XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3167-A
Onorevoli Deputati! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3167 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato dal
Senato, che viene allegata.
RIZZI, Relatore
Allegato
L'Accordo, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 dai rispettivi
Ministri della difesa, ha lo scopo di portare avanti la
cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di cooperazione
del Nord Atlantico e della Partnership for Peace (PIP),
rafforzando in tal modo la sicurezza e la stabilitą in Europa,
attraverso lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le
rispettive Forze armate nel rispetto delle legislazioni in
vigore nei rispettivi Paesi ed in conformitą con gli obblighi
assunti a livello internazionale.
L'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale nel settore
della difesa ed in particolare:
nella sicurezza;
nel controllo degli armamenti;
nell'industria della difesa e politica degli
approvvigionamenti;
nella formazione, amministrazione e gestione del
personale.
Per quanto concerne gli aspetti pił dettagliati, tale
articolo prevede, inoltre, la possibilitą di definire
eventuali Protocolli aggiuntivi.
L'articolo 2 definisce l'elaborazione, entro il 15
novembre di ogni anno, di un piano annuale di cooperazione.
Inoltre, prevede la stipula di un Memorandum d'intesa
dettagliato che regoli le condizioni riferite alla
partecipazione ai corsi, sulla base del principio di
reciprocitą.
L'articolo 3 stabilisce il rispetto della legislazione del
Paese ospitante ma, nel contempo, vieta a quest'ultimo di
infliggere punizioni o misure disciplinari previste dalla
propria legislazione penale militare al personale ospite.
Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 4) regola
le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonchč
gli eventuali aspetti sanitari.
L'articolo 5 prevede lo scambio delle informazioni per via
diplomatica e l'articolo 6 contempla un Accordo separato per
definirne i particolari.
L'articolo 7 stabilisce che tale Accordo non tratta
questioni esulanti dalle competenze delle Parti e l'articolo 8
prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante
trattative bilaterali ovvero per le vie ufficiali.
Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata
e ne disciplina le modalitą di denuncia e consente la
possibilitą di integrare e modificare in qualsiasi momento il
presente Accordo.