XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3199
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca la
ratifica del Protocollo di adesione del Principato di Monaco
alla Convenzione per la protezione delle Alpi.
La Convenzione per la protezione delle Alpi, di seguito
denominata "Convenzione delle Alpi", realizzata nell'ambito
dei Paesi dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia,
Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein nonché Unione
europea), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7
novembre 1991 e dalla stessa ratificata con legge 14 ottobre
1999, n. 403.
La Convenzione delle Alpi è entrata in vigore il 9 marzo
1995 ed ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo
termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro
sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi
economici delle popolazioni residenti, stabilendo i princìpi
cui deve ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i
Paesi dell'Arco alpino.
Organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle
parti contraenti (Conferenza delle Alpi), che si riunisce in
via ordinaria ogni due anni presso la Parte contraente che
detiene la Presidenza; essa ha tra i suoi compiti principali,
quello di esaminare l'attuazione della Convenzione delle Alpi
e dei suoi protocolli, di decidere i gruppi di lavoro, di
prendere le decisioni in materia finanziaria e di deliberare
le misure idonee alla realizzazione degli obiettivi previsti
dalla Convenzione e l'approvazione dei Protocolli.
Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza
delle Parti contraenti è invece il Comitato permanente,
formato dai delegati delle Parti contraenti che abbiano
ratificato la Convenzione. Compiti principali del Comitato
permanente sono quelli di raccogliere e valutare le
informazioni e le documentazioni delle parti, riferite alla
Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa
adottate ed insediare tutti i gruppi di lavoro. La Presidenza
del Comitato spetta alla Parte che presiede la Conferenza e
per il biennio in corso (2001-2002) è affidata all'Italia.
A livello interno, invece, la legge n. 403 del 1999, con
cui l'Italia ha ratificato la Convenzione, ha anche istituito
un'adeguata sede di concertazione istituzionale per
l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-regioni
dell'arco alpino. Compito principale affidato dalla citata
legge alla Consulta è quello di concorrere a dare esecutività
alla Convenzione d'intesa con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - cui la legge attribuisce in via
prioritaria l'attuazione del trattato - e con le altre
amministrazioni centrali interessate agli specifici
Protocolli.
Il Protocollo per l'adesione del Principato di Monaco alla
Convenzione delle Alpi è stato firmato a Chambery il 20
dicembre 1994.
Suo obiettivo è quello di consentire, appunto, l'adesione
"tardiva" del Principato di Monaco alla Convenzione delle
Alpi. A tale fine è opportuno ricordare che il Protocollo
entra in vigore decorsi tre mesi dalla data in cui si
verificano, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del
Protocollo stesso, le seguenti tre condizioni:
a) che la Convenzione delle Alpi sia già entrata
in vigore;
b) che le Parti contraenti la Convenzione abbiano
espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal
Protocollo di adesione in oggetto;
c) che il Principato di Monaco abbia espresso il
proprio consenso ad essere vincolato dal medesimo
Protocollo.
La prima e la terza condizione si sono già realizzate,
avendo il Principato di Monaco espresso il proprio consenso ed
essendo la Convenzione delle Alpi già entrata in vigore,
mentre la seconda condizione si è realizzata soltanto in
parte. Infatti, mentre le altre parti contraenti hanno già
concretizzato la loro adesione, l'Italia è l'unico Paese (tra
quelli firmatari) a non aver ancora ratificato il Protocollo
in esame.
Alla luce di questi fatti, una sollecita ratifica del
Protocollo da parte dell'Italia è da ritenersi urgente.
Il Protocollo in esame vive unicamente per consentire al
Principato di Monaco di aderire alla Convenzione per la
Protezione delle Alpi e di acquisire lo status di "Parte
contraente".
Pertanto l'attuazione di tale Protocollo non comporta
oneri finanziari a carico dello Stato.
Si rappresenta, infine, l'urgenza della ratifica del
Protocollo in esame anche in vista della VII Conferenza delle
Alpi che si terrà nel novembre 2002.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Il presente disegno di legge non presenta alcun aspetto
di incompatibilità con l'ordinamento vigente, né con quello
comunitario. Esso costituisce tuttavia una modifica della
Convenzione sulla tutela delle Alpi in quanto introduce tra
gli Stati Parte anche il Principato di Monaco, di cui
l'annesso Protocollo costituisce adesione tardiva. Pertanto il
provvedimento in esame si inserisce nell'ambito della legge 14
ottobre 1999, n. 403, con la quale si è autorizzata la
ratifica della citata Convenzione per la protezione delle
Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Il Protocollo, quindi, per essere ratificato necessita
dell'autorizzazione parlamentare al Presidente della
Repubblica, in quanto rientrante nelle previsioni di cui
all'articolo 80 della Costituzione.