XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3251
Onorevoli Colleghi! - L'esperienza di ormai oltre otto
anni dalla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio
1994, n. 84, consente di giudicare l'attuale composizione dei
comitati portuali - organi di supporto al presidente
dell'autorità portuale nell'individuazione degli indirizzi
politico-economici-gestionali finalizzati allo sviluppo dei
porti - ed i compiti ad essi assegnati, composizione alquanto
pletorica e non più in sintonia con le necessità di
semplificare le attività burocratiche-decisionali.
La legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, ha sicuramente dato nuovo vigore alle attività
portuali concorrendo alla ripresa dei trasporti marittimi che,
comunque, dovranno essere ulteriormente migliorati e
incentivati per rispondere alle nuove esigenze di trasporto
delle merci in un'ottica di intermodalità sempre più spinta
verso l'utilizzo del mare.
Per dare un tale impulso bisognerà garantire sempre
maggiore flessibilità e speditezza alle procedure.
Per quanto concerne le opere pubbliche si è pervenuti in
parte allo snellimento delle procedure grazie all'emanazione
della legge obiettivo i cui risultati, tuttavia, saranno
evidenti in sede di effettiva applicazione della stessa anche
per le autorità portuali.
In previsione di definitive trasformazioni tendenti ad una
maggiore privatizzazione della gestione dei porti in cui hanno
sede le autorità portuali, si ritiene necessaria una modifica
della composizione dei comitati portuali e delle loro
attribuzioni al fine di dare impulso e sempre maggiore
flessibilità e speditezza alle procedure.
E' emersa altresì l'esigenza di sanare la sperequazione
che è venuta a crearsi fra le autorità portuali nate dalla
trasformazione delle organizzazioni portuali e quelle di nuova
istituzione.
L'articolo 28, comma 7, della legge n. 84 del 1994
(oggetto di modifica) recita: "Fino all'anno successivo a
quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei
porti ove è istituita l'autorità portuale il 50 per cento del
gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio
dello Stato".
La modifica dell'articolo 28 che si propone è finalizzata
a sanare parzialmente la sperequazione che si è venuta a
creare fra le autorità portuali nate dalla trasformazione
delle organizzazioni portuali (da decenni, quindi, già
strutturate od organizzate e pienamente operative) e quelle di
nuova istituzione.
In pratica sulla base del principio di mutualità (articolo
28, comma 7) i mancati introiti (il 50 per cento delle tasse
sulle merci) delle autorità portuali di nuova istituzione -
penalizzate peraltro dalla totale mancanza di struttura, di
mezzi e di personale - sono serviti a contribuire alla
copertura dei mutui e dei debiti contratti dalle
organizzazioni portuali.
A tale riguardo si propongono le seguenti modifiche alla
legge n. 84 del 1994 che non comportano per lo Stato alcun
onere finanziario aggiuntivo.
Articolo 9, comma 1:
1) abrogazione delle lettere c) e d)
(rappresentante del Ministero delle finanze e
rappresentante del Ministero dei lavori pubblici): la
rappresentanza dei due Ministeri in seno al comitato portuale
appare non indispensabile in quanto tra i compiti del
presidente dell'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, lettera f), rientra quello di "(...)
coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche
amministrazione (...)". La presenza dei predetti
rappresentanti in seno al comitato, inoltre, è ancora più da
ritenere superata in seguito alle modifiche intervenute nella
pubblica amministrazione, che hanno riguardato, in
particolare: a) l'ex Ministero delle finanze,
unificatosi con il Ministero del tesoro con l'attuale
denominazione di "Ministero dell'economia e delle finanze";
b) l'ex Ministero dei lavori pubblici, unificatosi con
quello dei trasporti e della navigazione con la denominazione
di "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Infatti,
rappresentanti dei predetti Dicasteri sono già parte
integrante dell'autorità portuale in quanto componenti di un
altro organo dell'ente, ovvero il collegio dei revisori dei
conti che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n.
