XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3252




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a colmare un vuoto normativo in materia di poteri sanzionatori degli enti locali determinatosi a seguito dell'abrogazione, operata dall'articolo 274 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, in particolare, dell'articolo 106. Quest'ultimo si poneva quale norma primaria autorizzatrice del potere degli enti locali di irrogare sanzioni amministrative per la violazione dei propri regolamenti e svolgeva una funzione sostanziale in un ordinamento, come il nostro, strettamente informato al principio di riserva legislativa in ambito sanzionatorio. Il Consiglio di Stato, investito della questione interpretativa relativa ad accertare se detto potere permanesse in capo alle amministrazioni locali anche dopo l'avvenuta abrogazione, tesi peraltro sostenuta dal Ministero dell'interno, con parere n. 885 del 17 ottobre 2001, ha asserito la necessità ed urgenza di provvedere, in sede normativa primaria, a colmare il vuoto normativo così determinatosi, per un duplice ordine di ragioni. La prima, si legge nel parere, "attiene alla necessità di non lasciare sguarnite di sanzione le violazioni delle norme regolamentari degli enti locali, che non siano altrimenti assistite da altre disposizioni legislative. La seconda, del tutto opposta, attiene al pericolo che le suddette violazioni si trovino ad essere ri-penalizzate in relazione al disposto dell'articolo 650 del codice penale, il quale, come noto, sanziona penalmente l'osservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità".
        A tutt'oggi, e a distanza di un anno, ancora non si è posto rimedio a tale grave lacuna legislativa che fa venire meno un fondamento normativo del potere sanzionatorio dell'ente locale, fondamento che secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere sancito da una legge formale e non già da un regolamento.
        Il principio di autonomia degli enti locali, pur consentendo la massima espansione del criterio di etero-integrazione per via regolamentare della norma primaria che commina la sanzione amministrativa, postula pur sempre l'esistenza di una fonte legislativa delegante che, nel nostro ordinamento, oggi è del tutto assente. Con la proposta di legge, che introduce l'articolo 7-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si vuole reinserire la previsione che autorizza l'ente locale a commminare sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti.




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