XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3152




        Onorevoli Colleghi! - La situazione carceraria è giunta a livelli insopportabili sia per il numero di detenuti che vivono in condizioni di scarsa dignità che per l'inidoneità delle strutture carcerarie.
        Il persistere del sovraffollamento assume ormai le caratteristiche della cronicità. La crescita oltre ogni limite di guardia, è cominciata all'inizio degli anni '90 quando i detenuti sono passati dai 30.774 del 1991 ai 44.108 del 1992, fino ai 51.513 del 1993.
        Al 31 luglio di quest'anno i detenuti erano 56.002, 14.272 detenuti in più rispetto ad una capienza definita "regolamentare" dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (+34,2 per cento).
        21.705 sono i detenuti "imputati", pari al 38,7 per cento della popolazione penitenziaria. Gli imputati comprendono i detenuti in attesa di giudizio, gli appellanti e i ricorrenti. 33.174 sono, invece, i detenuti definitivi e 1.123 gli internati.
        13.704 sono i detenuti che svolgono un'attività lavorativa, pari al 24,7 per cento (i dati sui detenuti lavoranti sono registrati al 31 dicembre 2001).
        Il sovraffollamento delle celle è una condizione che umilia, incattivisce e rappresenta un pessimo investimento per la società civile.
        Un disagio non solo per la popolazione detenuta ma anche per il personale della polizia penitenziaria, costretto a turni massacranti che rendono difficoltosa ed alle volte insopportabile l'azione di vigilanza e di custodia.
        Ci ha convinto a superare la nostra contrarietà dimostrata per decenni al reiterarsi di provvedimenti di amnistie ed indulti proprio questa emergenza, perché pensiamo che questa volta la concessione della misura di riduzione della pena attraverso il condono sia giusta e necessaria.
        D'altronde il susseguirsi, dopo il 1989, di norme modificatrici del codice penale e del codice di procedura penale, con l'introduzione nell'ordinamento di strumenti come il "patteggiamento" e il "rito abbreviato", ha determinato una situazione differente nel corso del tempo tra chi ha avuto diversi trattamenti sanzionatori prima dell'istituzione di tali "istituti".
        Il lungo lasso di tempo intercorso, tredici anni, dall'ultimo provvedimento di clemenza nel dicembre 1989, indica come la misura proposta non possa essere inquadrata nella serie di provvedimenti di clemenza della storia giudiziaria che avevano contraddistinto con scadenza quasi triennale la Repubblica.
        Proprio per questo motivo si può considerare eccezionale, straordinaria ed irripetibile la misura proposta, che prevede all'articolo 3 la revoca dell'indulto: "Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni".
        La prevista revoca costituisce, per i beneficiari del provvedimento, una remora e un interesse a non commettere reati.
        Questi sono i motivi principali che ci hanno convinto a presentare la proposta di legge che reputiamo non solo necessaria ma conforme alle esigenze di umanità e di riequilibrio del sistema carcerario italiano.




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