE Industrielle Camerounaise Textiles S.A.; Socafer;
Solotraca S.A.R.L.; Technodomus S.A.R.L.; Tovini Chausseres
S.A.R.L.; Worica S.A.
Il testo dell'Accordo, cui si è pervenuti dopo un lungo
ed attento negoziato, rappresenta un compromesso tra le
richieste avanzate dai camerunesi e le nostre esigenze
irrinunciabili.
In particolare, l'Accordo recepisce un insieme di norme
finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti
reciproci contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione
più favorita. Esso assicura inoltre il mantenimento,
l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la
cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati,
escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori
(articolo 3).
In esso vengono previste adeguate garanzie in materia di
trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni,
di salari e retribuzioni (articolo 4).
E' prevista altresì la corresponsione, senza indebito
ritardo e liberamente trasferibile, di un adeguato indennizzo,
inclusivo di interessi calcolati sulla base degli
Standard LIBOR, in presenza di eventuali espropriazioni
per "motivi di pubblico interesse", per danni o perdite
derivanti da guerra, conflitti armati, rivoluzione, stati di
emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti sul territorio
dell'altra Parte contraente (articolo 5).
Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di
retrocessione prevedendosi esplicitamente il diritto del
proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo
del risarcimento, laddove dopo l'espropriazione, il bene in
oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini
previsti (articolo 5, paragrafo 5).
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo
stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta
dell'investitore, che comprendono i Tribunali locali
territorialmente competenti, un Tribunale arbitrale ad
hoc, che opera in conformità al regolamento della
Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale
internazionale (UNCITRAL), e l'arbitrato internazionale
(articolo 7).
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni
con possibilità di tacita proroga suscettibile di interruzione
dietro denuncia di una delle due Parti con preavviso di un
anno (articolo 11).
Si ritiene pertanto che l'Accordo rappresenti un valido
quadro giuridico di riferimento, che si colloca nell'attuale
fase di intensificazione delle relazioni economiche e
commerciali italo-camerunesi.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non
sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di
eventuali oneri derivanti da tali danni, si provvede con legge
speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 7 e 8) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto
eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale
arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le
liti e gli arbitraggi nello stato di previsione del Ministero
della giustizia.
Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione
tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362.