XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3230
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende porre fine ad una situazione di disparità che si è
venuta a creare con l'entrata in vigore della legge 12 giugno
1984, n. 222. Tale legge, che revisiona la disciplina della
invalidità pensionabile, dispone all'articolo 12, comma l, che
"Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle
prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in
vigore della presente legge". Ora, l'introduzione del
principio della non retroattività ha comportato una diversità
di trattamento tra i diversi beneficiari di pensioni di
invalidità. Infatti, i trattamenti pensionistici riconosciuti
e liquidati con decorrenza precedente alla data di entrata in
vigore della legge n. 222 del 1984, non rientrando la loro
disciplina in questa normativa, sono decurtati nella misura di
quasi il 50 per cento rispetto, invece, a quelli che possono
avvalersi di questa legge. Si tratta di una evidente
situazione di iniquità e di disuguaglianza tale da richiedere
un'urgente misura correttiva.