XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3169-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3169 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
PAOLETTI TANGHERONI, Relatore.
ALLEGATO
Il nuovo Accordo di partenariato per lo sviluppo ACP-CE
firmato a Cotonou, nel Benin, il 23 giugno 2000, in
sostituzione della IV ed ultima Convenzione di Lomè,(1) unirà
i 77 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico - ACP (71
Stati membri del gruppo ACP già firmatari della Convenzione di
Lomè più 6 Stati insulari della regione del Pacifico, accolti
come nuovi membri e firmatari dell'Accordo) all'Unione
europea, per un periodo di venti anni a decorrere dal 1^ marzo
2000 (articolo 95.1).
Princìpi, attori e obiettivi del nuovo Accordo
Il nuovo Accordo quadro, definito in modo informale anche
"Accordo di Cotonou" è fondato (articolo 9) sul rispetto dei
diritti umani, dei princìpi democratici e dello stato di
diritto (elementi essenziali), sulla buona gestione degli
affari pubblici, o buon governo (elemento fondamentale). La
violazione dei tali princìpi può condurre fino alla
sospensione parziale o totale degli aiuti, a seguito di una
procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 96, quando
vi sia violazione degli elementi essenziali dell'Accordo o nei
casi di violazione dell'elemento del buon governo,
limitatamente ai soli casi di corruzione grave (articolo
97).
La lotta alla povertà, lo sviluppo durevole e la
progressiva integrazione dei Paesi ACP nell'economia mondiale
rappresentano i principali obiettivi del nuovo Accordo;
obiettivi che sono perseguiti con un approccio integrato che
tiene conto degli aspetti politici, economici, sociali,
culturali e ambientali dello sviluppo (articolo 1). Il
partenariato si propone di fornire un quadro coerente di
sostegno alle strategie di sviluppo dei Paesi ACP ed in tale
contesto sono incoraggiati e sostenuti i processi
d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono
l'inserimento dei Paesi ACP nell'economia mondiale per quanto
riguarda gli scambi e gli investimenti privati.
Al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori
della società, compreso il settore privato e le organizzazioni
della società civile, nella vita politica, economica e
sociale, il partenariato è aperto ad attori di vario tipo a
prescindere dal governo centrale che costituisce il
partner principale. L'Accordo riconosce infatti il ruolo
complementare e il potenziale in termini di contributi degli
attori non statali(2) del processo di sviluppo contemplando,
in tale contesto, disposizioni
(1) I negoziati, avviati fin dall'ottobre 1998, si sono
conclusi il 4 febbraio 2000 a Bruxelles, in occasione della IV
Convenzione ministeriale UE-ACP, sulla base del mandato
negoziale che il Consiglio dell'Unione europea aveva approvato
il 29 giugno 1998.
(2) Quali attori della cooperazione, l'Accordo riconosce
lo Stato (a livello locale, nazionale e regionale), parimenti
agli attori non statali (settore privato, partner
economici e sociali e la società civile), nella misura in cui
questi ultimi dimostrano competenze specifiche e sono
organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente
(articolo 6).
innovative destinate a promuovere il loro coinvolgimento
nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione
(articolo 4).
Nel quadro dell'approfondimento del dialogo politico,
parimenti contemplato dall'Accordo, le Parti avvieranno un
dialogo sui problemi posti dall'immigrazione illegale in
vista, all'occorrenza, di definire una politica di
prevenzione, e sul sostegno al rimpatrio degli immigrati
irregolari nel Paese d'origine. In questo campo riveste
particolare significato l'inserimento nell'Accordo della
cosiddetta "clausola di riammissione" per gli immigrati
illegali. Tale clausola (articolo 13) contempla la possibilità
di negoziare, su richiesta di una delle due Parti (il termine
"Parti" si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati
membri e a ciascuno Stato ACP), la conclusione di "<...>,
accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per
la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una
delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono
anche disposizioni per la riammissione di cittadini di Paesi
terzi e di apolidi". In questo modo gli Stati ACP hanno
assunto per la prima volta l'impegno a negoziare accordi di
riammissione per il rimpatrio dei propri cittadini. Gli
accordi bilaterali dovranno definire le categorie di persone
interessate da queste disposizioni, nonché le modalità della
loro riammissione e del loro rimpatrio. L'articolo prevede
inoltre che un'adeguata assistenza sia fornita agli Stati ACP
per l'attuazione dei suddetti accordi.
