XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3237
Onorevoli Colleghi! - La XII disposizione transitoria e
finale della Costituzione recita: "E' vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per
non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista".
Una norma che ormai ha oltre cinquanta anni di vita e che
è ampiamente superata dalla storia e dai fatti.
Il secondo comma è addirittura diventato anacronistico,
non essendo più in vita, od essendo ultraottantenni, i capi
responsabili del regime fascista.
Il 25 luglio del 1943 con le dimissioni di Benito
Mussolini, a seguito dell'ordine del giorno Grandi, e con la
formazione del Governo Badoglio, si conclude la vicenda del
Governo fascista; nell' aprile del 1945 si conclude anche
l'esperienza della Repubblica sociale italiana.
Da allora sono passati quasi sessanta anni nel corso dei
quali l'Italia ha vissuto una lunga storia repubblicana con
Parlamenti eletti e Governi costituiti secondo il dettato
costituzionale.
Il Parlamento ha in parte riscritto la Carta
costituzionale ed ha saputo rivedere alcune disposizioni ormai
datate della nostra Costituzione, come ad esempio la XIII
disposizione transitoria e finale riguardante gli eredi maschi
di casa Savoia.
In questi anni c'è chi in Italia ha creduto e professato,
in modo pacifico, l'ideologia fascista.
Tra l'altro, esiste una consolidata giurisprudenza che ha
mandato assolti movimenti politici che si richiamano alla
ideologia fascista. Nulla hanno potuto le leggi Scelba e
Mancino (rispettivamente legge n. 645 del 1952 e decreto-legge
n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
205 del 1993) contro coloro che abbiano professato e
propagandato, senza violenza, l'ideologia fascista.
Sia la XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione che le leggi applicative della stessa sembrano
vivere in palese contraddizione con lo stesso spirito
ispiratore di una democrazia. In democrazia ciascuno, nel
rispetto delle regole democratiche, deve essere posto nella
condizione di potere esprimere la propria opinione.
Si può condividere o condannare l'ideologia fascista, ma
non si può impedire a chi lo desideri di seguirla o di
professarla. Non si può vietare di professare una qualsiasi
ideologia politica, se questo avviene in modo pacifico e
democratico.
L'articolo 48 della Costituzione, di recente modificato
dal Parlamento, stabilisce al quarto comma che "Il diritto di
voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge". L'articolo 49 della
Costituzione prosegue: "Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale".
Se continuasse a vivere la XII disposizione transitoria e
finale della Costituzione, si continuerebbe a minare
profondamente lo spirito di libertà insito negli articoli
della stessa Carta costituzionale ora menzionati.
L'Italia non ha e non può vivere con la paura dei fantasmi
e deve consentire a chiunque lo voglia di costituirsi in
partito secondo le proprie ideologie e di presentarsi al
giudizio dell'elettorato, che è il giudice sovrano nella vita
democratica di un Paese democratico.
Oltretutto, la normativa in materia elettorale presenta
già una lunga serie di vincoli per la presentazione delle
liste e delle candidature. Quindi, senza consenso, non c'è
partito che resti in vita.
Per queste ragioni proponiamo al Parlamento di abrogare la
XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.