XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3199




        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca la ratifica del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi.
        La Convenzione per la protezione delle Alpi, di seguito denominata "Convenzione delle Alpi", realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein nonché Unione europea), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403.
        La Convenzione delle Alpi è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i princìpi cui deve ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino.
        Organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi), che si riunisce in via ordinaria ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la Presidenza; essa ha tra i suoi compiti principali, quello di esaminare l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli, di decidere i gruppi di lavoro, di prendere le decisioni in materia finanziaria e di deliberare le misure idonee alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla Convenzione e l'approvazione dei Protocolli.
        Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza delle Parti contraenti è invece il Comitato permanente, formato dai delegati delle Parti contraenti che abbiano ratificato la Convenzione. Compiti principali del Comitato permanente sono quelli di raccogliere e valutare le informazioni e le documentazioni delle parti, riferite alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate ed insediare tutti i gruppi di lavoro. La Presidenza del Comitato spetta alla Parte che presiede la Conferenza e per il biennio in corso (2001-2002) è affidata all'Italia.
        A livello interno, invece, la legge n. 403 del 1999, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione, ha anche istituito un'adeguata sede di concertazione istituzionale per l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino. Compito principale affidato dalla citata legge alla Consulta è quello di concorrere a dare esecutività alla Convenzione d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - cui la legge attribuisce in via prioritaria l'attuazione del trattato - e con le altre amministrazioni centrali interessate agli specifici Protocolli.
        Il Protocollo per l'adesione del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi è stato firmato a Chambery il 20 dicembre 1994.
        Suo obiettivo è quello di consentire, appunto, l'adesione "tardiva" del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi. A tale fine è opportuno ricordare che il Protocollo entra in vigore decorsi tre mesi dalla data in cui si verificano, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Protocollo stesso, le seguenti tre condizioni:

                a) che la Convenzione delle Alpi sia già entrata in vigore;

                b) che le Parti contraenti la Convenzione abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo di adesione in oggetto;

                c) che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal medesimo Protocollo.

        La prima e la terza condizione si sono già realizzate, avendo il Principato di Monaco espresso il proprio consenso ed essendo la Convenzione delle Alpi già entrata in vigore, mentre la seconda condizione si è realizzata soltanto in parte. Infatti, mentre le altre parti contraenti hanno già concretizzato la loro adesione, l'Italia è l'unico Paese (tra quelli firmatari) a non aver ancora ratificato il Protocollo in esame.
        Alla luce di questi fatti, una sollecita ratifica del Protocollo da parte dell'Italia è da ritenersi urgente.
        Il Protocollo in esame vive unicamente per consentire al Principato di Monaco di aderire alla Convenzione per la Protezione delle Alpi e di acquisire lo status di "Parte contraente".
        Pertanto l'attuazione di tale Protocollo non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.
        Si rappresenta, infine, l'urgenza della ratifica del Protocollo in esame anche in vista della VII Conferenza delle Alpi che si terrà nel novembre 2002.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          Il presente disegno di legge non presenta alcun aspetto di incompatibilità con l'ordinamento vigente, né con quello comunitario. Esso costituisce tuttavia una modifica della Convenzione sulla tutela delle Alpi in quanto introduce tra gli Stati Parte anche il Principato di Monaco, di cui l'annesso Protocollo costituisce adesione tardiva. Pertanto il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito della legge 14 ottobre 1999, n. 403, con la quale si è autorizzata la ratifica della citata Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
        Il Protocollo, quindi, per essere ratificato necessita dell'autorizzazione parlamentare al Presidente della Repubblica, in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione.




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