84 del 1994, risulta composto da tre membri nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze;
2) abrogazione della rappresentanza degli industriali,
degli spedizionieri e degli autotrasportatori operanti in
ambito portuale, lettera i) numeri 2), 4) e 6): le
suddette categorie, non strettamente connesse alle attività
portuali, risultano già rappresentate, in seno al comitato
portuale, nella persona del presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3) riduzione da sei (compreso il rappresentante dei
dipendenti dell'autorità portuale) a tre del numero dei
rappresentanti dei lavoratori: tale riduzione è la naturale
conseguenza della necessità di equilibrare il numero dei
rappresentanti dei lavoratori con quello dei rappresentanti
dell'utenza a causa della precedente proposta di abrogazione
della rappresentanza degli industriali, degli spedizionieri e
degli autotrasportatori. Inoltre si ritiene ormai non
necessaria la rappresentanza dei dipendenti dell'autorità
portuale per l'avvenuta sottoscrizione in data 18 aprile 2001
del contratto collettivo nazionale di lavoro unico di
riferimento dei lavoratori dei porti, che comprende anche
quello dei dipendenti delle autorità portuali. Pertanto, sulla
base della modifica proposta, si prevede la partecipazione dei
dipendenti delle autorità portuali alle elezioni dei citati
rappresentanti;
4) abrogazione della rappresentanza delle imprese
ferroviarie: detta rappresentanza non si ritiene necessaria in
quanto non si riscontra che nella maggioranza dei porti sede
di autorità portuali siano operative imprese ferroviarie. Tale
abrogazione risulta inoltre necessaria per rispettare
l'equilibrio nel numero di rappresentanti tra le categorie dei
lavoratori e degli utenti. Pertanto, sulla base della predetta
proposta di modifica, il numero dei componenti del comitato
portuale passerebbe da 21 a 12.
Articolo 9, comma 3.
1) Abrogazione della lettera e) relativa alle
deliberazioni del comitato portuale in ordine alle concessioni
di cui all'articolo 6, comma 5.
L'articolo 6, comma 5, cui fa riferimento il legislatore
dispone che "l'esercizio delle attività di cui al comma 1,
lettere b) e c), è affidato in concessione
dall'autorità portuale mediante gara pubblica".
L'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), cui fa
riferimento il comma 5, riguarda la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e
l'affidamento ed il controllo dei servizi di interesse
generale.
Esso recita: "1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi,
Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno,
Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona,
Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con
i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui
all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali
ed industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla
sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali
attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione
dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle
parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero
dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi
all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima
amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attività dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16,
comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge".
Passando all'esame delle norme citate, si rileva che:
per quanto concerne la lettera b), la manutenzione
ordinaria e straordinaria riguarda solo le parti comuni
dell'ambito portuale (quindi di entità relativa) e le relative
spese vengono previste dall'ente nel bilancio di previsione
approvato non solo dal comitato portuale ma anche dal collegio
dei revisori dei conti e dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. Inoltre le spese realmente sostenute vengono
registrate nel conto consuntivo approvato sempre dal comitato
portuale, dal collegio dei revisori dei conti e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, sia il
bilancio di previsione che il conto consuntivo subiscono
l'ulteriore controllo della Corte dei conti. Come appare
evidente, anche in considerazione dei tempi necessari per lo
svolgimento della gara pubblica nel rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici, l'attuale iter
burocratico che prevede una deliberazione specifica da parte
del comitato portuale (come quella che si propone di abrogare)
per l'attività di semplice manutenzione appare effettivamente
ridondante, superfluo e di assoluto pregiudizio anche
all'effettuazione di urgenti interventi manutentori per la
sicurezza sul lavoro, sulla strada, eccetera;
per quanto concerne la lettera c), l'affidamento e
il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo
oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale
non comportano spese per le autorità portuali. Infatti,
l'affidamento mediante gara pubblica dei predetti servizi
viene realizzato nei confronti delle società aggiudicatarie
dietro la corresponsione di un corrispettivo che costituisce
entrata dell'ente. Il comitato portuale, anche se viene
accolta la proposta di abrogazione della specifica
deliberazione nel merito, ha comunque la possibilità di
conoscere e controllare l'attività sia in sede di approvazione
del conto consuntivo (riscontrandola fra le entrate) che in
sede di approvazione della relazione annuale che l'autorità
portuale è tenuta a presentare al comitato medesimo entro il
30 aprile di ogni anno. E' di tutta evidenza come anche in
questo caso ci si trovi davanti ad un iter burocratico
ripetitivo e ridondante.
2) Abrogazione della lettera g) relativa alle
autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18
di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare
dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute
nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di
cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo
18, commi 1 e 3: l'argomento oggetto di deliberazione riguarda
le concessioni di banchine ed aree a terminalisti per lo
svolgimento di attività di sbarco ed imbarco delle merci.
L'attuale specifica deliberazione nel merito da parte del
comitato portuale appare non indispensabile in quanto il
comitato medesimo delibera in ordine all'adozione e
all'approvazione:
a) del piano regolatore portuale (che è un piano
particolareggiato) il quale prevede, tra l'altro, la
destinazione sia delle aree che delle banchine;
b) del piano operativo triennale, documento con il
quale l'autorità portuale individua gli obiettivi e le
strategie di sviluppo del porto;
c) della relazione annuale su tutta l'attività
svolta dall'ente.
