XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3252
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata a colmare un vuoto normativo in materia di poteri
sanzionatori degli enti locali determinatosi a seguito
dell'abrogazione, operata dall'articolo 274 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del testo unico
della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, e, in particolare, dell'articolo 106.
Quest'ultimo si poneva quale norma primaria autorizzatrice del
potere degli enti locali di irrogare sanzioni amministrative
per la violazione dei propri regolamenti e svolgeva una
funzione sostanziale in un ordinamento, come il nostro,
strettamente informato al principio di riserva legislativa in
ambito sanzionatorio. Il Consiglio di Stato, investito della
questione interpretativa relativa ad accertare se detto potere
permanesse in capo alle amministrazioni locali anche dopo
l'avvenuta abrogazione, tesi peraltro sostenuta dal Ministero
dell'interno, con parere n. 885 del 17 ottobre 2001, ha
asserito la necessità ed urgenza di provvedere, in sede
normativa primaria, a colmare il vuoto normativo così
determinatosi, per un duplice ordine di ragioni. La prima, si
legge nel parere, "attiene alla necessità di non lasciare
sguarnite di sanzione le violazioni delle norme regolamentari
degli enti locali, che non siano altrimenti assistite da altre
disposizioni legislative. La seconda, del tutto opposta,
attiene al pericolo che le suddette violazioni si trovino ad
essere ri-penalizzate in relazione al disposto dell'articolo
650 del codice penale, il quale, come noto, sanziona
penalmente l'osservanza dei provvedimenti legalmente dati
dall'autorità".
A tutt'oggi, e a distanza di un anno, ancora non si è
posto rimedio a tale grave lacuna legislativa che fa venire
meno un fondamento normativo del potere sanzionatorio
dell'ente locale, fondamento che secondo il disposto
dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può
essere sancito da una legge formale e non già da un
regolamento.
Il principio di autonomia degli enti locali, pur
consentendo la massima espansione del criterio di
etero-integrazione per via regolamentare della norma primaria
che commina la sanzione amministrativa, postula pur sempre
l'esistenza di una fonte legislativa delegante che, nel nostro
ordinamento, oggi è del tutto assente. Con la proposta di
legge, che introduce l'articolo 7-bis del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si vuole
reinserire la previsione che autorizza l'ente locale a
commminare sanzioni amministrative per la violazione di
regolamenti.