Disposizioni istituzionali
Le istituzioni congiunte previste dall'Accordo sono: il
Consiglio dei ministri, comprendente i membri del Consiglio UE
e i membri della Commissione delle Comunità europee, da un
lato, e un membro del Governo di ciascuno Stato ACP,
dall'altro; il Comitato degli Ambasciatori che comprende, da
un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro
UE ed un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il
capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'UE;
l'Assemblea parlamentare paritetica, organo consultivo di cui
sono membri, da un lato, i membri del Parlamento europeo e,
dall'altro, i parlamentari di ciascuno Stato ACP.
Strategie di cooperazione
Le strategie di cooperazione contemplate dal nuovo
Accordo si basano sia sulle strategie di sviluppo che sulla
cooperazione economica e commerciale, riconosciute come
interdipendenti e complementari (articolo 18). Il nuovo
Accordo intende pertanto superare il tradizionale approccio
fondato sugli aiuti ai progetti e sulle preferenze
commerciali, per puntare ad un rafforzamento della capacità di
offerta dei Paesi ACP in termini qualitativi e quantitativi,
attraverso un'attività congiunta di sostegno diretto allo
sviluppo economico, umano e sociale, alla cooperazione
regionale e all'integrazione che tenga conto,
sistematicamente, in tutti i settori di cooperazione anche di
una serie di questioni tematiche ed orizzontali come
l'ambiente, lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento
delle capacità.
In tale ottica si prevedono interventi per lo sviluppo
degli investimenti e del settore privato (articolo 21), in
materia di politiche e riforme macroeconomiche e strutturali
(articolo 22), di sviluppo del settore sociale e culturale
(articoli 24, 26, 27), attività di cooperazione nel settore
dell'integrazione economica regionale (articoli 28 e 30). Sono
pertanto contemplate attività di sostegno del sistema bancario
e finanziario, si attribuisce priorità all'accesso ai servizi
di base per tutti, ad istruzione e formazione, alle attività
economiche e alle risorse produttive, allo sviluppo
dell'industria del turismo, alla valorizzazione del potenziale
giovanile, alla promozione della cosiddetta dimensione
culturale.
Nuovi dispositivi commerciali
I rapporti commerciali regolati dal nuovo Accordo
prevedono la continuazione dal 2002 al 2008 dell'attuale
sistema di preferenze commerciali non reciproche applicate in
conformità alla IV Convenzione di Lomè (per il quale è stata
concessa la deroga OMC). Tale periodo, definito preparatorio,
servirà a preparare il cammino alla stipula di Accordi di
partenariato economico regionale (APER) volti alla creazione
di aree di libero scambio fra l'Unione europea e le
sub-regioni ACP. In particolare il periodo preparatorio sarà
utilizzato per sviluppare le capacità dei settori pubblico e
privato degli Stati ACP, adottando misure di miglioramento
della competitività, per rafforzare le organizzazioni
regionali e per sostenere le iniziative d'integrazione
commerciale regionale che, all'occorrenza, saranno
accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e
alla riforma fiscale, nonché al miglioramento e allo sviluppo
delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti
(articolo 37.3). Oltre ad un esame periodico dei progressi dei
preparativi e dei negoziati avviati durante il periodo
proparatorio, nel 2006 le Parti procedono ad un esame
ufficiale completo degli Accordi previsti per tutti i
Paesi.
