XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3152
Onorevoli Colleghi! - La situazione carceraria è giunta
a livelli insopportabili sia per il numero di detenuti che
vivono in condizioni di scarsa dignità che per l'inidoneità
delle strutture carcerarie.
Il persistere del sovraffollamento assume ormai le
caratteristiche della cronicità. La crescita oltre ogni limite
di guardia, è cominciata all'inizio degli anni '90 quando i
detenuti sono passati dai 30.774 del 1991 ai 44.108 del 1992,
fino ai 51.513 del 1993.
Al 31 luglio di quest'anno i detenuti erano 56.002, 14.272
detenuti in più rispetto ad una capienza definita
"regolamentare" dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria (+34,2 per cento).
21.705 sono i detenuti "imputati", pari al 38,7 per cento
della popolazione penitenziaria. Gli imputati comprendono i
detenuti in attesa di giudizio, gli appellanti e i ricorrenti.
33.174 sono, invece, i detenuti definitivi e 1.123 gli
internati.
13.704 sono i detenuti che svolgono un'attività
lavorativa, pari al 24,7 per cento (i dati sui detenuti
lavoranti sono registrati al 31 dicembre 2001).
Il sovraffollamento delle celle è una condizione che
umilia, incattivisce e rappresenta un pessimo investimento per
la società civile.
Un disagio non solo per la popolazione detenuta ma anche
per il personale della polizia penitenziaria, costretto a
turni massacranti che rendono difficoltosa ed alle volte
insopportabile l'azione di vigilanza e di custodia.
Ci ha convinto a superare la nostra contrarietà dimostrata
per decenni al reiterarsi di provvedimenti di amnistie ed
indulti proprio questa emergenza, perché pensiamo che questa
volta la concessione della misura di riduzione della pena
attraverso il condono sia giusta e necessaria.
D'altronde il susseguirsi, dopo il 1989, di norme
modificatrici del codice penale e del codice di procedura
penale, con l'introduzione nell'ordinamento di strumenti come
il "patteggiamento" e il "rito abbreviato", ha determinato una
situazione differente nel corso del tempo tra chi ha avuto
diversi trattamenti sanzionatori prima dell'istituzione di
tali "istituti".
Il lungo lasso di tempo intercorso, tredici anni,
dall'ultimo provvedimento di clemenza nel dicembre 1989,
indica come la misura proposta non possa essere inquadrata
nella serie di provvedimenti di clemenza della storia
giudiziaria che avevano contraddistinto con scadenza quasi
triennale la Repubblica.
Proprio per questo motivo si può considerare eccezionale,
straordinaria ed irripetibile la misura proposta, che prevede
all'articolo 3 la revoca dell'indulto: "Il beneficio
dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un delitto non colposo per il quale
riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due
anni".
La prevista revoca costituisce, per i beneficiari del
provvedimento, una remora e un interesse a non commettere
reati.
Questi sono i motivi principali che ci hanno convinto a
presentare la proposta di legge che reputiamo non solo
necessaria ma conforme alle esigenze di umanità e di
riequilibrio del sistema carcerario italiano.