XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3141
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300, prevede che i lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possano, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato.
La disposizione si applica anche ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Il citato articolo 31 contiene anche una disposizione che
prevede che il periodo di aspettativa sia considerato utile ai
fini della determinazione della misura della pensione, ma ciò
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o degli
enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della medesima assicurazione.
L'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge
finanziaria per il 2000, ha cancellato il privilegio derivante
dall'applicazione dell'articolo 31 della legge n. 300 del
1977, per coloro che ricoprono cariche elettive o altre
funzioni pubbliche elettive. Detto privilegio, invece e per
contro, è stato inopinatamente preservato per coloro che
ricoprono cariche sindacali.
La presente proposta di legge intende eliminare tale
odiosa disparità di trattamento conferendo ai lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali la facoltà sì di
beneficiare utilmente del periodo di aspettativa ai fini della
determinazione della pensione, ma previa corresponsione a
proprio carico dei contributi previdenziali dovuti all'INPS o
all'ente, fondo, cassa o gestione per le forme obbligatorie di
previdenza sostitutive.
In ragione delle motivazioni suesposte si auspica la
rapida approvazione della presente proposta di legge.