XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3237




        Onorevoli Colleghi! - La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione recita: "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
        In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista".
        Una norma che ormai ha oltre cinquanta anni di vita e che è ampiamente superata dalla storia e dai fatti.
        Il secondo comma è addirittura diventato anacronistico, non essendo più in vita, od essendo ultraottantenni, i capi responsabili del regime fascista.
        Il 25 luglio del 1943 con le dimissioni di Benito Mussolini, a seguito dell'ordine del giorno Grandi, e con la formazione del Governo Badoglio, si conclude la vicenda del Governo fascista; nell' aprile del 1945 si conclude anche l'esperienza della Repubblica sociale italiana.
        Da allora sono passati quasi sessanta anni nel corso dei quali l'Italia ha vissuto una lunga storia repubblicana con Parlamenti eletti e Governi costituiti secondo il dettato costituzionale.
        Il Parlamento ha in parte riscritto la Carta costituzionale ed ha saputo rivedere alcune disposizioni ormai datate della nostra Costituzione, come ad esempio la XIII disposizione transitoria e finale riguardante gli eredi maschi di casa Savoia.
        In questi anni c'è chi in Italia ha creduto e professato, in modo pacifico, l'ideologia fascista.
        Tra l'altro, esiste una consolidata giurisprudenza che ha mandato assolti movimenti politici che si richiamano alla ideologia fascista. Nulla hanno potuto le leggi Scelba e Mancino (rispettivamente legge n. 645 del 1952 e decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993) contro coloro che abbiano professato e propagandato, senza violenza, l'ideologia fascista.
        Sia la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che le leggi applicative della stessa sembrano vivere in palese contraddizione con lo stesso spirito ispiratore di una democrazia. In democrazia ciascuno, nel rispetto delle regole democratiche, deve essere posto nella condizione di potere esprimere la propria opinione.
        Si può condividere o condannare l'ideologia fascista, ma non si può impedire a chi lo desideri di seguirla o di professarla. Non si può vietare di professare una qualsiasi ideologia politica, se questo avviene in modo pacifico e democratico.
        L'articolo 48 della Costituzione, di recente modificato dal Parlamento, stabilisce al quarto comma che "Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge". L'articolo 49 della Costituzione prosegue: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".
        Se continuasse a vivere la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, si continuerebbe a minare profondamente lo spirito di libertà insito negli articoli della stessa Carta costituzionale ora menzionati.
        L'Italia non ha e non può vivere con la paura dei fantasmi e deve consentire a chiunque lo voglia di costituirsi in partito secondo le proprie ideologie e di presentarsi al giudizio dell'elettorato, che è il giudice sovrano nella vita democratica di un Paese democratico.
        Oltretutto, la normativa in materia elettorale presenta già una lunga serie di vincoli per la presentazione delle liste e delle candidature. Quindi, senza consenso, non c'è partito che resti in vita.
        Per queste ragioni proponiamo al Parlamento di abrogare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.




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