XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3256-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3256 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

CRAXI, Relatore

Allegato


          L'immagine dell'Africa presso l'opinione pubblica internazionale appare spesso legata al cliché di un continente destinato ad un'inesorabile emarginazione. In realtà, un'analisi più attenta verso la situazione economica dei Paesi dell'Africa a sud del Sahara rivela un quadro assai composito, nel quale convivono realtà diverse e spesso tra loro divergenti, caratterizzato però globalmente da segni di un accresciuto dinamismo dei mercati interni (favorito a sua volta dai risultati macro-economici incoraggianti che si stanno registrando in alcune aree del Continente, grazie al concreto avvio di una liberalizzazione economica, ad una più rigorosa applicazione delle politiche concordate con le istituzioni finanziarie internazionali, ad un migliore impiego dei fondi dell'aiuto pubblico allo sviluppo) e oggetto di interesse degli operatori dei Paesi industrializzati, Italia compresa.
          Negli ultimi anni, le esportazioni italiane verso l'Africa sub-sahariana hanno registrato, infatti, una costante tendenza alla crescita (+26 per cento tra il 1997 e il 1998) e gli investimenti diretti, che nel 1998 hanno fatto registrare una crescita notevolissima, sono passati da 49 a 216 miliardi. Parallelamente è aumentata la quota di mercato dell'Italia nell'area africana (dal 5,4 per cento delle importazioni mondiali del 1994 al 6,5 per cento del 1998) e il numero delle imprese esportatrici (da 23.532 nel 1992 a 27.885 nel 1997, pari al 16,2 per cento del totale delle imprese italiane esportatrici).
          Tale congiuntura impone la necessità di definire una politica economico-commerciale dell'Italia nei confronti dei Paesi africani a sud del Sahara volta a sviluppare ulteriormente, in primo luogo, la creazione di un quadro giuridico affidabile per gli operatori economici italiani presenti nell'area, attraverso la conclusione di accordi bilaterali per la promozione e la protezione degli investimenti.
          L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con il Camerun nasce, quindi, dalla considerazione della suesposta situazione, contemperata con le mutue esigenze di entrambi i Paesi. Esso vuol fornire un quadro organico agli imprenditori dei due Paesi creando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze, gli investimenti.
          Il Camerun, infatti, è caratterizzato da un'economia potenzialmente sana e diversificata, il cui settore primario è sicuramente quello agricolo (cacao, legno, banane, caffè, cotone e gomma) che impiega circa il 70 per cento della popolazione attiva.
          Quanto alle risorse minerarie oltre al petrolio "on e off-shore", il Paese ha grandi riserve di bauxite, sono presenti anche uranio, argilla industriale e marmi.
          Dopo un periodo di crisi iniziato nella metà degli anni '80, protrattasi fino al 1993, e determinato da fattori esterni (crisi petrolifera e crollo dei prezzi di cacao, caffè e cotone), il Governo camerunese ha attuato un piano di aggiustamento basato su misure di bonifica delle finanze pubbliche e di grandi riforme strutturali propedeutiche alla liberalizzazione delle principali attività economiche. I buoni risultati di tale politica, insieme alla svalutazione del FCFA verificatasi nel 1994 ed al miglioramento dei prezzi mondiali dei prodotti d'esportazione hanno permesso all'economia del Paese di risollevarsi con una crescita positiva del PIL (3,3 per cento) grazie soprattutto alla forte ripresa delle esportazioni.
          I rapporti di interscambio tra l'Italia ed il Camerun, dell'ordine di 972 miliardi di lire nel 1998, registrano un incremento, sia pure in presenza di una flessione delle importazioni, del 6,6 per cento e rappresentano un segnale incoraggiante che va capitalizzato.
          Le esportazioni italiane consistono principalmente in prodotti dell'industria meccanica, ma includono anche oli da gas, pomodori conservati, calzature di pelle e materie di plastica. Per quanto riguarda le importazioni italiane dal Camerun, l'Italia rappresenta il primo cliente a livello mondiale. Esse consistono principalmente in oli greggi di petrolio, seguiti da legno fine, legno comune, caffè, legno comune segato, legno fino segato, gomma elastica greggia, cotone in massa, oli combustibili, pelli conciate, tessuti di cotone, legno compensato e cacao.
          L'andamento fluttuante degli investimenti, nel settore dello sfruttamento forestale e della lavorazione del legno, conferma l'opportunità di un quadro giuridico di tutela, prima ancora che di promozione, che questo Accordo aiuterà a configurare.
          La presenza commerciale ed industriale italiana in Camerun è divenuta sufficientemente significativa e tale da giustificare l'avvio di una nuova filosofia di sviluppo delle nostre relazioni con questo Paese.
          Alcune delle maggiori imprese italiane (o con interessi italiani) già presenti su questo mercato sono: A.I.C Progetti; Asquini Encorad S.A.; Benetton; B.S.C.; Cameroon Lonestar Fishing Company; Cameroon Timber Products CTP S.A.R.L.; Cameroun Vehicles Maintenance CVM; Camital Trading S.A.R.L.; Camtrans S.A.R.L.; Cogefar-Impresit S.A.; Decor Ital S.A.R.L.; Dipre Cameroun S.A.; Gruppo Alpi S.p.A.; Gruppo Itallegno S.p.A.; Gruppo Sergio Avanzi; EGPC S.A.; Elades; Gen.Co. S.A.R.L.; Grin S.A.R.L.; IBC-Industries du bois Camerounais S.A.R.L.; International business S.A.R.L.; Italcam S.A.; Italgam S.A.R.L.; L.M.M.L.-Location materiel manutention levage; Mincam mines du Cameroun S.A.; Noun Farm S.A.R.L.; SABT Societé Africcaine Bois Tropicaux S.A.R.L,; SAE-Systèmes et Applications Electroniques S.A.; Gruppo DAJELLI-VASTO LEGNO S.p.A.; SIMCO-Societè Immobiliereet Commerciale S.A.; Sincatex-STE Industrielle Camerounaise Textiles S.A.; Socafer; Solotraca S.A.R.L.; Technodomus S.A.R.L.; Tovini Chausseres S.A.R.L.; Worica S.A.
          Il testo dell'Accordo, cui si è pervenuti dopo un lungo ed attento negoziato, rappresenta un compromesso tra le richieste avanzate dai camerunesi e le nostre esigenze irrinunciabili.
          In particolare, l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita. Esso assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori (articolo 3).
          In esso vengono previste adeguate garanzie in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di salari e retribuzioni (articolo 4).
          E' prevista altresì la corresponsione, senza indebito ritardo e liberamente trasferibile, di un adeguato indennizzo, inclusivo di interessi calcolati sulla base degli Standard LIBOR, in presenza di eventuali espropriazioni per "motivi di pubblico interesse", per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, rivoluzione, stati di emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 5).
          Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5, paragrafo 5).
          In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendono i Tribunali locali territorialmente competenti, un Tribunale arbitrale ad hoc, che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), e l'arbitrato internazionale (articolo 7).
          La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni con possibilità di tacita proroga suscettibile di interruzione dietro denuncia di una delle due Parti con preavviso di un anno (articolo 11).
          Si ritiene pertanto che l'Accordo rappresenti un valido quadro giuridico di riferimento, che si colloca nell'attuale fase di intensificazione delle relazioni economiche e commerciali italo-camerunesi.
          Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di eventuali oneri derivanti da tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
          D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 7 e 8) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le liti e gli arbitraggi nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
          Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.




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