XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3229
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge recante
l'istituzione del Difensore civico delle persone private della
libertà personale introduce nel nostro ordinamento un soggetto
terzo rispetto alle Amministrazioni dell'interno, della
giustizia e della difesa, con poteri di ispezione e di
garanzia nei confronti delle condizioni dei soggetti privati
della libertà personale.
Attualmente il garante delle condizioni di detenzione
nelle carceri è il magistrato di sorveglianza, i parlamentari
dispongono di un potere di visita, mentre tutti i soggetti
individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo
sono interni all'amministrazione penitenziaria stessa.
La presenza di un soggetto terzo può senz'altro preservare
e tutelare, al momento dell'intervento, quegli equilibri
delicatissimi sui quali si basa il complicato rapporto fra
popolazione detenuta e polizia penitenziaria.
Il primo obiettivo della legge è dunque quello di
individuare un organo che svolga attività di controllo, di
segnalazione e di denuncia; esso potrà verificare il grado di
conformità della condizione dei detenuti agli standard
minimi di trattamento all'interno delle strutture
detentive.
Affinché possano essere portate avanti azioni di questo
tipo, è necessario dotare tale organo di adeguati poteri
ispettivi e pertanto si è prevista la possibilità di avvalersi
degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo sì che
questi ultimi garantiscano una maggiore presenza sul
territorio.
La istituzione di tale organo, inoltre, adegua il nostro
ordinamento a quello delle più avanzate democrazie
nord-europee ed all'Unione europea, dove il Comitato europeo
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumanio degradanti opera proficuamente da anni secondo i
metodi tipici dell'ombudsman, sollecitando costantemente
i governi degli Stati membri a dotarsi di organi interni di
controllo delle condizioni di detenzione.
La proposta di legge reca, nel dettaglio, agli articoli 1
e 2, l'istituzione e le modalità di nomina dell'organismo,
analoghe a quelle previste per le autorità indipendenti; agli
articoli 3 e 4, le modalità operative dell'organismo, che può
esercitare poteri ispettivi ed è tenuto a mantenere il segreto
sugli atti inaccessibili ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n.
115; agli articoli 5 e 6, i meccanismi di attivazione
dell'organo, d'ufficio o su richiesta; all'articolo 7, le
sanzioni per i comportamenti comunque censurati dal difensore
civico; all'articolo 8, l'obbligo di relazione annuale al
Parlamento; all'articolo 9, la possibilità di avvalersi di
consulenze esterne; agli articoli 10, 11 e 12, i requisiti per
l'accesso alla carica, eventuali incompatibilità e impedimenti
e la possibilità di avvalersi di personale della pubblica
amministrazione; all'articolo 13, gli oneri finanziari.