XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3255-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3256 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
CRAXI, Relatore
Allegato
L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e
tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del
Marocco, firmato a Rabat il 28 luglio 1998, sostituisce quello
sottoscritto il 26 gennaio 1970 e si inserisce nella linea
politica del Ministero degli affari esteri, volta a
valorizzare le potenzialità internazionali e di cooperazione
bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.
L'Accordo determina i princìpi ed i campi nei quali dovrà
concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i
due Paesi. Sono inoltre indicati i settori prioritari di
azione: cooperazione universitaria, diffusione della lingua,
collaborazione artistica ed archeologica, cooperazione
scientifica.
L'articolo 1 costituisce il preambolo del successivo
articolato nel suo complesso.
L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della
cooperazione accademica attraverso lo scambio di docenti e la
stipula di convenzioni di cooperazione inter-universitaria
diretta tra gli atenei dei due Paesi su temi di reciproco
interesse.
L'articolo 4 prevede lo sviluppo della collaborazione nei
campi della conservazione, della salvaguardia e della gestione
del patrimonio archeologico ed artistico mediante missioni di
scavo ed interventi di conservazione e restauro.
L'articolo 5 è espressione dell'esigenza, che si è
ritenuto di far valere in tutti gli accordi culturali
recentemente stipulati, di pervenire ad una più stretta forma
di collaborazione per combattere il traffico illegale di opere
d'arte.
Gli articoli 6 e 13 promuovono la diffusione della lingua
italiana tramite l'istituzione di cattedre e lettorati e
l'acquisto di audiovisivi.
L'articolo 8 regolamenta l'offerta reciproca di borse di
studio per laureandi e giovani ricercatori.
L'articolo 9 è volto a favorire la collaborazione nel
campo dell'istruzione scolastica, specialmente mediante
missioni di esperti che analizzino congiuntamente i rispettivi
sistemi scolastici anche in vista di eventuali
equipollenze.
L'articolo 12 concerne la promozione artistica nei
settori della musica, della danza, del teatro, del
design e della fotografia. Le due parti si impegnano
inoltre ad organizzare mostre di alto livello, in grado di
esprimere significativamente il rispettivo patrimonio
artistico e culturale.
Gli articoli 18 e 19 prevedono, oltre a varie attività di
collaborazione scientifica e tecnologica in aree di comune
interesse che vengono individuate sul piano generale, anche
talune modalità di cooperazione individuate nello scambio di
ricercatori, nella istituzione di corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nella erogazione di contributi per
l'organizzazione di conferenze e seminari, eccetera.
Gli articoli 14 e 16 completano il quadro della
cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento
sulla collaborazione nei settori degli Archivi e delle
Biblioteche, dello sport e della gioventù.
L'articolo 21 prevede la costituzione di due Commissioni
miste, una culturale ed un'altra scientifica, che dovranno
redigere programmi esecutivi pluriennali volti a realizzare i
princìpi accolti dall'Accordo.
L'articolo 22 stabilisce che l'Accordo entra in vigore
sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica,
precisando che saranno portati a termine tutti i programmi
posti in essere dall'Accordo del 26 gennaio 1970.
L'articolo 23 dispone infine la durata illimitata
dell'Accordo e le modalità di denuncia del medesimo.
Salvaguarda inoltre, in caso di denuncia, l'esecuzione dei
programmi in corso, concordati nel periodo di vigenza.