I negoziati per gli Accordi regionali di partenariato
economico saranno avviati con gli Stati ACP che ritengono di
essere pronti ad affrontarli, al livello che essi giudicano
appropriato, secondo le procedure concordate dal gruppo degli
Stati ACP e tenendo conto dei processi di integrazione
regionale fra gli Stati ACP medesimi (articolo 37.5). Gli
Accordi regionali, oltre a liberalizzare il commercio con
questi gruppi di Paesi ACP ("mirano a fissare il calendario
della progressiva liberalizzazione degli ostacoli agli scambi
tra le Parti"), dovranno promuovere gli investimenti e la
cooperazione fra gli stessi Paesi ACP. Per tale motivo
l'azione di sostegno all'integrazione regionale sarà
determinante per la configurazione del nuovo partenariato, nel
riconoscimento che la stessa è un elemento fondamentale
all'integrazione dei Paesi ACP nell'economia mondiale. Qualora
gruppi di Paesi ACP decidano di dare avvio ai negoziati per un
Accordo regionale con l'Unione europea, i negoziati sarebbero
flessibili ai fini della concessione di adeguati periodi
transitori (abitualmente 10-12 anni) per lo smantellamento dei
dazi e per la tutela dei prodotti più sensibili, in conformità
con le regole OMC (articolo 37.7).
Per i Paesi ACP non appartenenti al gruppo dei Paesi meno
avanzati (PMA), che nel 2004, a seguito di consultazioni
congiunte, non risultassero in grado di aderire agli Accordi
di partenariato economico regionale (APER), saranno definiti
regimi commerciali alternativi, "equivalenti" alle condizioni
esistenti, nel rispetto delle regole OMC (articolo 37.6).
A vantaggio delle esportazioni dei PMA è prevista una
semplificazione del regime delle regole di origine ed un
riesame delle disposizioni sul cumulo dell'origine (articolo
37.9). Sempre in tale materia, un nuovo protocollo sulle
regole di origine è inteso a promuovere gli scambi commerciali
fra Paesi ACP per agevolare le aggregazioni regionali e
consentire di estendere agli altri Paesi ACP una parte dei
benefici legati ai flussi commerciali del Sudafrica.
Fra i princìpi della cooperazione economica e commerciale
(articolo 35) ha speciale rilevo quello che prevede di tenere
conto dei differenti bisogni e livelli di sviluppo dei Paesi
ACP: oltre al regime speciale accordato ai PMA entro il 2005,
si riconosce l'opportunità di promuovere particolarmente lo
sviluppo dei Paesi più deboli all'interno delle organizzazione
sub-regionali, per agevolarne la stessa formazione, e dei
piccoli Paesi enclavés o insulari.
La cooperazione in materia commerciale riguarderà anche
il commercio dei servizi (con particolare riguardo ai
trasporti marittimi, alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione-articoli 41, 42 e 43), la politica di
concorrenza (articolo 45), la tutela della proprietà
intellettuale (articolo 46), gli standard tecnici e le
misure sanitarie e fito-sanitarie (articoli 47 e 48),
l'ambiente, gli scambi e le norme sul lavoro, la politica dei
consumatori (articoli 49-51), la pesca (articolo 53), la
cooperazione in ambito OMC ed altre organizzazioni
internazionali competenti.
Viene altresì istituito un Comitato ministeriale misto
ACP-CE per il commercio.
La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
I principali strumenti finanziari della cooperazione sono
il Fondo europeo di sviluppo (FES) ed i crediti della Banca
europea per gli investimenti (BEI); è previsto il
cofinanziamento con le IFI e con gli Stati membri. La
definizione degli interventi avviene in collaborazione con i
Paesi ACP con un nuovo sistema di programmazione che prevede
un riesame delle allocazioni di fondi sulla base dei risultati
conseguiti. gli attori non statali sono associati
all'attuazione della cooperazione allo sviluppo ACP-CE nei
settori che li riguardano.
Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli
Stati ACP interessati, sia a livello nazionale che regionale,
possono essere concessi finanziamenti a favore di politiche
settoriali (articolo 69) e delle riforme macroeconomiche e
strutturali (articolo 67) per mitigare gli effetti sociali di
tali riforme. Si è inoltre convenuto che parte dei residui del
Fondo europeo di sviluppo (FES) disponibili, siano utilizzati
per contribuire direttamente all'alleggerimento del debito,
aiutando con iniziative comunitarie (HIPC) i Paesi poveri
fortemente indebitati a rimborsare il loro debito legato ad
operazioni anteriori del FES. Il nuovo Accordo ha recepito il
principio dell'alleggerimento del debito anche in collegamento
con iniziative internazionali (articolo 66) a fronte di
programmi credibili di aggiustamento strutturale. La Comunità
s'impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine
risorse diverse da quelle del FES possano essere mobilitate
per finanziare iniziative di ammortamento del debito approvate
a livello internazionale.
I sistemi STABEX e SYSMIN che agivano come stabilizzatori
dei proventi delle esportazioni, rispettivamente dei prodotti
di base e minerari, sono stati sostituiti da un nuovo
meccanismo (articolo 68) di carattere generale che prevede per
il caso di fluttuazione a breve termine dei proventi delle
esportazioni un sistema di sostegno supplementare a carico del
FES per consentire la prosecuzione delle politiche di riforma.
Anche i microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate
(articolo 71), l'aiuto umanitario e d'urgenza a breve termine
(articoli 72-73) e la cooperazione tecnica (articoli 79-80)
possono avvalersi delle risorse finanziarie dell'Accordo.
La nuova Convenzione dà molto rilevo allo sviluppo del
settore privato e degli investimenti attraverso un corpo
organico di disposizioni (articoli 74-78) fra le quali
assumono rilievo quelle che prevedono la fornitura di risorse
finanziarie a lungo termine per promuovere la crescita del
settore privato, quelle relative a fondi e programmi di
garanzia per l'assicurazione contro rischi legati agli
investimenti, nonché quelle relative alla conclusione di
Accordi di promozione e tutela degli investimenti.
Sono infine previste disposizioni e misure speciali per
sostenere i Paesi ACP meno avanzati (PMA) ed i Paesi ACP senza
sbocco sul mare e insulari (articoli 84-90).
L'esame della realizzazione degli obiettivi della
cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e gli
eventuali problemi derivanti dalla sua attuazione è svolto,
annualmente, dal Consiglio dei ministri e, periodicamente, da
un apposito comitato istituito in seno allo stesso (articolo
83).
Protocollo finanziario
Il Protocollo finanziario (Allegato I) al nuovo Accordo
definisce l'importo globale dei contributi della Comunità agli
Stati ACP per il periodo 2000-2005 pari a 15.200 milioni di
euro di cui: 13.500 milioni di euro provenienti dal 9^ Fondo
europeo di sviluppo (FES), 1.700 milioni di euro forniti dalla
BEI (Banca europea per gli investimenti) in forma di prestiti
concessi sulle risorse proprie.
L'aggiunta dei residui dei precedenti FES (nell'ordine di
9.900 milioni di euro) comporta uno stanziamento globale pari
a circa 25.000 milioni di euro da utilizzarsi nel periodo
2000-2007, che include i due anni probabilmente necessari per
la ratifica del 9^ FES e i due anni successivi alla sua
scadenza.
Il Protocollo finanziario indica altresì le allocazioni
di fondi del 9^ FES a favore dei diversi strumenti di
cooperazione, suddivisi nel modo seguente:
10.000 milioni di euro riservati come grant al
sostegno dello sviluppo a lungo termine;
1.300 milioni di euro in grant, per il sostegno
della cooperazione ed integrazione regionale fra Stati ACP;
2.200 milioni di euro destinati all'investment
facility;
90 milioni di euro destinati a finanziare il bilancio
del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e 70 milioni di
euro quello del Centro di sviluppo agricolo (CSA), i due
meccanismi istituzionali destinati a fornire assistenza alle
imprese e promuovere l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(Allegato III).
