XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3255-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3256 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

CRAXI, Relatore



Allegato


          L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 28 luglio 1998, sostituisce quello sottoscritto il 26 gennaio 1970 e si inserisce nella linea politica del Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le potenzialità internazionali e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.
          L'Accordo determina i princìpi ed i campi nei quali dovrà concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Sono inoltre indicati i settori prioritari di azione: cooperazione universitaria, diffusione della lingua, collaborazione artistica ed archeologica, cooperazione scientifica.
          L'articolo 1 costituisce il preambolo del successivo articolato nel suo complesso.
          L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica attraverso lo scambio di docenti e la stipula di convenzioni di cooperazione inter-universitaria diretta tra gli atenei dei due Paesi su temi di reciproco interesse.
          L'articolo 4 prevede lo sviluppo della collaborazione nei campi della conservazione, della salvaguardia e della gestione del patrimonio archeologico ed artistico mediante missioni di scavo ed interventi di conservazione e restauro.
          L'articolo 5 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti gli accordi culturali recentemente stipulati, di pervenire ad una più stretta forma di collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte.
          Gli articoli 6 e 13 promuovono la diffusione della lingua italiana tramite l'istituzione di cattedre e lettorati e l'acquisto di audiovisivi.
          L'articolo 8 regolamenta l'offerta reciproca di borse di studio per laureandi e giovani ricercatori.
          L'articolo 9 è volto a favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica, specialmente mediante missioni di esperti che analizzino congiuntamente i rispettivi sistemi scolastici anche in vista di eventuali equipollenze.
          L'articolo 12 concerne la promozione artistica nei settori della musica, della danza, del teatro, del design e della fotografia. Le due parti si impegnano inoltre ad organizzare mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il rispettivo patrimonio artistico e culturale.
          Gli articoli 18 e 19 prevedono, oltre a varie attività di collaborazione scientifica e tecnologica in aree di comune interesse che vengono individuate sul piano generale, anche talune modalità di cooperazione individuate nello scambio di ricercatori, nella istituzione di corsi di aggiornamento e di specializzazione, nella erogazione di contributi per l'organizzazione di conferenze e seminari, eccetera.
          Gli articoli 14 e 16 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori degli Archivi e delle Biblioteche, dello sport e della gioventù.
          L'articolo 21 prevede la costituzione di due Commissioni miste, una culturale ed un'altra scientifica, che dovranno redigere programmi esecutivi pluriennali volti a realizzare i princìpi accolti dall'Accordo.
          L'articolo 22 stabilisce che l'Accordo entra in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, precisando che saranno portati a termine tutti i programmi posti in essere dall'Accordo del 26 gennaio 1970.
          L'articolo 23 dispone infine la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia del medesimo. Salvaguarda inoltre, in caso di denuncia, l'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di vigenza.




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