XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3234
Onorevoli Deputati! - Il nuovo Accordo di coproduzione
cinematografica tra Italia e la Comunità francese del Belgio
aggiorna e sostituisce nei rapporti con quest'ultima il
precedente Accordo italo-belga firmato a Roma il 15 ottobre
1970.
Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello
nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e
costituisce, congiuntamente agli allegati, un importante
quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e
commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della
produzione in comune di film che, per le loro qualità
artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore
conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista
commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in
quelli degli altri Paesi.
Gli aspetti più qualificanti del nuovo Accordo sono:
1) la previsione di una minore documentazione necessaria
per accedere ai benefìci della coproduzione;
2) un abbassamento della quota percentuale di
partecipazione minoritaria al 20 per cento che può giungere al
10 per cento per film di costo superiore a 2.000.000 di euro
ed essere esclusivamente finanziata al 10 per cento per film
di costo superiore a 3.000.000 di euro. Per favorire
l'equilibrio poi le autorità competenti, di comune accordo,
potranno considerare favorevolmente a tali effetti anche la
distribuzione e la promozione;
3) una maggiore libertà di determinazione della
ripartizione degli introiti da parte degli operatori;
4) la promozione dei film di ciascun Paese nei
festival dell'altro Paese ed un coordinamento degli
stessi.
In particolare: l'articolo 1 definisce il termine "film"
comprendente ogni "opera cinematografica", comprensivo anche
di fiction, di animazione e documentari, nonché
l'estensione ai film di coproduzione dei vantaggi già previsti
nei due Paesi per i film nazionali.
L'articolo 2 stabilisce che i produttori debbano possedere
i requisiti riconosciuti dalle rispettive autorità competenti
e le condizioni di accesso.
L'articolo 3 stabilisce i luoghi delle riprese.
L'articolo 4 sancisce la co-proprietà dei film e la comune
proprietà dei materiali.
L'articolo 5 stabilisce gli apporti percentuali dei
coproduttori.
L'articolo 6 definisce le modalità di ripartizione degli
introiti.
L'articolo 7 definisce le modalità di presentazione al
festival e la denominazione.
L'articolo 8 disciplina le modalità di esportazione.
L'articolo 9 stabilisce le modalità di presentazione dei
film per l'autorizzazione alla coproduzione e le autorità
competenti.
L'articolo 10 prevede la realizzazione di un film in
coproduzione multilaterale.
L'articolo 11 riguarda le agevolazioni per la circolazione
del personale e l'esportazione dei materiali.
L'articolo 12 concerne l'importazione e la programmazione
dei film.
L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione
mista.
L'articolo 14 riguarda l'entrata in vigore e la validità
dell'Accordo.
Le norme di procedura, di cui all'allegato I, definiscono
i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti.
Gli allegati II e III riguardano la composizione e i temi
della Commissione mista.