XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3176
Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento professionale dei
geometri è stato approvato con il regio decreto 11 febbraio
1929, n. 274, recante il regolamento per la professione. Le
disposizioni di tale regolamento, nella parte essenziale, non
hanno subito aggiornamenti, pertanto le lacune già esistenti
all'origine, con lo sviluppo della tecnica, sono oggi ancora
più evidenti.
Tale normativa individua nel concetto di "modesta
costruzione civile" il limite di competenza in materia
edilizia di geometri e di periti industriali, ma, ad oggi,
manca una definizione esaustiva del concetto di "modesta
costruzione".
Le molte pronunzie giurisprudenziali sul tema non hanno
contribuito a fornire chiarimenti, elaborando anzi una serie
di interpretazioni difformi, che hanno portato ad una
conclusione: è necessario ripristinare la certezza del diritto
ed evitare che di fatto il lavoro dei geometri, degli
ingegneri e degli architetti continui ad intrecciarsi e a
sovrapporsi.
La stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato
ha evidenziato in merito la necessità di un chiarimento a
livello normativo, sottolineando che è competenza del
Parlamento determinare l'ambito delle competenze dei geometri
rispetto all'utilizzo del cemento armato nelle costruzioni
civili.
Fin dall'VIII legislatura il Parlamento italiano si è
proposto, senza successo, di affrontare tale problematica,
giungendo nella XIII legislatura alla approvazione, con
consenso trasversale a tutte le forze politiche, (atto Camera
n. 7566, XIII legislatura) del testo che segue.
Il perpetuarsi dell'incertezza oggi regnante rischia
seriamente di danneggiare gli interessi delle categorie
professionali dei geometri e dei periti industriali e, con
particolare riferimento alla specializzazione edilizia, si
riflette negativamente sulle attività economiche di una vasta
collettività di piccoli operatori. Il provvedimento in titolo
affronta all'articolo 2 il nodo della delimitazione
dell'ambito di competenza riconosciuto a geometri e a periti
industriali con specializzazione in edilizia in ordine alla
costruzione di edifici ed individua una serie di limiti a
seconda che gli edifici da costruire siano ubicati in zona
sismica, ovvero in zona non sismica. Gli articoli 3 e 4
disciplinano, rispettivamente, la competenza in materia
urbanistica e le prestazioni che rientrano nell'ambito di
operatività dei geometri e dei periti industriali con
specializzazione in edilizia.
L'articolo 5 dispone che restano ferme le norme relative
alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti
industriali contenute nel citato regolamento di cui al regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al
regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo
1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e loro
successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente
in materia.
L'articolo 6 contiene una normativa transitoria da
applicare fino all'emanazione di disposizioni in ordine ai
corsi di livello universitario ad indirizzo specifico. La
disciplina transitoria riconosce la competenza in edilizia,
come definita dall'articolo 2, comma 1, agli iscritti negli
albi dei geometri e dei periti industriali da almeno dieci
anni dalla data di entrata in vigore della legge e anche agli
iscritti che non hanno raggiunto i dieci anni di anzianità di
iscrizione, purché siano rispettate determinate condizioni.
Per la medesima ratio sono elevati a tre anni i
rispettivi periodi di pratica.