A ciò si aggiunge il citato importo di 1.700 milioni di
euro fornito dalla BEI in forma di prestiti concessi sulle
proprie risorse (Allegato II).
La BEI gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse
proprie unitamente alle operazioni finanziate sul Fondo
investimenti, le restanti risorse sono amministrate dalla
Commissione.
Si tratta di una ripartizione strategica perché riserva
somme importanti all'integrazione regionale ed alla nuova
facility per gli investimenti che prevede la creazione
di un fondo rotativo finanziariamente sostenibile (Allegato
II). Un uso attento di queste somme dovrebbe consentire una
progressiva realizzazione del disegno di sviluppo e di
cooperazione regionale che vi è nel nuovo Accordo di
partenariato fra l'Unione europea e di Paesi ACP, ai quali
spetterà il compito di indicare le regioni destinatarie del
sostegno.
L'Allegato IV definisce, nei dettagli, le procedure di
programmazione, preparazione, attuazione e gestione delle
operazioni finanziate mediante sovvenzioni destinate al
sostegno dello sviluppo a lungo termine e di quello diretto
alla cooperazione e integrazione regionale. Si tratta di
disposizioni che mirano a rendere più efficiente la gestione
dell'aiuto allo sviluppo della Comunità europea e ad
assicurare l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli
interventi anche attraverso il ricorso a criteri di necessità
(reddito pro capite, popolazione, livello debito,
eccetera) e di rendimento (progressi nell'attuazione delle
riforme istituzionali, efficienza nell'uso delle risorse,
eccetera), a meccanismi di revisione destinati a rivedere e
adattare le strategie di sostegno (nazionali-regionali)
all'evolvere della situazione, e garantirne la corretta
esecuzione, alla designazione di agenti responsabili della
gestione e dell'esecuzione.
Allegati e Protocolli
Il testo dell'Accordo risulta corredato da un ulteriore
Allegato (V) sul regime commerciale applicabile durante il
periodo preparatorio alla transizione agli Accordi commerciali
previsti dal menzionato articolo 37 sui nuovi dispositivi
commerciali, dall'Allegato VI concernente l'elenco dei Paesi
ACP meno avanzati e da una serie di Protocolli. Tra questi si
citano, in particolare, quello relativo alla definizione di
"prodotti originari" degli Stati ACP ai fini dell'applicazione
delle disposizioni dell'Allegato V relative alla cooperazione
commerciale ed i Protocolli sui prodotti di base (zucchero,
carni bovine e banane). Un'apposito Protocollo è dedicato alla
partecipazione del Sud Africa all'Accordo di partenariato
ACP-CE.
Misure transitorie ed entrata in vigore dell'Accordo
Con decisione 1/2000 del 27 luglio 2000, il Consiglio dei
ministri ACP-CE ha adottato una serie di misure transitorie
applicabili dal 2 agosto fino alla ratifica dell'Accordo di
partenariato ACP-CE, prevedendo l'applicazione anticipata di
alcune disposizioni, nonché il proseguimento dell'applicazione
di alcune disposizioni della IV Convenzione di Lomè
rivista.
La Decisione 1/2000 si basa sull'articolo 366, paragrafo
3, della quarta Convenzione ACP-CE, firmata a Lomè il 15
dicembre 1989 e rivista a Mauritius (Port Louis) il 4 novembre
1995 e consente l'applicazione provvisoria, analogamente a
quanto fu stabilito con l'Accordo CE-Sud Africa, delle parti
dell'Accordo di Cotonou che sono di competenza esclusiva della
Comunità europea. La restante parte, in particolare quella
finanziaria, entrerà in vigore solo a completamento dei
procedimenti di ratifica dei suoi firmatari.