Si ritiene, dunque, che, anche in questo caso, l'iter
burocratico sia ridondante e suscettibile di
snellimento.
Articolo 10, comma 3.
La figura del segretario generale dell'autorità portuale è
particolarmente importante per la vita di un'autorità portuale
in quanto sovrintende a tutta l'attività tecnica ed
amministrativa, cura l'attuazione delle direttive del
presidente e del comitato portuale, elabora il piano
regolatore portuale, eccetera.
Trattandosi, quindi, di persona avente un rapporto di
fiducia con il presidente, la modifica proposta consente al
presidente medesimo di poter scegliere se rinnovare più di una
volta il contratto quadriennale del segretario generale
(mantenendo continuità delle conoscenze delle problematiche e
delle procedure), ferma restando la facoltà, prevista dalla
legge, di procedere in ogni momento alla revoca
dell'indarico.
Articolo 28.
Con la legge n. 84 del 1994 vengono istituite in 18 porti
nazionali le autorità portuali (Ancona, Bari, Brindisi,
Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno,
Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona,
Taranto, Trieste e Venezia) poi diventati 23 con l'inserimento
di Piombino, Gioia Tauro, Olbia, Augusta e Salerno, enti di
diritto pubblico non economico.
Di queste, 14 autorità portuali sono state istituite in
porti già sede di organizzazione portuale, intendendosi per
tali:
a) il provveditorato al porto di Venezia;
b) il consorzio autonomo del porto di Genova;
c) l'ente autonomo del porto di Palermo;
d) il consorzio per il porto di Civitavecchia;
e) l'ente autonomo del porto di Trieste;
f) l'ente autonomo del porto di Savona;
g) il consorzio autonomo del porto di Napoli;
h) le aziende dei mezzi meccanici (Ancona,
Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina) di cui alla legge 9
ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e
Brindisi.
Le altre nove autorità portuali (Taranto, Catania, Marina
di Carrara, Ravenna e, successivamente, Piombino, Gioia Tauro,
Olbia, Augusta e Salerno) sono state istituite nei porti in
cui non preesisteva alcuna organizzazione portuale.
L'articolo 13 della legge n. 84 del 1994 stabilisce quali
sono le risorse finanziarie delle autorità portuali ed al
comma 1, lettera c), in particolare recita: "salvo
quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle
tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del
titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1
della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni
e integrazioni".
L'articolo 28, comma 7 (oggetto di modifica) recita: "Fino
all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di
cui al comma 1, nei porti ove è istituita l'autorità portuale
il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6
affluisce al bilancio dello Stato".
Da informazioni assunte presso le istituzioni competenti è
notorio che i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 28
(cioè, quelli riferiti alle "rate di ammortamento relative ai
mutui contratti dalle organizzazioni portuali") sono decennali
e, pertanto, scadranno il 31 dicembre 2003. A decorrere
dall'anno successivo a tale data, ovvero il 1^ gennaio 2005,
il gettito delle tasse sulle merci che affluirà alle autorità
portuali sarà pari al 100 per cento.
Si è a conoscenza che, alla data odierna, l'ammontare
residuo delle predette rate di ammortamento (riferite a tutte
le organizzazioni portuali che al tempo contrassero i mutui) è
stimabile in circa 20 miliardi di vecchie lire.
L'eseguità della somma è stata di recente motivo di
intervento diretto, anche da parte dell'Associazione dei porti
italiani, sul Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
affinché sia anticipata la scadenza al 31 dicembre 2002 allo
scopo di far affluire nelle casse delle autorità portuali, già
a decorrere dal 1^ gennaio 2003 (anziché dal 1^ gennaio 2005)
il 100 per cento delle tasse sulle merci. Tale proposta è
all'esame del Ministro e delle altre istituzioni
interessate.
La modifica che si propone è finalizzata a sanare
parzialmente la sperequazione che si è venuta a creare fra le
autorità portuali nate dalla trasformazione delle
organizzazioni portuali (da decenni, quindi, già strutturate
ed organizzate e pienamente operative) e quelle di nuova
istituzione. In pratica, sulla base del principio di mutualità
(articolo 28, comma 7) i mancati introiti (il 50 per cento
delle tasse sulle merci) delle autorità portuali di nuova
istituzione - penalizzate peraltro dalla totale mancanza di
struttura, di mezzi e di personale - sono serviti a
contribuire alla copertura dei mutui o dei debiti contratti
dalle organizzazioni portuali.