XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3216
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge sottoposta
alla Vostra attenzione trae origine dalla riforma in materia
di giudice unico di primo grado, realizzata con il decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante "Norme in materia
di istituzione del giudice unico di primo grado", ed è
motivata dalla situazione del tutto particolare del comune di
Sessa Aurunca.
Infatti, il suddetto comune conta circa 25.000 abitanti; è
sito in posizione centrale rispetto ai paesi limitrofi essendo
attraversato dalla strada statale Appia e vantando una
significativa vicinanza alla strada statale Domitiana.
Quanto ai collegamenti ferroviari, esso è posto sulla
tratta principale Napoli-Roma.
Il comune interessato è in possesso, perché facenti parte
del proprio patrimonio, di immobili da destinare alla sede
della sezione distaccata del tribunale in oggetto, fatto che
rende realizzabile la riforma a costo zero, come richiesto
dall'articolo 1, comma 1, lettera q), della legge n. 254
del 1997, recante "Delega al Governo per l'istituzione del
giudice unico di primo grado".
Tale comune, del resto, negli atti preliminari al citato
decreto legislativo n. 51 del 1998, veniva individuato come
sede di sezione di tribunale essendo appunto in possesso dei
requisiti previsti dalla citata legge n. 254 del 1997 e cioè:
1) numero di abitanti; 2) estensione del territorio; 3) carico
di lavoro dell'ufficio giudiziario e, in particolar modo,
immediata disponibilità dell'edilizia giudiziaria.
Pertanto, il comune di Sessa Aurunca veniva definito polo
aggregante rispetto agli altri comuni del circondario,
compresi quelli che furono già sedi delle soppresse
preture.
Il citato decreto legislativo n. 51 del 1998, a tale fine,
prevedeva invece, nella vasta zona di interesse, il solo
comune di Carinola quale sede di una sezione distaccata del
tribunale di S. Maria Capua Vetere.
La sezione distaccata di Carinola rimane quindi, allo
stato, unica in un vastissimo territorio che comprende ben
diciotto comuni e precisamente: Carinola, Mondragone, Sessa
Aurunca, Teano, Caianello, Vairano Patenora, Cellole, Conca
della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Marzano
Appio, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccamonfina,
Roccaromana, Tora e Piccilli e Baia e Latina.
La vastità e l'eterogeneità del territorio ricompreso
nella sezione distaccata di Carinola, unica in tutto l'ambito
territoriale, già di per sé mostrano la necessità della
ripartizione di esso, in maniera omogenea, tra l'attuale
sezione distaccata di Carinola e l'istituenda sezione
distaccata di Sessa Aurunca.
Infatti, nel territorio di quest'ultima rientrerebbero i
comuni dell'entroterra mentre si lascerebbe alla sezione di
Carinola un territorio parimenti vasto ed omogeneo composto
dai comuni della fascia costiera e da tutti quelli limitrofi
alla sede della sezione del tribunale.
Si ricorda che, quanto alla vastità del territorio
attualmente rientrante nella sezione distaccata di Carinola,
il solo territorio di Mondragone, ad altissima densità
abitativa, di per sé realizza un più che significativo carico
di lavoro.
A ciò si aggiunga che, come emerge dai lavori preparatori
della legge n. 254 del 1997, la riforma sul giudice unico
avrebbe dovuto tenere conto del necessario contemperamento tra
l'interesse all'accorpamento delle sedi e l'interesse,
anch'esso primario, di salvaguardare le esigenze del
territorio atteso che, per volontà dello stesso legislatore,
nelle zone definite a rischio per l'operare di delinquenza
soprattutto organizzata, la presenza dello Stato deve essere
riaffermata e va, pertanto, potenziata anche attraverso la
presenza di un sito giudiziario.
Evidentemente il legislatore non seppe, non volle o non
potè, non istituendo oltre alla sezione distaccata di Carinola
anche quella di Sessa Aurunca, prendere atto di una situazione
territoriale molto particolare.
A ciò si aggiunga, altresì, la situazione paradossale in
cui versano alcuni comuni al confine con le regioni Lazio e
Molise e precisamente: Galluccio, Rocca d'Evandro, Presenzano,
S. Pietro Infine e Mignano Monte Lungo i quali, pur facendo
parte della provincia di Caserta, in base all'attuale assetto
delle circoscrizioni giudiziarie, rientrano nel circondario
del tribunale di Cassino, che sorge in provincia di Frosinone,
nonostante, però, per i reati finanziari e per ogni altra
vertenza che attenga a tributi e tasse, essi vedano radicata
la competenza in capo agli uffici giudiziari di S. Maria Capua
Vetere, Caserta ed anche Carinola, stante l'ubicazione di
tutti gli uffici finanziari proprio nei comuni rientranti
nella circoscrizione del tribunale centrale di S. Maria Capua
Vetere e nelle sezioni distaccate del medesimo.
Tali comuni, all'epoca della riforma, fecero richiesta di
essere accorpati alla sezione di tribunale di Sessa Aurunca ed
è giunto il momento di corrispondere alle aspettative delle
popolazioni interessate.
Ciò stante, si rende indispensabile provvedere
all'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di S.
Maria Capua Vetere nel comune di Sessa Aurunca.
Tale ufficio giudiziario accorperebbe nel proprio
circondario i comuni dell'entroterra e quindi, oltre a Sessa
Aurunca, i comuni di Vairano, Caianello, Marzano Appio, Tora e
Piccilli, Pietravairano, Roccamonfina, Conca della Campania,
Cellole, (per la maggior parte già ricompresi nel mandamento
della soppressa pretura di Sessa Aurunca) oltre ai predetti
comuni di Presenzano, Galluccio, San Pietro Infine, Mignano
Monte Lungo e Rocca d'Evandro, i quali ultimi rientrerebbero
definitivamente in una corretta circoscrizione giudiziaria.
Tale modifica non inciderebbe sull'adeguato
dimensionamento dell'ambito territoriale della sezione
distaccata di Carinola la quale manterrebbe comunque un
circondario, anch'esso ampio e razionalmente riordinato, che
ricomprenderebbe, oltre al comune di Carinola, Mondragone,
Teano, Francolise, Pietramelara, Falciano del Massico, Riardo,
Baia e Latina e Roccaromana.