XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3234




        Onorevoli Deputati! - Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e la Comunità francese del Belgio aggiorna e sostituisce nei rapporti con quest'ultima il precedente Accordo italo-belga firmato a Roma il 15 ottobre 1970.
        Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente agli allegati, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
        Gli aspetti più qualificanti del nuovo Accordo sono:

            1) la previsione di una minore documentazione necessaria per accedere ai benefìci della coproduzione;
            2) un abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria al 20 per cento che può giungere al 10 per cento per film di costo superiore a 2.000.000 di euro ed essere esclusivamente finanziata al 10 per cento per film di costo superiore a 3.000.000 di euro. Per favorire l'equilibrio poi le autorità competenti, di comune accordo, potranno considerare favorevolmente a tali effetti anche la distribuzione e la promozione;

            3) una maggiore libertà di determinazione della ripartizione degli introiti da parte degli operatori;

            4) la promozione dei film di ciascun Paese nei festival dell'altro Paese ed un coordinamento degli stessi.

        In particolare: l'articolo 1 definisce il termine "film" comprendente ogni "opera cinematografica", comprensivo anche di fiction, di animazione e documentari, nonché l'estensione ai film di coproduzione dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.
        L'articolo 2 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive autorità competenti e le condizioni di accesso.
        L'articolo 3 stabilisce i luoghi delle riprese.
        L'articolo 4 sancisce la co-proprietà dei film e la comune proprietà dei materiali.
        L'articolo 5 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori.
        L'articolo 6 definisce le modalità di ripartizione degli introiti.
        L'articolo 7 definisce le modalità di presentazione al festival e la denominazione.
        L'articolo 8 disciplina le modalità di esportazione.
        L'articolo 9 stabilisce le modalità di presentazione dei film per l'autorizzazione alla coproduzione e le autorità competenti.
        L'articolo 10 prevede la realizzazione di un film in coproduzione multilaterale.
        L'articolo 11 riguarda le agevolazioni per la circolazione del personale e l'esportazione dei materiali.
        L'articolo 12 concerne l'importazione e la programmazione dei film.
        L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista.
        L'articolo 14 riguarda l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo.
        Le norme di procedura, di cui all'allegato I, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti.
        Gli allegati II e III riguardano la composizione e i temi della Commissione mista.




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