XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3167-A




      Onorevoli Deputati! - La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3167 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Senato, che viene allegata.

RIZZI, Relatore



Allegato


        L'Accordo, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 dai rispettivi Ministri della difesa, ha lo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e della Partnership for Peace (PIP), rafforzando in tal modo la sicurezza e la stabilitą in Europa, attraverso lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformitą con gli obblighi assunti a livello internazionale.
        L'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale nel settore della difesa ed in particolare:

            nella sicurezza;

            nel controllo degli armamenti;

            nell'industria della difesa e politica degli approvvigionamenti;

            nella formazione, amministrazione e gestione del personale.

        Per quanto concerne gli aspetti pił dettagliati, tale articolo prevede, inoltre, la possibilitą di definire eventuali Protocolli aggiuntivi.
        L'articolo 2 definisce l'elaborazione, entro il 15 novembre di ogni anno, di un piano annuale di cooperazione.
        Inoltre, prevede la stipula di un Memorandum d'intesa dettagliato che regoli le condizioni riferite alla partecipazione ai corsi, sulla base del principio di reciprocitą.
        L'articolo 3 stabilisce il rispetto della legislazione del Paese ospitante ma, nel contempo, vieta a quest'ultimo di infliggere punizioni o misure disciplinari previste dalla propria legislazione penale militare al personale ospite.
        Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 4) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonchč gli eventuali aspetti sanitari.
        L'articolo 5 prevede lo scambio delle informazioni per via diplomatica e l'articolo 6 contempla un Accordo separato per definirne i particolari.
        L'articolo 7 stabilisce che tale Accordo non tratta questioni esulanti dalle competenze delle Parti e l'articolo 8 prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante trattative bilaterali ovvero per le vie ufficiali.
        Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalitą di denuncia e consente la possibilitą di integrare e modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.




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