XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3203
Onorevoli Colleghi! - L'istituzione del patrocinio a
spese dello Stato - nei giudizi penali - in favore di
cittadini non abbienti rappresenta nel nostro ordinamento una
forma avanzata evoluta di solidarietà applicata alle garanzie
costituzionali del processo penale. Essa ha consentito, in
ragione della sua articolazione normativa, l'emergere di una
avvocatura giovane e motivata che ha meritoriamente consentito
la effettività della garanzia del diritto di difesa per
cittadini privi di adeguate risorse economiche.
Molti giovani professionisti hanno entusiasticamente
impiegato passione e impegno, assicurando assistenza legale ai
cittadini non abbienti e in alcuni casi hanno colto
l'opportunità anche per sottrarsi a leggi di committenza
professionale particolarmente rigide, che spesso, ancora oggi,
non consentono loro di raggiungere una sufficiente autonomia
lavorativa.
Anche alla luce di tali considerazioni, sinteticamente
riportate, la norma concernente il patrocinio a spese dello
Stato ha svolto una rilevante funzione sia in ordine alla
garanzia assicurata ai cittadini in difficoltà, sia in
relazione alle prospettive professionali schiuse per i giovani
avvocati.
La predisposizione di un meccanismo agile e funzionale di
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sostenuta
anche dalla autonoma disposizione normativa afferente la
difesa di ufficio, nel processo penale, ha rappresentato una
soluzione soddisfacente per le numerose problematiche
scaturite dalla non agevole individuazione di un punto di
equilibrio tra la salvaguardia dei diritti e delle garanzie
dei cittadini privi di una assistenza legale e le regole che
disciplinano il giudizio.
Con la legge 29 marzo 2001 n. 134, erano state apportate
delle rilevanti modifiche alla precedente normativa in materia
di patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti
nei giudizi penali (legge n. 217 del 1990). Successivamente,
le norme in materia sono confluite nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
In un sostanziale quadro di condivisione delle innovazioni
apportate (in particolare l'innalzamento della soglia
reddituale di acceso al beneficio) si è registrata una
modifica dell'assetto normativo profondamente penalizzante per
i giovani professionisti - in precedenza impegnati nella
assistenza dei non abbienti - nonché foriera di una evidente
limitazione del diritto di scelta da parte del cittadino
bisognoso di difesa.
L'articolo 81 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, infatti,
espressamente dispone che all'elenco istituito per gli
avvocati "abilitati" al patrocinio a spese dello Stato non
possano essere ammessi avvocati con anzianità professionale
inferiore a sei anni.
La individuazione del suddetto requisito quale condizione
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non convince
né da un punto di vista esclusivamente afferente l'opportunità
tecnica della limitazione - in un'ottica di miglioramento
qualitativo del servizio - né in rapporto all'intero assetto
normativo relativo alla libertà di conferimento dell'incarico
difensivo e al meccanismo della difesa d'ufficio.
Non convince la scelta operata dal legislatore attraverso
la formulazione del citato articolo 81 che finisce
inevitabilmente per operare una incomprensibile
differenziazione tra i requisiti di anzianità richiesti per
l'iscrizione all'albo dei difensori d'ufficio e quelli imposti
per accedere all'elenco per il patrocinio a spese dello Stato.
Così, paradossalmente, si può essere difensori d'ufficio (con
regolare iscrizione all'albo) con soli due anni di anzianità
professionale patrocinando dinanzi alla corte d'assise ed alle
corti d'appello senza alcuna limitazione, senza tuttavia poter
essere ammessi all'elenco dei difensori per il patrocinio a
spese dello Stato.
Purtroppo, a "fare le spese" della discrasia tra i
requisiti di anzianità (due-sei anni) oltre che il giovane
professionista escluso, non potrà che essere il cittadino non
abbiente. Egli, infatti, dovrà attentamente verificare che il
suo difensore abbia almeno sei anni di iscrizione all'albo e
sia iscritto nell'apposito elenco, per poter ottenere
l'adeguata assistenza tecnica a spese dello Stato.
Prescindendo da questa considerazione, si limiterebbe
notevolmente la scelta di autodeterminazione del cittadino nel
conferimento del mandato difensivo.
Il cittadino, infatti, che ben potrebbe nutrire massima
fiducia nei confronti di un professionista meno anziano,
sarebbe costretto a scegliere un avvocato più anziano.
In un rapporto tra difensore e assistito, caratterizzato
dalla massima estrinsecazione del legame fiduciario, questa
compressione si tradurrebbe in una evidente lesione di
princìpi costituzionalmente garantiti.
Peraltro, la individuazione del citato requisito di cui
all'articolo 81, sembra espressione di una aprioristica
valutazione fondata esclusivamente su una discutibile
esaltazione del dato dell'anzianità di iscrizione rispetto a
quello, più squisitamente qualitativo, della effettiva
esperienza professionale.
Se a ciò si aggiunge la concreta penalizzazione che si
produce inevitabilmente per i giovani e i giovanissimi
professionisti capaci e volenterosi, meritevoli di un concreto
incoraggiamento, soprattutto alla luce della particolare
difficoltà di affermazione economica e lavorativa che
caratterizza il loro raggio di azione, si completa il
quadro.
Proprio alla luce di tali rilievi e sulla scorta delle
suddette considerazioni, si è ritenuto indispensabile
promuovere una iniziativa legislativa in grado di scongiurare
una ulteriore penalizzazione per i giovani professionisti e al
tempo stesso idonea a far cessare una evidente limitazione
della piena autodeterminazione dei cittadini non abbienti in
ordine alla scelta afferente il conferimento dell'incarico
difensivo.
In conclusione, con la presente proposta di legge, nella
condivisione sostanziale dei contenuti del richiamato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002, si introduce l'equiparazione dei requisiti di
anzianità professionale legittimanti l'iscrizione nell'elenco
degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, a quelli
previsti per l'iscrizione all'albo dei difensori d'ufficio.