XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3203




        Onorevoli Colleghi! - L'istituzione del patrocinio a spese dello Stato - nei giudizi penali - in favore di cittadini non abbienti rappresenta nel nostro ordinamento una forma avanzata evoluta di solidarietà applicata alle garanzie costituzionali del processo penale. Essa ha consentito, in ragione della sua articolazione normativa, l'emergere di una avvocatura giovane e motivata che ha meritoriamente consentito la effettività della garanzia del diritto di difesa per cittadini privi di adeguate risorse economiche.
        Molti giovani professionisti hanno entusiasticamente impiegato passione e impegno, assicurando assistenza legale ai cittadini non abbienti e in alcuni casi hanno colto l'opportunità anche per sottrarsi a leggi di committenza professionale particolarmente rigide, che spesso, ancora oggi, non consentono loro di raggiungere una sufficiente autonomia lavorativa.
        Anche alla luce di tali considerazioni, sinteticamente riportate, la norma concernente il patrocinio a spese dello Stato ha svolto una rilevante funzione sia in ordine alla garanzia assicurata ai cittadini in difficoltà, sia in relazione alle prospettive professionali schiuse per i giovani avvocati.
        La predisposizione di un meccanismo agile e funzionale di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sostenuta anche dalla autonoma disposizione normativa afferente la difesa di ufficio, nel processo penale, ha rappresentato una soluzione soddisfacente per le numerose problematiche scaturite dalla non agevole individuazione di un punto di equilibrio tra la salvaguardia dei diritti e delle garanzie dei cittadini privi di una assistenza legale e le regole che disciplinano il giudizio.
        Con la legge 29 marzo 2001 n. 134, erano state apportate delle rilevanti modifiche alla precedente normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti nei giudizi penali (legge n. 217 del 1990). Successivamente, le norme in materia sono confluite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
        In un sostanziale quadro di condivisione delle innovazioni apportate (in particolare l'innalzamento della soglia reddituale di acceso al beneficio) si è registrata una modifica dell'assetto normativo profondamente penalizzante per i giovani professionisti - in precedenza impegnati nella assistenza dei non abbienti - nonché foriera di una evidente limitazione del diritto di scelta da parte del cittadino bisognoso di difesa.
        L'articolo 81 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, infatti, espressamente dispone che all'elenco istituito per gli avvocati "abilitati" al patrocinio a spese dello Stato non possano essere ammessi avvocati con anzianità professionale inferiore a sei anni.
        La individuazione del suddetto requisito quale condizione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non convince né da un punto di vista esclusivamente afferente l'opportunità tecnica della limitazione - in un'ottica di miglioramento qualitativo del servizio - né in rapporto all'intero assetto normativo relativo alla libertà di conferimento dell'incarico difensivo e al meccanismo della difesa d'ufficio.
        Non convince la scelta operata dal legislatore attraverso la formulazione del citato articolo 81 che finisce inevitabilmente per operare una incomprensibile differenziazione tra i requisiti di anzianità richiesti per l'iscrizione all'albo dei difensori d'ufficio e quelli imposti per accedere all'elenco per il patrocinio a spese dello Stato. Così, paradossalmente, si può essere difensori d'ufficio (con regolare iscrizione all'albo) con soli due anni di anzianità professionale patrocinando dinanzi alla corte d'assise ed alle corti d'appello senza alcuna limitazione, senza tuttavia poter essere ammessi all'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato.
        Purtroppo, a "fare le spese" della discrasia tra i requisiti di anzianità (due-sei anni) oltre che il giovane professionista escluso, non potrà che essere il cittadino non abbiente. Egli, infatti, dovrà attentamente verificare che il suo difensore abbia almeno sei anni di iscrizione all'albo e sia iscritto nell'apposito elenco, per poter ottenere l'adeguata assistenza tecnica a spese dello Stato.
        Prescindendo da questa considerazione, si limiterebbe notevolmente la scelta di autodeterminazione del cittadino nel conferimento del mandato difensivo.
        Il cittadino, infatti, che ben potrebbe nutrire massima fiducia nei confronti di un professionista meno anziano, sarebbe costretto a scegliere un avvocato più anziano.
        In un rapporto tra difensore e assistito, caratterizzato dalla massima estrinsecazione del legame fiduciario, questa compressione si tradurrebbe in una evidente lesione di princìpi costituzionalmente garantiti.
        Peraltro, la individuazione del citato requisito di cui all'articolo 81, sembra espressione di una aprioristica valutazione fondata esclusivamente su una discutibile esaltazione del dato dell'anzianità di iscrizione rispetto a quello, più squisitamente qualitativo, della effettiva esperienza professionale.
        Se a ciò si aggiunge la concreta penalizzazione che si produce inevitabilmente per i giovani e i giovanissimi professionisti capaci e volenterosi, meritevoli di un concreto incoraggiamento, soprattutto alla luce della particolare difficoltà di affermazione economica e lavorativa che caratterizza il loro raggio di azione, si completa il quadro.
        Proprio alla luce di tali rilievi e sulla scorta delle suddette considerazioni, si è ritenuto indispensabile promuovere una iniziativa legislativa in grado di scongiurare una ulteriore penalizzazione per i giovani professionisti e al tempo stesso idonea a far cessare una evidente limitazione della piena autodeterminazione dei cittadini non abbienti in ordine alla scelta afferente il conferimento dell'incarico difensivo.
        In conclusione, con la presente proposta di legge, nella condivisione sostanziale dei contenuti del richiamato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si introduce l'equiparazione dei requisiti di anzianità professionale legittimanti l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, a quelli previsti per l'iscrizione all'albo dei difensori d'ufficio.




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