Dall'applicazione anticipata restano escluse le
disposizioni relative all'erogazione e all'esecuzione delle
risorse finanziarie previste dal 9^ FES. Durante tale periodo
transitorio la cooperazione finanziaria sarà quindi finanziata
con le rimanenze del FES precedente. Per contro, prima
dell'entrata in vigore del Protocollo finanziario allegato
all'Accordo, sarà possibile procedere alla programmazione
delle risorse disponibili a titolo del nuovo FES (9^). Tale
programmazione può comportare una destinazione indicativa, ma
non un impegno dei fondi disponibili.
Sono altresì soggetti a ratifica dei singoli Stati membri
UE, i seguenti Accordi interni firmati a margine del Consiglio
affari generali il 18 settembre 2000:
Accordo interno relativo al finanziamento e alla
gestione degli aiuti della Comunità agli Stati ACP nel quadro
del Protocollo finanziario dell'Accordo di partenariato
CE-ACP, nonché alla destinazione degli aiuti finanziari
destinati ai Paesi e territori d'oltremare (PTOM(3). Si tratta
dell'intesa volta a regolare il conferimento e la gestione dei
fondi del 9^ FES pari ad un importo massimo di 13.800 milioni
di euro, nonché a fissare le quote di ripartizione dei
contributi dei singoli Stati membri UE. L'Italia vi
contribuisce per il 12,54 per cento (1.730,52 milioni di
euro).
Dei 13.800 milioni di euro:
13.500 milioni di euro sono assegnati agli Stati ACP
come previsto dal menzionato Protocollo finanziario
dell'Accordo ACP-CE;
175 milioni di euro ai PTOM, di cui 155 milioni in
forma di sovvenzioni e 20 milioni a titolo del Fondo
investimenti;
125 milioni di euro alla Commissione a copertura dei
costi di attuazione del 9^ FES.
L'intesa prevede altresì una serie di norme attinenti
alle procedure decisionali del Comitato del Fondo europeo di
sviluppo (FES) istituito presso la Commissione, alla
responsabilità della Commissione e della BEI, al Comitato del
Fondo investimenti (Comitato "FI") di cui all'Allegato II
dell'Accordo ACP-CE, nonché alle modalità di programmazione
dell'aiuto effettuata ai sensi dell'Allegato IV del medesimo
Accordo.
(3) Si tratta di venti Paesi e territori d'oltre mare
costituzionalmente legati ad alcuni Stati membri UE (Francia,
Regno Unito, Paesi Bassie Danimarca).
Le norme dell'Accordo interno relative all'attuazione del
processo di programmazione (articoli 14-16, paragrafi 1,19
paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 21-27), le disposizioni sulla
preparazione del funzionamento del Fondo investimenti
(articoli 29 e 30) e l'articolo 31, relativo all'adozione del
regolamento finanziario, sono applicate in via transitoria in
attesa dell'entrata in vigore dello stesso.
Accordo interno relativo ai provvedimenti da
prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione
dell'Accordo di partenariato ACP-CE. Tra le procedure
disciplinate dall'Accordo interno figura quella relativa
all'applicazione degli articoli 96-97 dell'Accordo di
partenariato che regolano le questioni in materia di
consultazioni in caso di violazione di uno o più elementi
essenziali del citato Accordo (stato di diritto, diritti
umani, princìpi democratici) ed i casi di corruzione grave.
Con tale Accordo interno si definiscono altresì gli aspetti
collegati all'assunzione di una posizione comune che i
rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al
Consiglio dei ministri ACP-CE o al Comitato degli ambasciatori
quando essi si occupano di questioni di competenza degli Stati
membri, l'applicazione delle decisioni e raccomandazioni
adottate dai citati organi istituzionali di gestione
dell'Accordo nei settori di competenza degli Stati membri, le
procedure di risoluzione di eventuali controversie tra Stati
membri o in caso di ricorso all'articolo 98 dell'Accordo
(composizione delle controversie) per i settori di loro
competenza.
Le disposizioni di tale Accordo interno sono applicate in
via provvisoria a decorrere dal 2 agosto 2000.